No, la giustizia italiana non è ancora quella voluta dal fascismo

Lo sostengono diversi sostenitori del Sì al referendum per promuovere la riforma della giustizia, ma secondo gli esperti si tratta di una semplificazione fuorviante
Benito Mussolini durante una cerimonia ufficiale
Benito Mussolini durante una cerimonia ufficiale
In questi giorni diversi sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo stanno dicendo che l’ordinamento giuridico in vigore in Italia risale al periodo del fascismo e che uno degli obiettivi della riforma sarebbe proprio quello di superare quell’impostazione.

Ad esempio, il 17 marzo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato a Cinque minuti su RAI1 da Bruno Vespa, ha detto che «l’attuale ordinamento giudiziario è quello voluto dal fascismo, cioè il processo dove l’imputato è considerato colpevole, dove c’è l’unione delle carriere, cioè la carriera dei magistrati giudicanti è la stessa della pubblica accusa». Lo stesso giorno il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante un confronto con il presidente onorario del comitato “Giusto dire No” Enrico Grosso su SkyTG24, ha detto che «noi abbiamo ancora quello che è il residuo di un decreto fascista del 1941 dell’ordine Grandi, che aveva disciplinato l’ordine esattamente come è adesso». 

Ma le cose stanno davvero così? In breve: gli esperti ci hanno confermato che è vero che l’unità delle carriere dei magistrati era presente anche sotto il fascismo. Questo non vuol dire però che il sistema giudiziario italiano sia di stampo autoritario, ed è furoviante affermare che la riforma della separazione delle carriere serva a superare questo sistema.

Il sistema attuale

Prima di entrare nel merito delle parole di Tajani e Nordio è necessario ripassare com’è organizzato oggi il sistema giudiziario italiano. In Italia i magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri (pm). I primi svolgono la “funzione giudicante”: decidono sulle controversie e scrivono le sentenze; i secondi svolgono invece la “funzione requirente”: rappresentano l’accusa e conducono le indagini nei procedimenti penali.

Al netto della distinzione tra i ruoli, in Italia vige il principio della cosiddetta “unicità della giurisdizione”, secondo cui tutti i magistrati appartengono allo stesso corpo professionale. Questo principio è sancito dall’articolo 102 e dall’articolo 108 della Costituzione. I magistrati oggi diventano tali dopo aver superato il concorso pubblico e solo in seguito assumono la funzione di pubblico ministero o di giudice. Possono decidere di passare da una funzione all’altra, ma dal 2022 è permesso un solo cambio di funzione nell’arco della carriera. 

La riforma costituzionale voluta dal governo Meloni mantiene il principio dell’unicità della giurisdizione, perché non interviene sugli articoli 102 e 108 della Costituzione, ma separa nettamente le carriere di pm e giudici. La riforma elimina del tutto i passaggi di funzione, introduce due CSM diversi per i giudici e per i pm, e istituisce un’Alta Corte disciplinare per le valutazioni disciplinari sui magistrati. Il governo vuole inoltre intervenire per garantire percorsi formativi e concorsi diversi per assumere le funzioni di pm e giudice.

Dall’unità d’Italia al fascismo

Come hanno spiegato diversi esperti a Pagella Politica, l’ordinamento giudiziario italiano, basato attualmente sull’unità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ha origini lontane risalenti al Regno d’Italia. 

«Subito dopo l’unità d’Italia nel 1861 ci fu una fase con la Destra storica di Cavour dove le carriere dei magistrati furono separate. Poi arrivò Zanardelli con la Sinistra storica, che le unì. In seguito il fascismo ne rafforzò l’unione con il codice Rocco», ha spiegato a Pagella Politica Marco Cuzzi, professore di storia contemporanea all’Università di Milano. Cuzzi ha fatto riferimento a Giuseppe Zanardelli, esponente di spicco della Sinistra storica nel Regno d’Italia, che da ministro della Giustizia promosse nel 1889 la prima grande riforma dell’ordinamento giudiziario e del codice penale. Il fatto che l’unità delle carriere dei magistrati fosse stata prevista sin dal Regno d’Italia è stato confermato da Marco Fioravanti, professore di Diritto costituzionale all’Università Tor Vergata di Roma. «L’unità delle carriere dei magistrati è stata prevista sin dall’Italia liberale e monarchica da Zanardelli, e sbaglia chi allude al fatto che l’unità delle carriere sia qualcosa prevista solo dal fascismo», ha spiegato Fioravanti.

