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Le possibili critiche della Corte Costituzionale alla nuova legge elettorale

La riforma dovrà essere promulgata dal presidente della Repubblica e quasi sicuramente dovrà essere valutata dai giudici costituzionali, che potrebbero sollevare alcune obiezioni
Ansa
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Giovedì 8 ottobre la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale promossa dal centrodestra e ribattezzata con il nome di Stabilicum. La riforma introduce un sistema elettorale proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione che ottiene almeno il 42 per cento dei voti. Se nessuno raggiunge questa soglia, i seggi in Parlamento vengono distribuiti tutti in modo proporzionale. Lo Stabilicum sostituisce la legge elettorale in vigore dal 2017, il Rosatellum, un sistema misto tra proporzionale e maggioritario che aveva preso il nome del deputato Ettore Rosato (oggi vicesegretario di Azione), uno dei principali sostenitori del testo quando era stato approvato nove anni fa. Il Rosatellum è stato il sistema elettorale con cui si è votato alle elezioni politiche del 2018 e del 2022, ma da tempo tutti i partiti discutevano su come cambiare questa legge, che negli anni ha mostrato diversi problemi. 
Ora per entrare definitivamente in vigore lo Stabilicum dovrà essere promulgato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ma il dibattito sulla riforma non è finito del tutto, perché diversi politici delle opposizioni, costituzionalisti ed esponenti della società civile hanno annunciato che faranno dei “ricorsi” contro la riforma alla Corte Costituzionale, che potrebbe essere chiamata nei prossimi mesi a valutare la legittimità costituzionale delle nuove norme elettorali. Dal premio di governabilità al numero di firme per candidarsi, vediamo i punti della riforma elettorale su cui la Corte Costituzionale potrebbe intervenire.

Come funziona il ricorso alla Corte Costituzionale

Prima di entrare nel merito della riforma bisogna spiegare come funziona il ricorso alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è l’organo che in Italia giudica la legittimità delle leggi rispetto ai principi della Costituzione e risolve le diatribe tra i poteri dello Stato, per esempio le Regioni e il governo. 

In Italia è possibile contestare la legittimità costituzionale di una riforma della legge elettorale ma, come per tutte le altre leggi, il nostro ordinamento non consente ai cittadini, ai partiti politici o ai parlamentari di rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale per chiedere l’annullamento di una legge ritenuta incostituzionale La strada principale è quella del giudizio di legittimità costituzionale “in via incidentale”, un procedimento che permette di sottoporre una legge all’esame della Corte attraverso un giudice ordinario. In concreto, un cittadino elettore può rivolgersi al Tribunale civile, assistito da un avvocato, promuovendo un’azione di accertamento del proprio diritto di voto. L’obiettivo è dimostrare che alcune disposizioni della nuova legge elettorale compromettono il pieno esercizio di questo diritto, violando i principi stabiliti dalla Costituzione. 

Il Tribunale però non può trasmettere automaticamente il ricorso alla Corte costituzionale. Deve prima verificare due condizioni fondamentali: la rilevanza della questione, cioè la necessità di risolvere il dubbio costituzionale per decidere la controversia, e la sua non manifesta infondatezza, ossia l’esistenza di argomenti giuridici sufficientemente solidi per mettere in discussione la legittimità della norma. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il giudice sospende il procedimento e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che potrà dichiarare la norma legittima, incostituzionale oppure la questione inammissibile.

Esistono due precedenti fondamentali: la sentenza del 2014 con cui la Corte Costituzionale ha bocciato alcune parti del Porcellum, la riforma elettorale voluta dal terzo governo Berlusconi nel 2005, e la sentenza del 2017 riguardante l’Italicum, la riforma elettorale promossa dal governo Renzi nel 2014 e mai entrata in funzione. In entrambi i casi la Corte costituzionale intervenne su aspetti centrali della legislazione elettorale, dichiarando illegittime alcune disposizioni. Nel caso dell’Italicum, il giudizio arrivò prima che la legge fosse utilizzata nelle elezioni politiche del 2018, rendendola di fatto inutilizzabile. E per questo il Parlamento dovette approvare una nuova legge elettorale, il Rosatellum.

Insomma, in determinate condizioni non è necessario attendere lo svolgimento delle elezioni per contestare una nuova disciplina elettorale. I possibili motivi di incostituzionalità dipendono dal contenuto della riforma. I principali riferimenti sono gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la sovranità popolare, il principio di uguaglianza e il carattere personale, eguale, libero e segreto del voto.

Il premio di maggioranza

Il primo elemento su cui la Corte Costituzionale potrebbe concentrare il suo esame e i suoi dubbi è il cosiddetto “premio di governabilità”, che costituisce uno dei meccanismi principali dello Stabilicum. La nuova disciplina prevede l’attribuzione di 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che raggiunga almeno il 42 per cento dei voti, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge. La finalità dichiarata è assicurare maggiore stabilità ai governi, evitando maggioranze parlamentari fragili.

Il problema costituzionale riguarda però il rapporto tra i voti effettivamente ottenuti e i seggi assegnati. Un premio particolarmente consistente potrebbe determinare una distorsione della rappresentanza, attribuendo a una coalizione un peso parlamentare significativamente superiore al consenso ricevuto. La soglia del 42 per cento prevista dallo Stabilicum non può essere considerata automaticamente incostituzionale, ma allo stesso tempo la Corte potrebbe verificare se l’entità del premio e i suoi effetti complessivi rispettino l’equilibrio tra governabilità e rappresentanza. 

