Nel pieno del dibattito sul sovrafollamento delle carceri e sulla scia di un confronto aperto all’interno della Lega, Renzi ricorda che la Lega era stata favorevole alla legge Fini-Giovanardi.



Partiamo dal casus. Come sostenuto da Renzi, qualche giorno fa l’assessore regionale alle politiche agricole della Lombardia, Gianni Fava, su Twitter ha sostenuto “Credo valga la pena cominciare a parlarne. Il proibizionismo ha fallito“; queste parole hanno offerto l’occasione di aprire il dibattito sulla riforma della regolamentazione sul possesso e l’uso di stupefacenti. Oggetto della dichiarazione è la legge Fini-Giovanardi, ossia la normativa contenuta nel decreto n. 272 del 2005, che è entrata nel corpo normativo quando il decreto è stato convertito dalla legge n. 49 del 2006.



Come si vede dalle dichiarazioni di voto alla Camera, in occasione della votazione finale, la Lega, per bocca del senatore Ercole, comunicava il voto favorevole della Lega Nord: ecco il testo della dichiarazione di voto (pagina 31): “Nella convinzione che una politica della riduzione del danno sia di per sé essenzialmente incoerente e contraddittoria e nell’auspicio che la comune condivisione dell’obiettivo della lotta alla droga possa, almeno nel lungo periodo, recuperare consensi a favore di questo intervento, preannuncio il voto favorevole del gruppo della Lega Nord sul provvedimento in esame (applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)”. Per quanto riguarda il Senato – dove era stata posta la questione di fiducia sul provvedimento – nel rendiconto della seduta (tenutasi alle 13.15 del 26 gennaio) in cui si è votata la fiducia, tra le dichiarazioni di voto si ritrova quella del senatore Tirelli del gruppo Lega Padana (LP):Voteremo, dunque, la fiducia al governo per il semplice motivo che ha avuto il coraggio, anche a fine legislatura, di dire come la pensa su un tema così controverso”.



Vediamo ora il contenuto della legge oggetto della dichiarazione di Renzi: quanto è vero che la Fini-Giovanardi ha cancellato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti? La legge del 2006 (art. 4-bis) ha modificato l’articolo 73 del Testo Unico sulla droga che al primo comma ora recita: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. In pratica, le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Salute, sono raggruppate in due tabelle, allegate al testo unico e aggiornate dal Ministero della Salute con proprio decreto. Come stabilito dall’articolo 14 del Testo Unico vigente, la tabella I mette insieme oppiacei, alcaloidi con funzione eccitante, le amfetamine e la cannabis indica insieme ai suoi derivati. Il Testo Unico previgente alla modifica del 2006 prevedeva, invece, all’articolo 13, sei diverse tabelle. Ad esempio, l’articolo 14 che esplicitava il contenuto delle diverse tabelle, teneva la cannabis indica nella tabella II, separata da altre sostanze stupefacenti considerate “pesanti”.



Dunque, in base alle informazioni disponibili, sembra evidente che Renzi non abbia pronunciato alcuna inesattezza, “Vero” per lui!



*Aggiungiamo che la Consulta si pronuncerà presto sulla legittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi e, nello specifico, sulla legittimità della norma che ha equiparato le droghe pesanti e quelle leggere. Per approfondire consigliamo la lettura di questo articolo.