Che cosa ha deciso il governo sugli studenti stranieri nelle scuole

Con un decreto-legge sono stati introdotti limiti al numero dei ragazzi non italiani in classe, sanzioni per chi non segue corsi di lingua italiana e il divieto del burqa
ANSA/FABIO FRUSTACI
ANSA/FABIO FRUSTACI
Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge sul tema dell’istruzione, che introduce alcune norme annunciate nei giorni scorsi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sugli studenti stranieri. Il testo del decreto non è ancora pubblicamente disponibile, ma Pagella Politica ne ha potuto prendere visione. In più, sul sito del Consiglio dei ministri è stato pubblicato un riassunto dei contenuti principali del provvedimento. 

In generale, il decreto introduce una serie di novità per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, nuovi fondi per il contrasto al cyberbullismo e il cambio di denominazione degli istituti tecnici e professionali rispettivamente in “licei tecnologici” e “licei professionali”. Le parti più significative del provvedimento – che sarà in vigore da subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale – riguardano però la presenza di studenti non italiani nelle classi, l’obbligo di seguire corsi d’italiano e le relative sanzioni, e il divieto di indossare in classe il burqa, ossia il velo che copre interamente il volto. 

Il tetto del 30 per cento

Partiamo dalla questione del numero degli studenti stranieri nelle classi scolastiche. Su questo, lo ricordiamo, esiste già dal 2010 una circolare del Ministero dell’Istruzione che stabilisce, come criterio generale, che gli studenti con cittadinanza non italiana non debbano superare il 30 per cento degli iscritti in ciascuna classe scolastica, che però può essere derogabile a seconda delle esigenze.

Il decreto-legge non stabilisce semplicemente che in ogni classe non possa esserci più del 30 per cento di studenti stranieri. Il criterio è più specifico e riguarda soltanto determinate categorie di alunni con cittadinanza non italiana, individuate per esempio in base alla nascita in Italia e al percorso scolastico già svolto nel sistema italiano.

Più nel dettaglio, il testo prevede che a partire dall’anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime della scuola elementare gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia oppure che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non potranno superare il 30 per cento del totale della classe. Questo significa che un bambino con cittadinanza straniera nato in Italia e che abbia frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non viene conteggiato ai fini del limite. Rientra invece nel conteggio, ad esempio, un bambino nato all’estero oppure un bambino nato in Italia ma che non abbia frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ossia le scuole medie e le scuole superiori, rientrano nel limite del 30 per cento gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione. Uno studente straniero che frequenta con successo la scuola italiana da almeno tre anni, quindi, non viene considerato ai fini di questo limite. Pure in questo caso la norma non prevede un test individuale di conoscenza dell’italiano, ma si basa sulla durata e l’esito del percorso scolastico in Italia.

I nuovi limiti riguardano soprattutto la formazione delle classi iniziali e dovrebbero servire, secondo la finalità dichiarata dal testo, a evitare una concentrazione eccessiva degli studenti di più recente inserimento nel sistema scolastico italiano in poche classi o in pochi istituti. Se, per esempio, una classe fosse composta da 20 alunni, il 30 per cento corrisponderebbe a sei studenti appartenenti alle categorie individuate dalla norma. In una classe di 30 alunni il limite sarebbe invece di nove.

Le deroghe

Il provvedimento prende in considerazione anche il caso in cui il numero delle iscrizioni renda impossibile rispettare questa percentuale all’interno di una determinata scuola. In queste situazioni gli Uffici scolastici territoriali, insieme ai dirigenti degli istituti interessati, dovranno adottare misure organizzative per distribuire in maniera più equilibrata gli studenti tra le scuole vicine. Questa redistribuzione dovrà però rispettare il principio di prossimità, garantire il diritto allo studio, tenendo conto del domicilio dello studente e delle esigenze documentate della famiglia. Il testo richiama, tra le situazioni da considerare, quelle delle famiglie che devono garantire assistenza a figli con disabilità e che quindi potrebbero avere difficoltà a frequentare una scuola diversa o più distante.

Una parte di questo meccanismo – cioè il limite di studenti stranieri – entrerà in funzione già dall’anno scolastico 2026/2027. Nel caso di studenti iscritti durante l’anno alla classe prima, le scuole dovranno cercare di collocarli nelle classi in cui la presenza degli studenti appartenenti alle categorie previste dalla legge non superi già il 30 per cento.

