Il governo si è inventato un altro trucco sul decreto “Sicurezza”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge correttivo della norma sui rimpatri volontari, ma la sua attuazione dipenderà da un altro decreto del Ministero dell’Interno 
ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Nella tarda mattinata di venerdì 24 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge sul tema dei rimpatri volontari di persone immigrate. Poco prima, la Camera aveva convertito in legge definitivamente il decreto “Sicurezza”, contenente una serie di norme sull’ordine pubblico e l’immigrazione. 

Il nuovo decreto-legge sui rimpatri varato dal governo serve a correggere  una norma inserita nel decreto “Sicurezza”, facendo in modo che non entri in vigore nella versione prevista da quest’ultimo. Si tratta della norma che prevede un premio per gli avvocati che assistono le persone migranti che fanno domanda di rimpatrio volontario, e che ha suscitato molte polemiche in questi giorni. In pratica, l’articolo 30-bis del decreto “Sicurezza” prevede un compenso per gli avvocati che assistono le persone migranti che fanno domanda di rimpatrio volontario. In caso di approvazione della domanda, infatti, al rappresentante legale del migrante verranno riconosciuti 615 euro di “bonus”, una somma pari al contributo economico per le prime esigenze che viene elargito a ogni persona migrante che sceglie di aderire ai programmi di rimpatrio volontario assistito. Questa norma, inserita con un emendamento al Senato, è stata però criticata da varie parti, perché giudicata a rischio di incostituzionalità, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha quindi invitato il governo a modificarla, altrimenti non avrebbe firmato la conversione in legge del decreto “Sicurezza”. Il governo dal canto suo ha deciso di adottare una strategia particolare: far convertire in legge il decreto “Sicurezza” senza modifiche, modificandolo subito dopo la conversione in legge con un altro decreto-legge. In questo modo, Mattarella ha ricevuto nello stesso momento la legge di conversione del decreto “Sicurezza” e il decreto-legge che lo corregge, per non far entrare in vigore la norma sugli avvocati così com’era stata pensata in origine.
Il testo del decreto-legge correttivo non è ancora pubblicamente disponibile, ma Pagella Politica ne ha potuto prendere visione. 

In breve, il governo ha previsto che le attività di assistenza ai rimpatri non debbano per forza essere svolte da un avvocato, ma anche da altri operatori. In questo modo il bonus non verrà attribuito solo agli avvocati, ma a tutti gli operatori individuati per assistere le pratiche di rimpatrio volontario. Inoltre sarà corrisposto alla conclusione del procedimento amministrativo e non più all’esito della partenza del migrante. 

Con queste modifiche, il compenso non sarà dato solo agli operatori che hanno assistito un migrante effettivamente rimpatriato, ma a tutti, a prescindere dall’esito della procedura. Il governo ha previsto una spesa per lo Stato pari a circa 1,4 milioni di euro da qui al 2028 per corrispondere i vari compensi bonus. Di questi, 1,2 milioni saranno coperti utilizzando le risorse del “Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza”, introdotto nel 1998 proprio per le pratiche di rimpatrio volontario e gestito dal Ministero dell’Interno. I restanti 200 mila verranno presi invece dai “Fondi di riserva e speciali” del Ministero dell’Economia, ossia una parte di risorse del bilancio del ministero rivolte alle spese impreviste. 

Il testo del decreto correttivo passerà ora all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, pena la decadenza del decreto correttivo.

Come precisato nello stesso decreto correttivo, la nuova norma sui compensi per le pratiche di rimpatrio non sarà in vigore da subito. Entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto correttivo, il Ministero dell’Interno dovrà approvare un decreto attuativo per stabilire i criteri per l’individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l’attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione del relativo compenso. Senza quest’ultimo atto, i compensi aggiuntivi per le pratiche di rimpatrio non potranno essere corrisposti. 

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