Su questo hanno sollevato dubbi anche alcuni costituzionalisti nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento. «La quota percentuale per ottenere il premio di maggioranza previsto, nonostante le variazioni operate alla Camera, rimane irragionevole senza che vengano considerati gli astenuti dal voto. L’attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi nelle due camere verrebbe data ad una minoranza eccessivamente “esigua” dell’elettorato totale», ha detto per esempio il costituzionalista Fulco Lanchester, professore emerito di Diritto costituzionale italiano e comparato all’Università La Sapienza di Roma. Altri invece hanno spiegato che il premio sarebbe bilanciato. «Il premio di governabilità, unitamente alla clausola di sbarramento, per la verità non alta in questo contesto, spinge le forze politiche a coalizzarsi, con l’obiettivo di ottenere il premio, dando vita così a due coalizioni plurali e moderate che convergono al centro, mentre le ali estreme o non ottengono rappresentanza o sono ininfluenti», ha spiegato il costituzionalista Michele Belletti, professore di Diritto Costituzionale e Pubblico all’Università di Bologna.

Le preferenze “semi-bloccate” e le firme

Un secondo punto riguarda i capilista bloccati e la libertà di scelta degli elettori. La riforma reintroduce le preferenze, ma conserva una quota di candidati individuati direttamente dai partiti, senza che gli elettori possano esprimere una preferenza individuale su di essi. Tra l’altro, gli elettori non potranno scegliere i candidati da eleggere eventualmente con il premio di maggioranza, che sono scelti dai partiti e inseriti in un “listino” a parte.

Qui la questione riguarda il principio della libertà del voto, tutelato dall’articolo 48 della Costituzione. Nella sentenza sul Porcellum, la Corte Costituzionale bocciò proprio un sistema di liste bloccate che, per le sue caratteristiche, impediva agli elettori di scegliere effettivamente i propri rappresentanti. Non stabilì, tuttavia, un divieto assoluto di utilizzare candidature bloccate. Per lo Stabilicum bisognerebbe quindi valutare se la combinazione tra preferenze, capilista bloccati e liste destinate al premio di maggioranza garantisca una possibilità di scelta ampia. Tra l’altro, potrebbero emergere questioni relative alla parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive. La presenza di capilista bloccati, accanto a regole di alternanza di genere applicate alle preferenze, potrebbe essere valutata incompatibile con i principi degli articoli 3 e 51 della Costituzione, che tutelano la parità di accesso alle cariche pubbliche.

Sulla questione di genere alcuni dubbi sono stati espressi anche nelle audizioni in Parlamento dagli esperti. Secondo l’avvocato Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, il sistema dei capilista bloccati potrebbe mettere in discussione il principio dell’uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche perché il nuovo sistema non prevede nessun obbligo di porre come capilista bloccati persone di genere diverso. Ciò, secondo Benedetto, potrebbe consentire ai partiti di candidare come capolista persone di un solo genere.

Un terzo elemento su cui potrebbe concentrarsi la Corte Costituzionale riguarda le condizioni imposte ai nuovi partiti per partecipare alle elezioni. La riforma aumenta da un minimo di 1.500 a un minimo di 6 mila le firme richieste per collegio alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento, mentre alcune forze già presenti nelle istituzioni beneficiano di esenzioni. Questa scelta potrebbe sollevare dubbi sul tema dell’uguaglianza, del diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere alla politica nazionale, venendo considerata sproporzionata dalla Corte Costituzionale. 

L’indicazione del candidato

Infine, un ultimo punto che potrebbe essere contestato dalla Corte è l’obbligo di indicare il candidato presidente del Consiglio al momento della presentazione dei programmi, ma non sulla scheda. 

Su questo le opposizioni hanno denunciato un tentativo di introdurre surrettiziamente il premierato, cioè l’elezione diretta del capo del governo. La Costituzione affida al presidente della Repubblica il potere di nominare il presidente del Consiglio: il testo della riforma elettorale tutela formalmente questa prerogativa, ma resta da capire se l’obbligo imposto ai partiti di indicare il candidato presidente sia compatibile a tutti gli effetti con l’assetto costituzionale.

Su questo punto è nato un acceso dibattito nelle audizioni in Parlamento, tra chi difendeva la legittimità della norma e chi invece ne metteva in dubbio la costituzionalità. Per esempio, secondo Belletti «il deposito del programma elettorale e l’indicazione del designato alla presidenza del Consiglio dei ministri non è certamente un vincolo che impatta e non può impattare sulle competenze del capo dello Stato, bensì, si tratta semplicemente di un vincolo che si danno le coalizioni elettorali, teso ad indicare l’esponente politico che fungerà, eventualmente,  da candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre ad indicare il vincolo di fare proprio il programma elettorale depositato». Al contrario, la costituzionalista Giovanna De Minico, professoressa di Diritto costituzionale e pubblico all’Università di Napoli, si è chiesta: «Se il premier viene percepito come direttamente investito dal voto popolare, quanto rimane realmente libera la decisione parlamentare sulla fiducia? E quanto è libero il parlamentare di revocarla, se il proprio mandato politico ed elettorale è strettamente legato alla medesima maggioranza e alla sua leadership?».
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