Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha difeso il cosiddetto “decreto immigrazione” in un’intervista con il Fatto Quotidiano. Recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, ora il provvedimento deve essere firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi essere approvato entro sessanta giorni dal Parlamento.



Tra le altre cose, il testo promosso dal ministro dell’Interno Matteo Salvini – di cui circolano alcune versioni online, ma che non è ancora stato pubblicato dal governo – prevede l’abolizione della protezione umanitaria, uno dei tre tipi di protezione che lo Stato italiano può garantire a chi fa domanda d’asilo.



Secondo Di Maio, le nuove norme mirano ad adeguare i permessi di soggiorno a quelli degli altri Paesi europei. «Solo in Slovacchia e Italia c’è quello umanitario ed è per questo che viene abolito» – ha detto Di Maio – e il decreto immigrazione di fatto lo sostituisce con un permesso di un anno per vari motivi, come condizione medica, calamità naturali nei Paesi di origine, rischio di condanna a morte o meriti civili.



Già lo scorso luglio, Salvini aveva inviato una circolare ai prefetti dove chiedeva un maggior rigore nella concessione dell’asilo, in particolare nell’assegnazione della protezione umanitaria.



Ma ha ragione il vicepresidente del Consiglio Di Maio? La protezione umanitaria esiste davvero solo in Slovacchia e Italia?



Abbiamo verificato.



In quali Paesi europei esiste la protezione umanitaria?



Per analizzare la situazione nel resto d’Europa, consideriamo i dati forniti dall’ente statistico dell’Unione europea (Eurostat) relativi agli esiti sul totale delle domande d’asilo avanzate nel nostro continente nel 2017.



L’anno scorso, i 28 Stati membri dell’Unione europea hanno concesso una qualche forma di protezione a un totale di circa 538 mila migranti. Le tipologie di protezione accordate dicono che, in Europa, 19 Paesi – di cui 16 dell’Ue – hanno dato un esito positivo a una domanda d’asilo fornendo una forma di protezione per “ragioni umanitarie” (humanitarian reasons). Con questa espressione, Eurostat fa riferimento proprio ai richiedenti asilo che non ottengono lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria – ossia le due forme di protezione internazionale – ma vengono comunque accolti dai Paesi europei su basi umanitarie, perché, per esempio, sono minori non accompagnati o persone malate.



L’Italia, dunque, non è l’unica in Europa ad avere la protezione umanitaria. E non è neppure quella che la concede più spesso. Nel 2017, ad esempio, la Germania è al primo posto, avendo dato 50.420 permessi di soggiorno per ragioni umanitarie, seguita dal nostro Paese (con 20.015) e dalla Svizzera (con 7.345).



Inoltre, in altri 6 Stati rispetto ai 19 citati sopra – tra cui Estonia, Croazie e Romania – esistono protezioni simili alla umanitaria, sebbene nel 2017 non si siano verificati casi in cui è stata concessa. Solo in Slovenia, Portogallo, Lussemburgo, Lituania, Francia, Bulgaria e Belgio non sono applicabili forme di protezione per motivi umanitari.



Che cosa c’entra la Slovacchia?



Da dove viene, allora, la menzione della Slovacchia? Forse una ragione c’è, anche se la traccia è piuttosto labile. Se guardiamo a quali tipi di permessi concedono i vari Paesi, e in quale proporzione, si scopre che la Slovacchia – insieme a Italia e Svizzera – è quello che in percentuale (circa il 70 per cento dei casi) ha dato più permessi per ragioni umanitarie, grazie una legge entrata in vigore l’1 gennaio 1996.



Forse Di Maio voleva fare riferimento proprio a questo fatto. Ma c’è comunque un problema: il numero di esiti positivi alle domande d’asilo in Slovacchia, in generale, è bassissimo – il più basso di tutta l’Ue. Lo scorso anno, solo in 60 occasioni il governo di Bratislava ha concesso una qualche forma di protezione, di cui 40 volte per motivi umanitari.



Se vediamo poi quante domande d’asilo hanno esito positivo in rapporto al numero di abitanti, la Slovacchia è ultima in Europa. L’Italia, invece, con 580 casi con esito positivo per milione di abitanti, è quattordicesima in classifica, al di sotto della media Ue, che è di 1.050 decisioni positive per milione di abitanti.



Il leader politico del Movimento Cinque Stelle, insomma, sbaglia nella sua dichiarazione quando si riferisce alla Slovacchia. Ma approfondiamo meglio i dati per quanto riguarda l’Italia.



Quali sono i numeri dell’asilo in Italia?



Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno pubblica ogni mese i dati sui risultati delle decisioni sulle richieste d’asilo esaminate in Italia. Nei primi otto mesi di quest’anno – da gennaio ad agosto 2018 – su un totale di 61.835 domande esaminate, a 4.353 persone (il 7 per cento dei casi) è stato concesso lo status di rifugiato, a 2.614 (il 4 per cento) è stata data la protezione sussidiaria, mentre a 16.761 (il 27 per cento) la protezione umanitaria. A 37.302 richiedenti asilo (oltre il 60 per cento del totale), invece, è stata negata ogni forma di protezione. Il resto dei casi (intorno al 2 per cento) ha riguardato migranti irreperibili o con domande inammissibili.



