No, la Cassazione non ha difeso chi occupa le case

Il ministro Nordio e altri politici hanno contestato una relazione sul nuovo decreto “Sicurezza”, che però riporta commenti di diversi esperti e giuristi
Ansa
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Nei giorni scorsi, alcuni esponenti del governo e dei partiti di maggioranza hanno accusato un ufficio della Corte di Cassazione – che rappresenta il terzo e ultimo grado di giudizio nel sistema italiano – di aver preso le parti di chi occupa abusivamente le abitazioni, criticando un passaggio contenuto in una recente relazione sul decreto “Sicurezza”.

«Quando dice che lo sgombero di un immobile occupato abusivamente può creare disagi sociali, esprime un giudizio incompatibile con la logica e con il diritto. In pratica giustifica il reato di violazione di domicilio», ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un’intervista del 2 luglio con Il Messaggero

Altri parlamentari, tra cui il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami e il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, hanno fatto dichiarazioni simili. «Per l’Ufficio del Massimario gli occupanti abusivi subirebbero un “disagio” dallo sgombero. Noi siamo, e resteremo sempre, dalla parte dei più deboli: coloro che l’occupazione abusiva la subiscono», ha scritto per esempio il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. 

In realtà, la relazione non giustifica l’occupazione abusiva, ma riporta analisi tecniche e pareri esterni emersi durante l’esame del decreto.

Che cos’è l’Ufficio del Massimario

Prima di analizzare il contenuto della sua relazione sul decreto “Sicurezza”, è importante chiarire che cos’è e che cosa fa l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Si tratta di un organo interno alla Corte di Cassazione, composto da magistrati che hanno il compito di raccogliere, esaminare e organizzare in modo sistematico la giurisprudenza della Cassazione, sia civile sia penale. Prende il nome di “massimario” perché una delle sue funzioni principali è quella di redigere le “massime”, ossia brevi sintesi dei principi giuridici espressi nelle sentenze, utili per facilitare la consultazione delle decisioni della Corte.

L’Ufficio cura anche l’elaborazione di studi e approfondimenti tematici, redige relazioni su provvedimenti particolarmente rilevanti, segnala eventuali contrasti tra orientamenti giurisprudenziali e monitora le novità legislative che possono incidere sull’attività della Corte.

L’Ufficio del Massimario non emette sentenze né ha compiti decisionali: il suo ruolo è fornire un supporto tecnico-giuridico alla Corte, contribuendo all’esercizio della cosiddetta “funzione nomofilattica”, cioè alla coerenza e uniformità nell’interpretazione delle leggi.

Su quali fonti si basa la relazione

Veniamo adesso al contenuto della relazione sul decreto “Sicurezza”, lunga 129 pagine, e al contestato passaggio sulle case occupate abusivamente.

Il 23 giugno, l’Ufficio del Massimario ha pubblicato una relazione sulle novità normative contenute nel decreto, approvato dal governo lo scorso aprile e convertito definitivamente in legge dal Senato il 4 giugno.  Nella “Premessa”, l’Ufficio ha elencato tutte le fonti consultate, ossia decine di pubblicazioni, con le opinioni formulate dagli esperti del diritto, come professori universitari, avvocati, magistrati e altri studiosi, per esempio su riviste giuridiche o nelle audizioni in Parlamento durante l’esame del provvedimento. 

In più parti, la relazione fa riferimento alla «prima dottrina»: con questa espressione si intendono i primi commenti e le prime analisi pubblicate da studiosi e operatori del diritto, in tempi ravvicinati all’entrata in vigore di una nuova norma. Non si tratta quindi di opinioni consolidate o di interpretazioni giurisprudenziali, ma di valutazioni preliminari, utili per iniziare a discutere i possibili effetti e le criticità della legge. 

Questo punto è fondamentale per contestualizzare le critiche dei politici della maggioranza: nella relazione, l’Ufficio del Massimario si limita perlopiù a riportare osservazioni formulate da altri, senza esprimere un giudizio diretto o assumere una posizione politica.

Le novità sulle case occupate

Una decina di pagine della relazione dell’Ufficio del Massimario sono dedicate all’articolo 10 del decreto “Sicurezza”, che contiene due novità normative per contrastare il fenomeno dell’occupazione delle abitazioni.

La prima: nel codice penale è stato introdotto il nuovo articolo 634-bis, che punisce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. La seconda: nel codice di procedura penale, invece, è stato introdotto il nuovo articolo 321-bis, che regola la “reintegrazione nel possesso dell’immobile”. 

