Che cosa cambia nel caso Almasri dopo la sentenza della Corte costituzionale

La Corte ha stabilito che il ministro della Giustizia non può lasciare in sospeso le richieste della Corte penale internazionale e ha imposto dei limiti al suo potere di rifiutarle
Ansa
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la normativa italiana che disciplina la cooperazione tra lo Stato e la Corte penale internazionale (CPI), cioè il tribunale con sede nei Paesi Bassi che giudica le persone accusate di genocidio, crimini di guerra, contro l’umanità e crimine di aggressione.

Con la sentenza depositata il 23 luglio, la Corte ha detto che il ministro della Giustizia non può lasciare in sospeso una richiesta della CPI, ma quando ne riceve una deve scegliere rapidamente se trasmetterla al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, dando così avvio alla procedura prevista dalla legge, oppure oppure spiegare con una decisione motivata perché non intende farlo. La seconda possibilità è ammessa soltanto in casi eccezionali, quando potrebbero essere compromessi i princìpi stabiliti dalla Costituzione. 

La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Roma nell’ambito della vicenda di Osama Almasri, il carceriere libico arrestato in Italia a gennaio 2025 su mandato della CPI, poi liberato e rimpatriato in Libia. Per capire come la sentenza della Corte si lega al caso Almasri è necessario ricostruire le principali tappe di quella vicenda.

Il caso Almasri

Almasri era stato arrestato a Torino il 19 gennaio 2025 sulla base di un mandato della Corte penale internazionale. Il carceriere libico era infatti accusato dalla CPI di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel carcere di Mitiga, a Tripoli. Gli atti erano giunti al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma attraverso la polizia italiana e il circuito Interpol ed erano stati trasmessi anche al Ministero della Giustizia. Due giorni dopo, però, la Corte d’appello di Roma aveva ordinato la liberazione di Almasri. 

Secondo la legge italiana, la procedura deve essere avviata dalla trasmissione degli atti da parte del ministro della Giustizia al Procuratore generale. Quella trasmissione però non era avvenuta, per cui lo stesso Procuratore generale aveva chiesto che l’arresto non fosse convalidato. Dopo la liberazione, Almasri era stato espulso e riportato in Libia con un volo di Stato.

La vicenda ha avuto conseguenze anche a livello internazionale. Il 17 ottobre 2025, la Camera preliminare della CPI ha accertato l’inosservanza da parte dell’Italia degli obblighi previsti dallo Statuto di Roma, cioè il trattato su cui si basa il funzionamento della Corte. Il 26 gennaio 2026 la stessa Camera ha poi deferito lo Stato italiano all’Assemblea degli Stati parte.

I dubbi della Corte d’appello

Il ritorno di Almasri in Libia non aveva chiuso il procedimento aperto davanti alla Corte d’appello di Roma. La richiesta della CPI era infatti ancora formalmente pendente, ma i giudici non potevano procedere perché il ministro della Giustizia non aveva trasmesso gli atti. 

In questo contesto, la Corte d’appello ha sollevato una questione di legittimità costituzionale. Secondo la Corte, l’esecuzione di una richiesta della CPI – cui lo Stato italiano è obbligato, avendo aderito allo Statuto di Roma – finiva per dipendere da una «scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia». 

Secondo i giudici, in questo modo l’intervento politico poteva «vanificare l’obbligo di collaborare con la Corte penale internazionale», generando una «situazione di stallo procedimentale» che non poteva essere superata attraverso gli ordinari strumenti processuali.

C’è poi un altro problema: la legge non stabiliva cosa fare nel caso in cui il ministro non prendesse alcuna decisione. I giudici hanno infatti rilevato l’assenza nella disciplina vigente di un rimedio che consentisse al Procuratore generale di procedere anche in caso di inerzia del ministro della Giustizia.

