Pisapia torna sul tema dei matrimoni omosessuali, dopo il putiferio scatenatosi a seguito della circolare di stampo Ncd che chiederebbe ai prefetti l’annullamento dei matrimonio gay avvenuti all’estero delle trascrizioni effettuate da alcuni sindaci. A tal proposito il sindaco si sofferma su tre punti, vediamoli uno per uno.



Cosa ha fatto il Consiglio comunale milanese?



Alcuni giorni fa il Consiglio comunale di Milano ha chiesto al sindaco, con voto di maggioranza, di trovare la strada per garantire la trascrizione delle unioni omosessuali avvenute all’estero e prendere posizione rispetto a questo dibattito. Da qui la dichiarazione del primo cittadino, che ha accolto la richiesta e si è schierato ancora una volta a favore del riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.




Cosa dice la legge sulle trascrizioni di matrimoni celebrati all’estero?



Secondo l’art. 115 del Codice civile “il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in Paese straniero secondo le forme ivi stabilite”. Di conseguenza, come spiegato nell’articolo 63, comma 2 del DPR 396/2000, l’ufficiale dello stato civile trascrive nell’archivio informatico comunale gli atti dei matrimoni celebrati all’estero. Tali matrimoni possono essere celebrati sia da funzionari consolari, in sede consolari o al di fuori, sia da autorità locali secondo le leggi del luogo. Come sottolineato dall’art. 28 legge 31 maggio 1995 n. 218, “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.



Maggiori dettagli sul tema dei matrimoni di italiani all’estero e delle trascrizioni sono disponibili qui.



Cosa ha detto la Corte Costituzionale?



Quanto detto sopra si riferisce ai matrimoni in generale. Come giustamente sottolinea Pisapia, la trascrizione non è possibile qualora essa sia contraria all’ordine pubblico (art. 64 della legge 218/1995). Tuttavia come statuito nelle note della sentenza di Grosseto, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione (non della Corte Costituzionale, come dice Pisapia) n.4184/12, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non è inesistente per lo Stato italiano e non è contrario all’ordine pubblico.



Va però specificato che altre motivazioni sono state addotte a sostegno della non validità delle trascrizioni. Ad esempio nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione sottolinea che “due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all’estero, non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano. Tale intrascrivibilità non dipende più dalla inesistenza di un tale matrimonio o dalla sua invalidità ma dalla sua inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”. Dunque la Cassazione si distacca dal criterio dell’ “inesistenza” dell’atto matrimoniale estero ma conclude che la trascrizione non è possibile alla luce del fatto che non può produrre effetti giuridici sull’ordinamento italiano. Tuttavia, la stessa sentenza apre a nuovi diritti per le coppie omosessuali in termini di trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia eterosessuale coniugata.



Dal lato della Corte Costituzionale invece, la sentenza 15 aprile 2010, n. 138, pur negando l’esistenza di una norma costituzionale che riconosca il diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, ha affermato che nel concetto di “formazioni sociali” (art. 2 della Costituzione) è inclusa l’unione omosessuale. Questa sentenza, quindi. potrebbe implicare che non sia più possibile considerare la trascrizione di matrimoni omosessuali come contraria all’ordine pubblico (si veda qui) e di conseguenza Pisapia avrebbe ragione. Di fatto la Corte non ha dichiarato esplicitamente quanto affermato dal sindaco milanese, ma ha però emanato una sentenza che potrebbe essere cosi interpretata.



Sulla parte della dichiarazione tra parentesi non è quindi possibile stabilire un giudizio definito, nel senso che si tratta di una interpretazione di un argomento su cui c’è parecchia discussione. Sebbene il resto dell’affermazione sia accurata, Pisapia sembra dare per certo un tema che è invece oggetto di un nebbioso dibattito: “C’eri quasi”!