Gli errori di Roccella sui figli delle coppie omogenitoriali

La ministra per la Famiglia ha commentato la scelta della procura di Padova di impugnare gli atti di nascita di 33 bambini. Abbiamo verificato tre sue dichiarazioni, in cui varie cose non tornano
ANSA
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Il 21 giugno il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella. Tra le altre cose Roccella ha commentato la recente decisione della procura di Padova di impugnare i certificati di nascita di 33 bambini, figli di due mamme (dunque di coppie omogenitoriali) e nati con la fecondazione eterologa. In pratica la procura ha chiesto di togliere dai certificati il nome della madre non biologica. Questi certificati sono stati trascritti dal sindaco di Padova Sergio Giordani, supportato da una coalizione di centrosinistra, dal 2017 in poi.

Abbiamo verificato tre dichiarazioni della ministra e alcune cose non tornano.

La sentenza della Cassazione

«Mi pare chiara però la cornice in cui questa vicenda si inserisce: in Italia si diventa genitori solo in due modi, o per rapporto biologico o per adozione. Lo ha ribadito anche la Cassazione»

La sentenza della Corte di Cassazione a cui fa riferimento Roccella, come ribadito dalla stessa ministra nell’intervista, è la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022. Alla fine dello scorso anno i giudici si sono espressi sulla trascrizione di un atto di nascita di un bambino nato in Canada attraverso la cosiddetta “gestazione per altri”, i cui genitori erano una coppia di uomini con la cittadinanza italiana. La gestazione per altri (chiamata anche “maternità surrogata”) è il procedimento con cui una donna mette a disposizione il proprio utero e porta avanti la gravidanza per altri genitori, che possono essere single o coppie, sia eterosessuali che omosessuali. Questa pratica è vietata in Italia, ma è invece legale in alcuni Paesi esteri (alla Camera è all’esame una proposta di legge per vietare agli italiani il ricorso alla gestazione per altri anche all’estero).

Nel caso oggetto della sentenza, uno dei due uomini aveva messo a disposizione gli spermatozoi che sono stati uniti tramite fecondazione in vitro all’ovocita, ossia la cellula riproduttiva femminile, di una donatrice. L’embrione ottenuto era stato poi trasferito nell’utero della donna che ha portato avanti la gravidanza e da cui è nato il bambino. Entrambi i padri hanno chiesto alle autorità italiane di riconoscere l’atto di nascita in cui tutti e due risultavano i genitori del bambino. Dopo vari giudizi il caso è arrivato di fronte alla Corte di Cassazione. 

I giudici della Cassazione hanno stabilito che la trascrizione dell’atto di nascita con i due padri non può essere automatica e che il padre non biologico del bambino può fare ricorso alla cosiddetta “adozione in casi particolari”. Come suggerisce il nome, questo tipo di adozione prevede (art. 44, lettere a, b, c e d, della legge n.184 del 1983) una serie di casi specifici in cui un genitore non biologico può adottare il figlio o la figlia del compagno o della compagna.

C’è però un problema nella dichiarazione della ministra Roccella. Il caso di Padova, come anticipato, riguarda 33 atti di nascita di bambini concepiti all’estero con la fecondazione eterologa, e non con la gestazione per altri. La fecondazione eterologa è una tecnica di procreazione medicalmente assistita in cui il concepimento di un bambino parte dalle cellule sessuali riproduttive provenienti da almeno un donatore estraneo alla coppia. In base alla legge, in Italia possono accedere alla fecondazione eterologa solo le coppie di sesso diverso. Per questo motivo i bambini coinvolti nel caso di Padova sono stati concepiti all’estero e non in Italia.

Ricapitolando: la gestazione per altri, su cui si è espressa la Corte di Cassazione alla fine del 2022, non riguarda l’impugnazione della procura di Padova degli atti di nascita dei bambini di Padova. Con una sentenza del 2016 la stessa Cassazione ha stabilito che la trascrizione di un atto di nascita di un bambino concepito all’estero con la fecondazione eterologa non contrasta con il cosiddetto “ordine pubblico”. Con questa espressione si intende l’insieme dei valori fondamentali della persona tra cui il diritto alla vita privata e familiare del bambino. Esistono però altri pronunciamenti della Corte di Cassazione, che vanno nella direzione opposta.

Che cosa ha fatto il governo

«II ministro Piantedosi ha richiamato al rispetto di tutti la sentenza della Cassazione. Il governo non ha cambiato di una virgola le norme o le regole»

Qui Roccella fa riferimento a una circolare che il Ministero dell’Interno, citando la sentenza della Cassazione di fine dicembre 2022, ha inviato il 19 gennaio 2023 ai prefetti. La circolare evidenziava le conclusioni della Corte di Cassazione e sollecitava a «fare analoga comunicazione ai sindaci, al fine di assicurare una puntuale e uniforme osservanza» di quanto stabilito dalla Cassazione. Il 13 marzo il prefetto di Milano Renato Saccone, seguendo l’indicazione del Ministero dell’Interno, ha chiesto al sindaco della città Beppe Sala di interrompere la registrazione dei genitori non biologici nei certificati di nascita di bambini con due padri o con due madri, anche a quelle che hanno fatto ricorso alla fecondazione eterologa all’estero.

È vero, come dice la ministra Roccella, che il governo Meloni «non ha cambiato di una virgola le norme», ma un suo intervento c’è comunque stato. Una circolare ministeriale non ha il valore di una legge e non è una fonte del diritto, di cui fanno parte per esempio le leggi, ma anche i decreti-legge, i regolamenti e le norme regionali. Dire però che il governo non ha cambiato le «regole» è quantomeno fuorviante, visto quello che è successo dopo l’invio della circolare del Ministero dell’Interno.

La questione della stepchild adoption

«Bisogna seguire la procedura adottiva […]. Stiamo parlando della stepchild adoption, che qualche anno fa veniva richiesta a gran voce. Perché adesso non va più bene?»

Come detto, secondo Roccella la soluzione è il ricorso all’adozione in casi particolari. La stepchild adoption (traducibile in italiano con “adozione del figliastro” o “della figliastra”) rientra appunto in questa categoria. Di questa forma di adozione si è parlato molto nel 2016, quando è stata approvata la legge che ha introdotto in Italia le unioni civili. In una prima versione il disegno di legge proponeva (art. 5) di estendere quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983 alle coppie omogenitoriali. Più nel dettaglio, l’articolo 44, lettera b, di questa legge stabilisce che un bambino può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge». 

Nel testo finale approvato dal Parlamento l’estensione di questa possibilità alle coppie omogenitoriali è poi saltata. In ogni caso negli anni varie sentenze hanno riconosciuto l’adozione in casi particolari anche per le coppie omogenitoriali. Questo percorso, come spiega un approfondimento pubblicato l’anno scorso da Il Post, è però lungo e costoso, e dall’esito non scontato. Alla fine del percorso il tribunale può decidere di non concedere l’adozione del figlio o della figlia, così come può impedirne l’affidamento in attesa dell’eventuale adozione finale.

In generale in Italia rimane un vuoto normativo per quanto riguarda il riconoscimento dei figli nati al di fuori delle famiglie tradizionali. Con una sentenza del 2021 la Corte Costituzionale ha criticato il Parlamento, dicendo che non è «più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa», esprimendosi su due gemelle nate da un caso di fecondazione eterologa in una coppia omogenitoriale. Nello stesso anno, parlando della gestazione per altri, la Corte Costituzionale ha scritto in una sentenza che «il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata […] non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell’individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco».

Si ringrazia la giurista Vitalba Azzollini per il contributo alla stesura di questo articolo.

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