Il ruolo della CPI e lo Statuto di Roma

Per spiegare la sua decisione, la Corte costituzionale parte dal funzionamento della Corte penale internazionale. Come dicevamo, la CPI giudica alcuni dei crimini più gravi previsti dal diritto internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. Il suo funzionamento però dipende dalla collaborazione degli Stati. La CPI non dispone infatti di una propria polizia e non celebra processi in assenza dell’imputato. Gli Stati sono perciò, scrive la Corte costituzionale, le «braccia» e le «gambe» di questa giurisdizione. Senza la loro cooperazione, il sistema non può funzionare.

L’articolo 86 dello Statuto di Roma impone agli Stati di «cooperare pienamente» con la Corte. Mentre l’articolo 59 stabilisce che, ricevuta una richiesta di arresto e consegna, lo Stato deve prendere «immediatamente provvedimenti» per arrestare la persona ricercata. Le procedure nazionali, quindi, non possono diventare un ostacolo alla cooperazione, ma devono servire a renderla possibile.

Secondo la Corte, questo principio riguarda anche i rapporti all’interno dello Stato italiano: governo e magistratura devono collaborare perché le richieste della CPI siano gestite in modo efficace.

La legge italiana

La legge n. 237 del 2012, che ha adeguato l’ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto di Roma, individua nel ministro della Giustizia il referente unico nei rapporti con la CPI. È il ministro a ricevere le richieste, a curare i rapporti con la Corte e a trasmettere gli atti al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. La Corte costituzionale non mette in discussione la centralità del ministro della Giustizia, anzi osserva che è provvisto delle competenze richieste dalla cooperazione e risponde alla necessità di coordinare l’autorità governativa e l’autorità giudiziaria.

La legge italiana su cui è intervenuta la Corte però non indicava entro quale termine il ministro dovesse trasmettere gli atti, né gli imponeva di comunicare immediatamente un eventuale diniego e di motivarlo, limitandosi a prevedere in modo generico che le richieste della CPI fossero eseguite senza ritardo.

Secondo la Corte, «il rischio del protrarsi dell’inattività» del ministro metteva «a repentaglio» la stessa collaborazione con la CPI. La repressione dei crimini internazionali più gravi non tollera «rallentamenti o ritardi», nemmeno quando siano motivati da esigenze istruttorie o politiche. Non sono ammissibili neppure «prese di posizione tacite», sottratte a ogni controllo, né «indugi arbitrari».

Il ruolo del ministro della Giustizia

L’Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza della presidente del Consiglio, aveva sostenuto che dallo Statuto di Roma non derivasse un obbligo incondizionato di immediata trasmissione. Secondo l’Avvocatura, obbligare il ministro a trasmettere automaticamente ogni richiesta della CPI avrebbe eliminato qualsiasi suo margine di valutazione.

La Corte costituzionale non ha accolto questa impostazione, ma non ha neppure eliminato ogni potere di valutazione del ministro. Inoltre, ha respinto la soluzione proposta dalla Corte d’appello, secondo cui l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto potersi sostituire al ministro in caso di inerzia.

Per la Corte, il ministro mantiene un ruolo centrale, ma non può essere, «legibus solutus», cioè libero da vincoli giuridici. Il suo operato deve rispettare «regole procedurali e sostanziali vincolanti» e tradursi in «scelte esplicite e controllabili».

Secondo la Corte, è la «regola fondamentale dello Stato di diritto»: anche le scelte politiche caratterizzate da una certa discrezionalità devono uniformarsi ai «canoni di legalità predeterminati dall’ordinamento». In altre parole, anche le decisioni politiche devono essere esercitate entro i limiti e secondo le regole stabilite dalla legge.

