Pagella Politica Logo
SOSTIENICI

La “exit tax” sarebbe una patrimoniale molto particolare

Il governo ha inserito un’imposta sulla ricchezza delle persone più ricche che decidono di trasferirsi all’estero
ANSA
ANSA
Il disegno di legge di Bilancio 2027 interviene in diversi modi per recuperare risorse, tra cui vari tagli ai ministeri, ma tra tutte le misure ce n’è una peculiare: un’imposta sulle persone con una ricchezza superiore a 800 mila euro, che si configura di fatto come una patrimoniale.

L’idea che la maggioranza che sostiene il governo Meloni possa spingere per una tassa sulla ricchezza sembra in contrasto con quanto fatto finora, visto che il rifiuto di qualsiasi «patrimoniale dichiarata o mascherata» era una delle promesse contenute nel programma elettorale cui i partiti di centrodestra si sono presentati alle scorse elezioni politiche. E infatti l’obiettivo di questa nuova tassa non sarebbe tassare la ricchezza in sé, ma piuttosto contrastare la fuga dei cervelli e dei capitali verso altri Paesi: per questo motivo l’imposta si applicherebbe solo alle persone che decidono di trasferire la residenza fiscale all’estero. Tuttavia, al netto degli obiettivi, questo prelievo noto come “exit tax” per certi versi può essere considerato una sorta di piccola tassa patrimoniale.

La norma è passata in sordina in un primo momento, ma è stata commentata molto nelle ultime ore, anche all’estero, soprattutto per un articolo del Financial Times sul tema. Non sono mancate reazioni preoccupate. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, per esempio, ha commentato la notizia su X: «Giorgia Meloni distrugge con una norma populista un lavoro decennale di attrazione investimenti».
L’ex presidente del Consiglio fa riferimento a misure come l’imposta sostitutiva per i redditi esteri introdotta nel 2017 dal governo Gentiloni, che aveva proprio l’obiettivo di attirare le grandi ricchezze straniere grazie a una tassazione agevolata. La nuova norma farebbe l’opposto, creando un vincolo perché queste risorse possano uscire dall’Italia solo se vengono tassate.

L’inserimento di una piccola patrimoniale nella legge di Bilancio non è l’unico aspetto interessante di questa politica. Il modo in cui verrebbe applicata potrebbe infatti rappresentare una piccola svolta nel modo in cui si tassa la ricchezza.

Come funzionerebbe la exit tax

La relazione tecnica spiega che l’articolo 17 della legge di Bilancio per il prossimo anno prevede «un’imposta sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale nel territorio dello Stato». Il documento specifica inoltre che l’imposta va applicata «nel caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di persone fisiche» o società semplici a esse assimilabili.

La norma riguarda chi ha una ricchezza finanziaria superiore a 800 mila euro e dovrebbe garantire un gettito di 3,37 milioni di euro nel 2027 e di 6,74 milioni l’anno dal 2028 in poi, grazie a un’aliquota del 26 per cento. L’entità del gettito, dunque, sarebbe piuttosto ridotta, ma la vera novità sarebbe rappresentata dalla base imponibile, ossia dal modo in cui si calcola quale sarà il reddito da tassare.

La norma prevede che la base imponibile vada calcolata facendo la differenza tra il valore alla fine dell’ultimo anno fiscale della ricchezza finanziaria e il valore nel momento in cui il contribuente si è trasferito in Italia o ha acquistato i titoli nel Paese. In pratica, se un contribuente tedesco si trasferisce in Italia con una ricchezza di un milione di euro, e quando lascia il Paese quella ricchezza vale 2 milioni, la base imponibile sarà di un milione di euro. Quello che si tassa è solo il rendimento, ossia di quanto è cresciuto il capitale nel tempo di permanenza in Italia. La peculiarità sta nel fatto che la base imponibile viene tassata anche se quel rendimento non viene realizzato.