Il codice penale promosso da Zanardelli rimase in vigore fino al 1930, quando durante il fascismo venne approvato il cosiddetto “codice Rocco”, dal nome dell’allora ministro della Giustizia Alfredo Rocco. In seguito, a gennaio del 1941, il fascismo è intervenuto più in generale sull’ordinamento giudiziario approvando il “decreto Grandi”, dal nome dell’allora ministro della Giustizia Dino Grandi, quello citato da Nordio nel corso del confronto a SkyTG24. «Il regio decreto del gennaio del 1941 rafforzò effettivamente il concetto di “carriera unica” tra giudici e pubblici ministeri. Tale principio era già previsto prima del fascismo, ma il fascismo lo rafforzò perché era utile al controllo della giustizia da parte dello Stato», ha aggiunto Cuzzi. Della stessa opinione Paolo Pombeni, politologo e professore emerito all’Università di Bologna. «Nel fascismo il sistema secondo cui pubblici ministeri e giudici stanno insieme rientrava nell’ottica di uno Stato autoritario in cui la giustizia è una e una sola, e doveva essere assoggettata al potere politico», ha detto Pombeni. «L’unità delle carriere era funzionale al regime fascista perché permetteva un controllo più incisivo nei confronti della magistratura, quindi assolutamente rispondeva alle finalità del regime», ha spiegato a Pagella Politica Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale all’Università Kore di Enna.

Insomma, il principio dell’unità delle carriere dei magistrati fu introdotto per la prima volta durante il Regno d’Italia e fu rafforzato sotto il fascismo. Questo non vuol dire però che il nostro sistema giudiziario, basato sull’unità delle carriere dei magistrati, sia di stampo autoritario e che la riforma della separazione delle carriere sia necessaria per sanare una presunta lacuna del sistema democratico italiano.

Le scelte dei costituenti e il codice “Vassalli”

Pombeni ha spiegato che nell’Italia repubblicana è stata mantenuta l’unità tra pm e giudici «nella consapevolezza che questa unità dell’organo giudiziario garantisse il superamento dell’idea che lo Stato ha sempre ragione». In pratica, per i costituenti mantenere l’unità dell’ordinamento giudiziario sarebbe servito a garantire l’autonomia della giustizia dal potere politico. Anche perché, ha aggiunto Cuzzi, «la grande differenza tra il fascismo e la Repubblica democratica è che nel sistema repubblicano non c’è un controllo del governo sulla magistratura».

Secondo Fioravanti, sostenere che l’unità delle carriere dei magistrati sia un principio tipico del sistema fascista è sbagliato. «Possono esserci sistemi autoritari che prevedono l’unità delle carriere dei magistrati, così come la separazione. E possono esistere sistemi democratici che prevedono la separazione delle carriere, così come l’unità delle carriere. Quello che conta è la cornice costituzionale dentro la quale si inseriscono questi sistemi», ha spiegato Fioravanti. «Nel nostro sistema costituzionale è prevista la netta separazione dei poteri, i magistrati non sono sotto il controllo del governo, e l’unità delle carriere dei magistrati ha tutt’altro significato rispetto a quella che aveva nel regime fascista, dove i magistrati erano assoggettati al potere politico», ha aggiunto l’esperto.

L’affermazione di Tajani secondo cui sarebbe necessario introdurre la separazione delle carriere dei magistrati per uscire da un ordinamento giudiziario di derivazione fascista rischia di essere fuorviante. «È chiaro che dopo il fascismo l’ordinamento andava riformato, tanto che i costituenti, nella settima disposizione transitoria della Costituzione (quella citata da Tajani), avevano previsto la riforma del sistema giudiziario. La settima disposizione transitoria non prevede però espressamente che si ricorra alla separazione delle carriere, altrimenti significherebbe che la nostra Costituzione non è mai stata attuata davvero fino a questo momento. Sostenere che la separazione delle carriere serva a uscire da un sistema di stampo fascita è fuori luogo, e lo dico da sostenitore del Sì», ha aggiunto Curreri. 