La dichiarazione di incostituzionalità

La Corte non si è limitata a stabilire che alcune disposizioni sono incostituzionali, ma ha anche indicato come devono essere integrate. È quella che i giuristi chiamano una sentenza di accoglimento additivo: invece di eliminare semplicemente una norma, la Corte vi aggiunge la regola costituzionalmente necessaria per renderla conforme alla Costituzione. In questo caso, ha dichiarato illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 nella parte in cui non impongono al ministro della Giustizia di scegliere immediatamente tra due alternative: trasmettere la richiesta della Corte penale internazionale al Procuratore generale oppure opporre un diniego espresso, motivato e fondato sulla tutela di princìpi costituzionali preminenti. 

Secondo la Corte, il sistema lasciava al ministro un ruolo «privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio», anche sotto il profilo temporale. La legge consentiva così il verificarsi di uno «stallo» incompatibile con gli obblighi di cooperazione assunti dall’Italia verso la Corte penale internazionale. Per questo motivo, d’ora in poi il ministro dovrà trasmettere immediatamente al Procuratore generale le richieste provenienti dalla CPI. In alternativa, dovrà comunicare immediatamente alla Corte d’appello una dichiarazione motivata con cui decide di non darvi corso.

Il diniego è ammesso soltanto per la tutela di «princìpi costituzionali preminenti». La Corte non ha indicato un elenco completo di questi casi, perché possono presentarsi situazioni eccezionali non prevedibili in astratto. Fa però riferimento ai princìpi fondamentali legati ai diritti della persona e all’identità costituzionale della Repubblica.

Anche lo Statuto di Roma riconosce che nell’esecuzione di una richiesta possano sorgere difficoltà. Per esempio, per l’insufficienza delle informazioni, l’irreperibilità della persona ricercata o il rischio di violare altri obblighi internazionali. Ma queste ipotesi devono essere interpretate «con rigore», per «non svilire quella reciproca fiducia su cui si fonda la cooperazione con la Corte penale internazionale».

Esigenze istruttorie o politiche non possono dunque giustificare ritardi nella decisione. L’eventuale diniego deve riguardare ipotesi eccezionali, essere espresso immediatamente e fondarsi su parametri verificabili, capaci di orientare e circoscrivere la decisione.

Inoltre, secondo la Corte, la decisione di non dare corso alle richieste della CPI non è comunque sottratta a ogni controllo. Le valutazioni del ministro sono «giustiziabili» e possono essere sottoposte alla Corte costituzionale attraverso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. In questo caso, la Corte potrebbe anche adottare misure cautelari: provvedimenti temporanei e urgenti diretti a evitare che, mentre si attende la decisione definitiva, la controversia produca conseguenze non più rimediabili.

La sentenza e il caso Almasri

La Corte ha poi precisato che il controllo sulla normativa interna non si sovrappone alle «valutazioni sulla responsabilità dello Stato» sul caso Almasri, che spettano alla CPI. La Corte costituzionale deve stabilire se la legge italiana è compatibile con la Costituzione, mentre alla Corte penale internazionale spetta il compito di valutare se l’Italia abbia rispettato gli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma. La sentenza non si pronuncia nemmeno sulla condotta tenuta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel caso Almasri. 

La Corte però ha stabilito che una richiesta della CPI non può essere lasciata in sospeso mentre il ministero svolge approfondimenti o compie valutazioni politiche. All’epoca della liberazione di Almasri, il ministero aveva giustificato l’attesa anche con la necessità di esaminare il «complesso carteggio» ricevuto. La sentenza stabilisce che la cooperazione con la CPI non tollera ritardi di questo tipo.

Insomma, la Corte costituzionale conserva il ruolo istituzionale del ministro della Giustizia e, allo stesso tempo, elimina la possibilità che la sua inerzia blocchi senza spiegazioni una richiesta di cooperazione. Il ministro non è titolare di una discrezionalità politica incontrollabile, ma ha un margine di valutazione circoscritto e può non dare corso alla richiesta soltanto in ipotesi eccezionali. Deve però farlo immediatamente, con una decisione espressa e motivata, sulla base di princìpi costituzionali preminenti, fermo restando che la sua decisione può essere sottoposta a controllo.

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