La tassazione dei rendimenti non realizzati

Di solito, l’imposta sul rendimento da un investimento finanziario si applica solo quando quel rendimento si realizza, ossia quando i titoli, per esempio le azioni di una società, vengono venduti. Se, per esempio, un investitore acquista mille euro in azioni e dopo dieci anni quelle azioni valgono 2 mila euro, non ci sarà una tassa da pagare ogni anno sui rendimenti mentre aumentano progressivamente, ma si pagherà solo l’imposta sui rendimenti finanziari una volta vendute le azioni, dieci anni dopo il loro acquisto. In questo caso, l’imposta varrebbe 260 euro, ossia il 26 per cento del rendimento dell’investimento.

L’imposta prevista dalla legge di Bilancio andrebbe contro questo principio, imponendo la tassazione anche se non si sono ancora venduti i propri titoli finanziari. Uno dei problemi che derivano da questo approccio è che quei capitali sono immobilizzati nell’investimento, per cui l’investitore non ha piena disponibilità per ritirare il denaro e pagare un’imposta di questo tipo, a meno che non decida di disinvestire vendendo i suoi titoli. La norma prevede una contromisura, ossia la possibilità di pagare solo un acconto dell’imposta, riducendo il peso finanziario nell’immediato, ma impegnandosi a pagare il resto nel caso in cui si decida di disinvestire, e dunque realizzare l’investimento e ottenere liquidità. L’imposta va pagata solo se si vendono le proprie partecipazioni entro cinque anni dal trasferimento, nel caso in cui ci si sia spostati in un Paese UE o partner simili, o entro dieci anni se il trasferimento è avvenuto in altre destinazioni. Nel caso in cui questo non avvenga, lo Stato rimborserà il totale o l’acconto dell’imposta pagati al momento del trasferimento.

Una patrimoniale, ma solo per gli speculatori?

La norma, dunque, non si configura tanto come una patrimoniale tradizionale, quanto come una forma di assicurazione per evitare comportamenti predatori da parte di contribuenti stranieri o che si trasferiscono all’estero.

Se, per esempio, un residente estero decidesse di trasferirsi in Italia per accedere alla già citata imposta sostitutiva per i redditi esteri, potrebbe pagare tasse molto basse sulle sue entrate per numerosi anni. Dopodiché, una volta terminato il beneficio, potrebbe decidere di spostarsi alla ricerca di uno Stato con una tassazione migliore. Questa norma permette perlomeno di ottenere una piccola rivalsa sulla ricchezza che il contribuente ha accumulato approfittando anche delle condizioni fiscali favorevoli in Italia. Il tutto senza rappresentare un’imposizione particolarmente vessatoria, dato anche il basso gettito previsto da questa misura. Il limite di cinque o dieci anni a seconda del Paese di trasferimento vorrebbe poi garantire la tutela degli investimenti a lungo termine, andando a penalizzare solo chi decide di disinvestire poco dopo aver lasciato l’Italia.

Un’imposta di questo tipo non andrebbe di certo a risolvere i problemi di bilancio dell’Italia. Il governo stima infatti che si incasserebbero circa 6 milioni l’anno, mentre nel solo 2025 il deficit valeva 70 miliardi, oltre 11 mila volte in più. La norma rappresenta però una novità interessante nella gestione fiscale, con lo Stato che non si limita a imporre le tasse durante la permanenza in Italia, ma mantiene un occhio sul contribuente per evitare atteggiamenti per eludere il fisco nel breve periodo.

La tassa verrebbe invece restituita nel caso in cui i rendimenti dell’investimento non si realizzassero attraverso la vendita entro un certo orizzonte di tempo. L’elusione di questo tipo da parte di persone che si trasferiscono all’estero è un fenomeno molto circoscritto, come dimostra il gettito limitato dell’imposta. Ma, seppur circoscritta, sarebbe una delle prime forme di tassazione delle plusvalenze non realizzate.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

È uscita la nostra guida sulla legge elettorale, riservata ai sostenitori.
Sostienici per accedere a tutte le guide esclusive, newsletter riservate, video e molto altro.
INIZIA AD INFORMARTI MEGLIO
Newsletter

Politica di un certo genere

Ogni martedì
In questa newsletter proviamo a capire perché le questioni di genere sono anche una questione politica. Qui un esempio.