Come dimostrano queste statistiche, la protezione umanitaria è stata la più concessa, con percentuali in linea con i numeri degli ultimi cinque anni: è stato sempre l’esito di circa un quarto delle domande totali. Nel dettaglio: nel 2017, su un totale di 81.527 richieste di asilo, il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato concesso nel 25 per cento dei casi (20.166) – un dato in linea con quello Eurostat visto sopra. Nel 2016, la percentuale era stata del 21 per cento (19.897) su 91.102 casi esaminati; nel 2015, del 22 per cento (15.786) su 71.117 casi esaminati; nel 2014, del 28 per cento (10.034) su 36.270 casi esaminati; nel 2013, del 24 per cento (5.750) su 23.634 domande prese in esame.



Ma il primato della protezione umanitaria non è da sempre. Come mostra un’elaborazione a cura di Monia Giovannetti, responsabile delle ricerche di Cittalia (fondazione che dipende dall’Anci, l’associazione dei comuni italiani), e che si basa su dati della Commissione nazionale per il diritto di asilo, tra il 2008 e il 2009 l’Italia ha concesso più protezioni sussidiarie di quelle umanitarie.



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Che differenza c’è tra le tre forme di protezione?



Per ora in Italia esistono dunque tre forme di protezione che possono essere riconosciute a chi fa domanda d’asilo. Vediamo le differenze principali che le caratterizzano e cosa può ottenere dalle Commissioni territoriali chi – entrato illegalmente nel nostro Paese – ha diritto di fare richiesta di protezione internazionale.



Lo status di rifugiato



Lo status di rifugiato è regolato dalla Convenzione di Ginevra, un trattato delle Nazioni Unite firmato nel 1951 da 147 Paesi e ratificato dall’Italia con legge 722 del 1954. L’articolo 1, infatti, stabilisce che va assegnato questo status a chi, «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese».



In sostanza – come spiega un vademecum del ministero dell’Interno – a ogni persona riconosciuta come “rifugiato” viene concesso un permesso di soggiorno per asilo con una durata di cinque anni e rinnovabile a ogni scadenza. Tra i diritti del rifugiato, ci sono: l’accesso al lavoro; il ricongiungimento familiare; il diritto all’assistenza sanitaria, sociale e all’istruzione pubblica; il diritto di circolare liberamente all’interno dell’Unione europea e di chiedere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza in Italia.



La protezione sussidiaria



La protezione sussidiaria, invece, è una forma di protezione prevista dall’Unione europea ed è riconosciuta al cittadino straniero che «non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno».



Questa forma di protezione internazionale prevede un permesso di soggiorno della durata di tre anni, è rinnovabile a ogni scadenza ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Rispetto allo status di rifugiato, chi riceve la sussidiaria ha qualche beneficio in meno, ma può comunque godere di diritti essenziali come la possibilità di partecipare all’assegnazione di alloggi pubblici.



La protezione umanitaria



Discorso a parte vale per la protezione umanitaria: ha un raggio di azione più ampio rispetto alle precedenti due ed è stata introdotta in Italia per la prima volta nel 1998 (con il decreto legislativo n. 286), per dare piena attuazione in accordo con le normative europee sia all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sia all’articolo 10 della Costituzione italiana.



A differenza delle altre due forme, la protezione umanitaria non è una protezione internazionale, ma è concessa in via discrezionale dalla Questura su indicazione delle Commissioni territoriali, qualora ricorrano “gravi motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (come specifica anche l’articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008).



In sostanza, con questa forma di protezione si consolida il divieto di rimandare verso il proprio Paese d’origine migranti la cui vita o libertà sarebbero minacciate, ma che non rientrano tra i beneficiari né della sussidiaria né dello status di rifugiato.



Se rilasciato alla fine di una domanda di protezione internazionale, la durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari ha una durata di due anni. Tra i diritti, questo tipo di permesso permette, per esempio, di svolgere attività lavorativa e di richiedere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza legale in Italia. A differenza delle altre due forme di protezione, non consente però il ricongiungimento familiare.



Il verdetto



Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio sbaglia quando dice che la protezione umanitaria esiste solo in Slovacchia e Italia. In Europa, sono 25 i Paesi che prevedono la concessione di questa forma di protezione, di cui 21 sono membri dell’Unione europea.



Italia e Slovacchia sono tra i Paesi che, in proporzione, fanno più ricorso a questa forma di protezione, ma non sono gli unici, se si considerano anche Germania e Svizzera. Inoltre, a ben vedere le concessioni fatte dal governo di Bratislava sono pressoché ininfluenti, con solo 60 domande d’asilo totali con esito positivo nel 2017 (di cui 40 protezioni umanitarie). In conclusione, il verdetto per Di Maio è “Panzana pazzesca”.





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2018-09-25 13:23:40 UTC









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Panzana Pazzesca




«È previsto l’adeguamento della disciplina dei permessi di soggiorno agli altri paesi europei. Solo in Slovacchia e in Italia c’è quello umanitario ed è per questo che viene abolito»







Luigi Di Maio


Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico



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Intervista il Fatto Quotidiano



lunedì 24 settembre 2018



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