L’articolo 113, comma 3, del regolamento del Senato stabilisce che “sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede”. L’articolo 118 specifica le modalità con cui avviene il voto segreto.



Berlusconi cita correttamente l’origine di questa pratica, riconducendola al Codice Albertino: in particolare si tratta dell’articolo 63 dell’editto del Re Carlo Alberto che specifica che “le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale”.



In realtà, però, non si trattarebbe della prima volta in cui viene introdotto il voto palese. Nel 1939, con l’articolo 3 della legge n. 129 del 19 gennaio, veniva istituita la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a sostituzione della Camera dei Deputati. Il regolamento dell’organo fascista stabiliva infatti che “le votazioni hanno luogo sempre in modo palese”. Con la fine della dittatura, l’Assemblea Costituente introdusse nuovamente il regolamento della Camera che era in vigore fino al 1922 (il decreto legislativo n.98 del 16 marzo 1946, articolo 4) e di conseguenza il voto segreto nelle votazioni riguardanti il personale.



Tuttavia, il documento presentato dal senatore Russo, capo della giunta per il regolamento, specifica che il caso in questione non rientrerebbe in una votazione personale ma nell’ambito delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere in giudizio, per le quali “il voto è svolto, d’ufficio, a scrutinio palese”. Secondo la giunta, queste deliberazioni “costituiscono espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare nell’ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio “votazioni riguardanti persone””. Si tratterebbe di una proposta, come riportato nell’articolo 135 ter del regolamento, riguardante elezione e immunità parlamentare: in questo senso, quindi non rientra nell’articolo 113 comma 3.



Il dibattito sul tema è stato acceso e ha portato, come sappiamo, al voto palese come proposto dalla giunta e, in seguito, alla decadenza di Berlusconi.



E’ vero che gli scrutini sulla persona sono sempre avvenuti in segreto (ad eccezione della parentesi fascista). Tuttavia, affermare che di fronte al caso di Silvio Berlsuconi vi sia stata un´apposita modifica del regolamento. del Senato appare impreciso. Sarebbe piu’ corretto affermare che si è ritenuta applicabile un´altra norma giá contenuta nello stesso regolamento, l´art. 135 appunto, in tema di immunitá parlamentare.



Diamo un “Ni” al Cavaliere!