Il 18 giugno scorso la Camera dei deputati ha approvato, con 447 voti favorevoli e 0 contrari, la conversione in legge del dl 54/2013, recante, tra gli altri, interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria. La palla è quindi passata al Senato, dove è attualmente in corso l’esame in Commissione.
Riccardo Nuti, in quest’occasione, lamenta, ai partiti al governo (che ricordiamo essere Pd, Pdl e Scelta Cvica) di aver bocciato un emendamento pentastellato che prevedeva l’esenzione dell’Imu sugli immobili inagibili per le calamità. L’emendamento è stato effettivamente presentato; si tratta del numero 1.108 all’articolo 1 del decreto legge in questione, presentato dall’Onorevole Sebastiano Barbanti che prevedeva di includere nella lista delle categorie di immobili, per cui era prevista la sospensione del pagamento dell’imposta municipale propria, anche “quei fabbricati […] dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a seguito degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225″. Quali sono gli eventi di cui si parla nella legge 225/1992? Esattamente quelli menzionati da Nuti, ovvero “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”.
Fino a qui, niente da eccepire al nuovo capogruppo 5 Stelle alla Camera, ma passiamo ora alla votazione di questo emendamento. Grazie ad Openparlamento, possiamo vedere che, effettivamente, non solo l’emendamento non è stato approvato, ma sono stati proprio i tre partiti attualmente al governo (assieme alla Lega Nord) ad affossarlo inesorabilmente. Per completezza d’informazione, riportiamo anche il video dell’intervento dell’Onorevole Barbanti e invitiamo i lettori a fare attenzione alla discussione che vi segue. L’Onorevole Maino Marchi del Pd, sottolinea, infatti, l’inutilità di tale emendamento, sostenendo che “quando siamo di fronte a case inagibili, inabitabili o a case distrutte, l’Imu non si paga” (min. 02:35). A questa dichiarazione, fa seguito la risposta dell’Onorevole Daniele Pesco (M5S) il quale afferma, invece, che “con la legislazione vigente, per gli immobili resi inagibili l’Imu è ridotta del 50%, non è del tutto tolta” (min. 03:34).
Al fine di assegnare, con cognizione di causa, un giudizio alla dichiarazione in esame, ci pare opportuno chiarire quest’ultima questione. Ci facciamo aiutare da un articolo del Sole 24 Ore dove si legge che gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili rientrano nel calcolo dell’imposta municipale propria con base imponibile al 50% (articolo 13, comma 3 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e modificato dalla legge 44/2012). Marchi sbaglia, quindi, nell’affermare che le case inagibili o inabitabili non sono soggette al pagamento dell’Imu, ma una cosa l’azzecca: l’Imu è infatti sospesa per i beni collabenti, ossia quegli immobili che non sono passibili di diventare abitabili con dei semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitano di interventi più radicali; in parole povere, dei ruderi rasi al suolo. Inoltre, va precisato che in risposta al terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012, è stato adottato un decreto ad hoc, il 74/2012, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122. L’articolo 8, comma 9.3 di tale decreto dispone “per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente l’esenzione Imu dal 1° gennaio 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014“.
Pagella Politica ci tiene a sottolineare che è scorretto affermare genericamente che “i terremotati devono pagare l’Imu” ma allo stesso tempo questa precisazione, per noi doverosa, non scalfisce la correttezza dell’affermazione di Riccardo Nuti: “Vero”.