Il 4 aprile il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto-legge che ripropone la maggior parte dei nuovi reati contenuti nel disegno di legge “Sicurezza”, il cui percorso in Parlamento è stato di fatto bloccato. Questo disegno di legge, annunciato dal governo a novembre 2023, è stato presentato all’inizio del 2024 alla Camera, che lo ha approvato lo scorso settembre. Nei mesi successivi l’esame del testo in Senato si è fatto sempre più complicato, a causa anche delle obiezioni sollevate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su alcune misure del disegno di legge.
Come ha ammesso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il governo ha voluto trasformare il disegno di legge in un decreto-legge per dare «tempi certi» alla sua approvazione. Un decreto-legge, infatti, può essere approvato solo in casi di necessità e urgenza – un limite che da tempo i governi non rispettano più – ed entra in vigore appena viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, poi, il Parlamento deve convertirlo in legge. I disegni di legge presentati in Parlamento, invece, non hanno scadenze specifiche per essere approvati definitivamente, e per questo motivo danno più spazio di intervento alla Camera e al Senato, con il rischio che l’esame dei testi sia più lento. Sia i decreti-legge sia i disegni di legge approvati devono essere firmati dal presidente della Repubblica per entrare in vigore.
A oggi il testo del nuovo decreto-legge non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma il suo contenuto è stato riassunto in un comunicato stampa dal governo, che ha diffuso uno schema del decreto e la sua sintesi, di cui Pagella Politica ha potuto prendere visione.
Punto per punto, vediamo che cosa è rimasto del ddl “Sicurezza” nel nuovo decreto-legge, e a che cosa il governo ha deciso di rinunciare.
Come ha ammesso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il governo ha voluto trasformare il disegno di legge in un decreto-legge per dare «tempi certi» alla sua approvazione. Un decreto-legge, infatti, può essere approvato solo in casi di necessità e urgenza – un limite che da tempo i governi non rispettano più – ed entra in vigore appena viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, poi, il Parlamento deve convertirlo in legge. I disegni di legge presentati in Parlamento, invece, non hanno scadenze specifiche per essere approvati definitivamente, e per questo motivo danno più spazio di intervento alla Camera e al Senato, con il rischio che l’esame dei testi sia più lento. Sia i decreti-legge sia i disegni di legge approvati devono essere firmati dal presidente della Repubblica per entrare in vigore.
A oggi il testo del nuovo decreto-legge non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma il suo contenuto è stato riassunto in un comunicato stampa dal governo, che ha diffuso uno schema del decreto e la sua sintesi, di cui Pagella Politica ha potuto prendere visione.
Punto per punto, vediamo che cosa è rimasto del ddl “Sicurezza” nel nuovo decreto-legge, e a che cosa il governo ha deciso di rinunciare.