Già dopo la caduta del fascismo, durante il governo provvisorio guidato da Ivanoe Bonomi, un decreto di settembre 1944 aveva annunciato provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale, prevedendo alcune modifiche in attesa della «pubblicazione di nuovi codici» in sostituzione di quelli previsti dal fascismo. Negli anni successivi, infatti, diverse norme hanno poi riformato il codice “Rocco”.

Nel 1958 è stata approvata la legge che regola il funzionamento del CSM nella forma prevista oggi, che tutela l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati ordinari. Durante il fascismo, l’organo di autogoverno dei magistrati non aveva le stesse caratteristiche attuali. Il decreto “Grandi” del 1941 aveva stabilito che le carriere dei magistrati dovevano essere gestite (art. 6) dal re su proposta del ministro della Giustizia ed era stata abolita l’elettività del CSM e dei suoi componenti, che venivano nominati direttamente dal ministro della Giustizia. La Costituzione italiana del 1948 e la legge del 1958 tolsero quindi al governo il controllo della magistratura e del CSM.

Nel 1988, poi, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, conosciuto come “codice Vassalli”, dal nome del ministro della Giustizia Giuliano Vassalli. È da quel momento che l’Italia ha abbandonato il modello inquisitorio, previsto nel codice “Rocco”, e ha adottato il modello accusatorio. Nel primo modello il giudice e il pm erano parte di un unico gruppo e avevano l’obiettivo di accertare la verità, mentre la difesa aveva un ruolo secondario. Con il modello accusatorio invece il processo diventa un confronto in cui le due parti – l’accusa e la difesa – si trovano in una posizione di parità davanti al giudice terzo e imparziale, in antitesi con il sistema previsto durante il fascismo. Secondo Cuzzi, la riforma della separazione delle carriere dei magistrati può essere ora un possibile sviluppo del sistema promosso da Vassalli, visto che prevede la netta distinzione tra due parti del processo, il giudice e il pubblico ministero, ma non si tratta di superare un sistema propriamente “fascista”. «Mi rendo conto che sia Tajani che Nordio sottolineano molto il fatto che stiano cercando di cancellare una vestigia fascista. È una scelta politica quella di evocare il passato in questo modo», ha detto Cuzzi.

La presunzione di non colpevolezza

Oltre a sostenere che il sistema giudiziario attuale sia quello «voluto dal fascismo», Tajani ha anche detto che nel nostro sistema «l’imputato è considerato colpevole», in virtù del fatto che il nostro ordinamento sarebbe derivato dal fascismo. In realtà le cose non stanno così.

Curreri ci ha spiegato che nell’ordinamento italiano attuale «la visione è completamente rovesciata rispetto a quella del regime fascista. Il processo serve a dimostrare la colpevolezza perché si presume che ogni cittadino imputato sia innocente fino a prova contraria, e in particolare fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna». La presunzione di non colpevolezza è un diritto sancito dall’articolo 27 della Costituzione, che sostiene l’innocenza dell’imputato fino a una sentenza definitiva di condanna, cioè esauriti tutti i gradi di giudizio. «L’impostazione fascista è stata smantellata con l’approvazione della Costituzione repubblicana, che ha abolito lo Stato autoritario e prevede esplicitamente che nessuno è colpevole finché non c’è un giudizio definitivo che lo dimostri», ha aggiunto Pombeni.

Insomma, secondo gli esperti ricondurre l’attuale ordinamento giudiziario italiano al fascismo non è del tutto sbagliato, ma è una lettura parziale. Il principio dell’unità delle carriere dei magistrati è stato introdotto durante il Regno d’Italia, è stato poi rafforzato sotto il fascismo e infine è stato ripreso in epoca repubblicana. Durante l’epoca repubblicana, però, il sistema giudiziario è stato modificato garantendo l’indipendenza dei giudici dal potere politico e riequilibrando il rapporto tra accusa e difesa. Dire che la separazione delle carriere serva a superare un sistema di stampo fascista è quindi fuorviante.

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