In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi 25 novembre, la presidente della Camera è intervenuta in Aula per evidenziare i progressi compiuti dalla legislazione italiana in tale ambito.
L’Italia e la Convenzione di Istanbul del 2011
Partiamo dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (il testo ufficiale è disponibile in questa apposita sezione del sito del Consiglio d´Europa) risalente all’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Si tratta di un passo in avanti tutt´altro che irrilevante, se si considera che è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Si pensi, in particolare, al riconoscimento espresso della violenza contro le donne in termini di violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione).
Ebbene, con l´emanazione della legge 27 giugno 2013, n. 77, il parlamento ha effettivamente autorizzato la ratifica della Convenzione, prima alla Camera (all’unanimità) nella seduta del 28 maggio 2013, successivamente al Senato (con 274 voti favorevoli, nessun contrario e un’astensione), nella seduta del 19 giugno 2013.
Le novità apportate dal decreto legge n. 93/2013 e dal testo di conversione
Passiamo ora al secondo aspetto, ossia al decreto legge cui si riferisce Laura Boldrini. Si tratta, evidentemente, del dl 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, di cui avevamo riferito anche in quest´altra analisi (da cui era emersa inoltre la scarsa partecipazione dei deputati alla relativa seduta). Quest´ultimo testo legislativo introduce modifiche rilevanti sia al codice penale – si pensi, a titolo di esempio alla nuova aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 quinquies cod. pen. o alle modifiche e nuove aggravanti di cui all’art. 609-ter cod. pen. – sia al codice di procedura penale – ci riferiamo alle nuove ipotesi che consentono l’allontanamento dalla casa familiare di cui all´art. 282-bis cod. proc. pen. (si consiglia di leggere questo approfondimento delle specifiche misure adottate).
Laura Boldrini menziona dunque correttamente le piú recenti modifiche legislative intervenute, che potranno aprire nuovi orizzonti nella lotta alle forme di violenza sulle donne.