Come si vota al referendum sulla giustizia

Dagli orari dei seggi alle modalità di voto, abbiamo raccolto tutte le informazioni utili in vista del 22 e 23 marzo
Ansa
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Il referendum del 22 e 23 marzo è un referendum costituzionale “confermativo”: le elettrici e gli elettori sono chiamati a decidere se approvare o respingere una legge di revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento. 

Al seggio si riceverà un’unica scheda e si può scegliere tra due opzioni: Sì o No. Il quesito riportato sulla scheda sarà il seguente: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?». 

In breve, gli elettori dovranno decidere se confermare la riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati promossa dal governo Meloni e approvata dal Parlamento. La riforma prevede il divieto per i giudici e i pubblici ministeri di passare da un ruolo all’altro, la distinzione del Consiglio superiore della magistratura (CSM) in due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pm, e la creazione di un’Alta Corte disciplinare, a cui sarebbe affidato il compito di giudicare i magistrati dal punto di vista disciplinare, al posto dell’attuale CSM. Maggiori informazioni sul contenuto della riforma le puoi trovare nella nostra Guida al referendum oppure in questo video che abbiamo pubblicato su YouTube.  

Insomma: chi vota “Sì” conferma la riforma, che entrerà in vigore secondo le modalità previste dalla legge. Chi vota “No” la respinge, e il testo approvato dal Parlamento decade.
Il fac-simile della scheda elettorale
Il fac-simile della scheda elettorale

Perché non c’è il quorum

A differenza dei referendum abrogativi, non è previsto alcun quorum: il risultato è valido qualunque sia il numero di elettori che si recheranno alle urne. Questa regola deriva direttamente dalla Costituzione e si basa sull’idea che le revisioni costituzionali siano già il prodotto di un procedimento parlamentare rafforzato e che il referendum serva come passaggio finale di conferma popolare, non come strumento per cancellare una legge in vigore. In Parlamento, infatti, le leggi costituzionali devono essere approvate due volte da ciascuna Camera e con maggioranze più elevate rispetto alle leggi ordinarie. 

Il referendum può essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera, da cinquecentomila elettori oppure da cinque Consigli regionali, e solo se la legge costituzionale non è stata approvata con una maggioranza dei due terzi nelle seconde e ultime votazioni parlamentari. In questo modo, si offre agli elettori la possibilità di esprimersi direttamente su una riforma già ampiamente discussa e votata nelle aule parlamentari.

La tessera e gli orari

Per votare al seggio è necessario presentare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Se la tessera è esaurita o smarrita, è possibile richiederne una nuova all’ufficio elettorale del proprio comune, che di solito resta aperto anche nei giorni immediatamente precedenti al voto e durante le giornate elettorali. All’interno della cabina elettorale non è consentito l’uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. Se l’elettore commette un errore nella compilazione della scheda, può chiederne una nuova al presidente di seggio. Sono inoltre previste modalità di assistenza per le persone con disabilità che non possono votare autonomamente, oltre a procedure specifiche per il voto in ospedale o a domicilio nei casi previsti dalla legge.

Possono votare al referendum tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno del voto, sia residenti in Italia sia residenti all’estero. Chi vive in Italia vota nel seggio del proprio comune di residenza, nelle giornate del 22 e del 23 marzo. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Il seggio e la sezione di appartenenza sono indicati sulla tessera elettorale.

Gli italiani all’estero

Per i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) vale invece, come regola generale, il voto per corrispondenza. Nei giorni precedenti al referendum i consolati italiani hanno inviato agli elettori un plico contenente la scheda, le buste e le istruzioni. Dopo aver votato, l’elettore deve rispedire il plico al consolato entro i termini indicati, affinché la scheda possa arrivare in Italia in tempo per lo scrutinio. 

Chi vive all’estero poteva anche scegliere di votare in Italia, nel comune di iscrizione elettorale. Per farlo, però, doveva presentare una richiesta formale al consolato competente entro il 23 gennaio 2026, cioè entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 gennaio.

Il problema dei fuorisede

Resta invece più complicata la situazione dei cosiddetti “fuorisede”, cioè chi vive temporaneamente in un comune diverso da quello di residenza per studio, lavoro o cure mediche. Al referendum, chi risiede in Italia può votare solo nel comune di residenza, quindi chi è fuorisede deve rientrare nel proprio comune per votare il 22 o il 23 marzo. 

Nelle europee del 2024 e nei referendum su cittadinanza e lavoro del 2025 il governo aveva previsto misure temporanee per facilitare il voto dei fuorisede, con requisiti e limiti specifici. Per il referendum costituzionale sulla giustizia questo non sarà possibile: secondo il governo, non c’erano i «tempi tecnici» per introdurre misure simili a quelle degli scorsi due anni. Così i partiti della maggioranza hanno bocciato alla Camera gli emendamenti dei partiti di opposizione che chiedevano di agevolare il voto dei fuorisede.

Gli altri referendum costituzionali

Quello sulla riforma della giustizia è il quinto referendum costituzionale confermativo nella storia della Repubblica. Finora gli italiani si sono espressi quattro volte su modifiche alla Costituzione, con un bilancio perfettamente in equilibrio: in due casi ha vinto il Sì, in due il No. 

Il primo referendum costituzionale si è tenuto nel 2001, sulla riforma del Titolo V della Costituzione, che ridefiniva i rapporti tra Stato e Regioni. In quell’occasione la riforma fu approvata con una partecipazione piuttosto bassa, poco superiore a un terzo degli aventi diritto, e con una vittoria del Sì intorno al 66 per cento. Cinque anni dopo, nel 2006, gli elettori furono chiamati a pronunciarsi sulla “devolution”, la riforma promossa dal governo Berlusconi che interveniva su vari aspetti della seconda parte della Costituzione, dal ruolo del presidente del Consiglio al funzionamento del Parlamento. L’affluenza superò di poco il 50 per cento e prevalse nettamente il No, con circa il 60 per cento. 

Il terzo referendum costituzionale si è svolto nel 2016 ed è stato quello con la partecipazione più alta finora, attorno al 65 per cento. Anche in questo caso si votava su una riforma ampia, proposta dal governo Renzi, che puntava a superare il bicameralismo paritario e a rivedere il Titolo V. Il risultato fu simile a quello del 2006: vinse il No, con poco meno del 60 per cento dei voti. L’ultimo precedente è il referendum del 2020 sul taglio del numero dei parlamentari, da 945 a 600. A differenza dei due casi precedenti, si trattava di una riforma più circoscritta, concentrata sulla riduzione dei deputati e dei senatori. L’affluenza si attestò poco sopra il 50 per cento e il Sì vinse in modo netto, con circa il 70 per cento dei voti. 

Nel complesso, questi quattro precedenti mostrano che i referendum costituzionali non seguono uno schema prevedibile: riforme sostenute da governi diversi hanno ottenuto risultati opposti, e l’esito è dipeso di volta in volta dal contenuto delle modifiche proposte, dal clima politico e dal modo in cui la consultazione è stata percepita dagli elettori.
https://youtu.be/SCMwbWUoJ0I?si=BzunS0GePHCuS0zs

Non votare al buio. Leggi la guida al referendum.

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