Il nuovo articolo 634-bis del codice penale prevede pene severe – da due a sette anni di reclusione – per «chi occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui» con «violenza o minaccia», oppure impedisce al proprietario o al legittimo detentore di rientrarvi. Sono punite anche altre condotte, come l’appropriazione dell’immobile con «artifizi o raggiri», o la cessione dell’immobile ad altre persone. La pena si applica inoltre a chi favorisce o trae vantaggio economico dall’occupazione.

Nella sua relazione, l’Ufficio del Massimario ha ricostruito in modo dettagliato la portata e le implicazioni di questa nuova fattispecie penale, mettendone in evidenza le differenze rispetto al reato già esistente di “invasione di terreni o edifici”. In particolare, ha sottolineato che il nuovo articolo 634-bis amplia l’ambito della rilevanza penale, includendo anche la “detenzione senza titolo” accompagnata da comportamenti violenti o minacciosi. Viene citato, per esempio, il caso di un inquilino che, alla scadenza del contratto, si rifiuti di lasciare l’immobile con atteggiamenti intimidatori nei confronti del proprietario.

La relazione discute anche alcune possibili difficoltà interpretative, per esempio sul significato del termine “violenza”, che potrebbe includere anche forme di pressione psicologica, o sul concetto di “domicilio altrui”, che non coincide automaticamente con qualsiasi proprietà privata. In più punti, l’Ufficio ha richiamato le osservazioni di esperti che segnalano rischi di sovrapposizione con altri reati, come la truffa o la violazione di domicilio, e problemi legati alla chiarezza della norma.

Infine, nella parte dedicata ai «profili problematici», vengono riportate alcune critiche emerse nei primi commenti dottrinari e nelle audizioni parlamentari. Alcuni studiosi hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale, osservando che il nuovo reato potrebbe entrare in conflitto con il diritto all’abitazione, riconosciuto come diritto fondamentale dalla Corte costituzionale. Altri, come l’Associazione nazionale forense (un sindacato degli avvocati italiani), hanno parlato di una possibile “doppia violazione” dei diritti umani, sottolineando che il legislatore punisce penalmente situazioni in cui spesso si trovano persone in difficoltà.

La relazione, tuttavia, non ha ignorato le esigenze di tutela dei proprietari, anzi: ha messo in evidenza che la nuova norma nasce per rafforzare la protezione delle persone che si vedono private della propria abitazione a causa di occupazioni arbitrarie, e che una delle principali novità è proprio la possibilità di intervenire penalmente in presenza di condotte violente o minacciose.

La frase sul «disagio sociale»

La novità introdotta dal decreto “Sicurezza” nel codice di procedura penale prevede un meccanismo che può essere attivato sia dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sia direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria, nel caso in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione del denunciante. In questa seconda ipotesi, la polizia giudiziaria deve accertare rapidamente la presenza di una “occupazione arbitraria” e, in caso positivo, ordinare all’occupante il rilascio immediato dell’immobile, anche in via coattiva, previa autorizzazione del pubblico ministero.

La relazione dell’Ufficio ha descritto in modo tecnico e approfondito i passaggi della procedura, segnalando anche alcune potenziali criticità. Viene evidenziato, per esempio, che il concetto di “occupazione arbitraria” non è definito con precisione nella norma, e che l’intervento rapido delle forze dell’ordine comporta inevitabilmente margini di incertezza negli accertamenti. 

In questo contesto, la relazione osserva che «il rilascio coattivo dell’immobile, proprio perché da realizzarsi in tempi brevi, potrebbe aprire lo spazio a situazioni di grande disagio sociale, considerato che difficilmente l’occupante obbligato al rilascio potrebbe trovare un nuovo alloggio in poco tempo». È questa la frase che è stata criticata da Nordio e da altri esponenti della maggioranza.

Questa frase, però, non è un’opinione dell’Ufficio del Massimario, ma è la sintesi di un’osservazione formulata in un’audizione in Parlamento dalla già citata Associazione nazionale forense, richiamata in nota nella relazione. L’Ufficio non ha preso posizione sulla valutazione di merito, ma si è limitato a segnalare un possibile effetto concreto della nuova procedura, così come rilevato da esperti del settore durante l’esame del decreto in Parlamento.

Nel resto dell’analisi, viene evidenziato che la nuova norma rafforza la possibilità di ottenere una risposta tempestiva, e che il ruolo affidato alla polizia giudiziaria è centrale proprio per assicurare un intervento immediato in favore del denunciante.

In conclusione, la relazione dell’Ufficio del Massimario non contiene una presa di posizione a favore delle occupazioni abusive: si limita a sintetizzare le valutazioni di giuristi e operatori del diritto sul nuovo decreto “Sicurezza”. La frase sul «grande disagio sociale» è una citazione di terzi riportata a fini ricognitivi, non un giudizio della Corte di Cassazione. 

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