Il decreto considera anche l’eventualità che, nonostante la redistribuzione tra scuole, in alcuni territori non sia comunque possibile rispettare il limite. Per questi casi viene istituito un fondo specifico, finanziato con 3,4 milioni di euro nel 2027 e circa 14 milioni di euro annui a partire dal 2028. Le risorse saranno destinate alle scuole che continuano ad avere una presenza superiore alla soglia prevista e dovranno finanziare attività extracurriculari dedicate al rafforzamento delle competenze di base nella lingua italiana.

Corsi e sanzioni

Oltre alle misure sulla composizione delle classi, il decreto-legge interviene sul rapporto tra scuola e famiglie straniere in presenza di difficoltà linguistiche.

Il decreto prevede infatti l’istituzione di corsi di italiano gratuiti per i genitori dei ragazzi stranieri. La partecipazione a questi corsi non è automatica, ma scatta quando esistono barriere linguistiche che ostacolano concretamente l’integrazione scolastica e il percorso educativo del figlio, incidono sul suo comportamento all’interno della scuola oppure impediscono alla famiglia di rispettare gli impegni previsti dal Patto di corresponsabilità educativa.

In questi casi l’istituzione scolastica deve segnalare tempestivamente la situazione ai servizi sociali territorialmente competenti. Non è quindi la scuola a imporre direttamente un percorso al genitore: i servizi sociali devono prima valutare la situazione del minore e del nucleo familiare e verificare se sia necessario attivare un intervento di sostegno. E, se viene ritenuto necessario, può essere predisposto un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità.

Il progetto prevede la frequenza, per i genitori stranieri, di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), ossia centri di istruzione pubblici che forniscono formazione di base per adulti. L’obiettivo previsto è che le persone coinvolte conseguano una certificazione linguistica almeno di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che corrisponde a una conoscenza elementare dell’italiano sufficiente per comunicare in situazioni semplici e quotidiane.

Sono previste esenzioni per chi presenta gravi limitazioni nella capacità di apprendimento linguistico determinate dall’età, da una patologia o da una disabilità, purché queste condizioni siano certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Inizialmente il decreto prevedeva una sanzione particolarmente dura se i genitori coinvolti non avessero rispettato il progetto predisposto dai servizi sociali, che però è stata poi cancellata nella versione finale per via dei rilievi degli esperti e del presidente della Repubblica. Il testo infatti prevedeva che se i genitori non avessero seguito i corsi previsti dai servizi sociali ci sarebbe stata la possibilità di allontanare il figlio dalla famiglia.

Come emerge anche dal riassunto del provvedimento contenuto sul sito del Consiglio dei ministri, questa parte è stata cancellata ed è stata prevista al suo posto una sanzione di carattere pecuniario, quindi in pratica una multa, il cui importo sarà chiaro una volta che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il divieto del burqa

Un altro intervento previsto dal decreto riguarda la riconoscibilità del volto all’interno delle istituzioni scolastiche. Il testo vieta di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari e alle attività che rientrano nei rapporti tra scuola e famiglia con il volto coperto o con modalità che impediscano il riconoscimento della persona. La formulazione è generale e non indica espressamente singoli capi di abbigliamento, ma stabilisce il principio secondo cui chi partecipa alle attività scolastiche deve essere identificabile.

Sono previste eccezioni soltanto in presenza di specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, ma la violazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1.000 euro. L’accertamento viene effettuato dal dirigente scolastico, mentre l’autorità competente a irrogare la sanzione è il prefetto. Le scuole dovranno inoltre adeguare i propri regolamenti d’istituto alla nuova disciplina e se la violazione è commessa da un minore, il testo prevede l’applicazione della sanzione ai genitori.

Nel complesso, i due articoli intervengono su più livelli. Da una parte introducono un criterio del 30 per cento per limitare la concentrazione nelle classi degli studenti stranieri di più recente inserimento nel sistema scolastico italiano; dall’altra prevedono strumenti di sostegno linguistico e una possibile redistribuzione degli alunni tra scuole vicine quando il limite non può essere rispettato. Parallelamente, rafforzano il coinvolgimento dei genitori stranieri che presentano gravi difficoltà linguistiche, prevedendo percorsi gratuiti di italiano e di sostegno alla genitorialità, e introducono infine l’obbligo di mantenere il volto riconoscibile durante le attività scolastiche e nei rapporti tra scuola e famiglia.

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