Il sistema di ripartizione dei seggi per la formazione dei seggi regionali è stato fissato dalla legge n. 43 del 1995 (chiamata anche legge Tatarella o “Tatarellum”) rivista con la legge costituzionale n. 1 del 1999 sui sistemi elettorali delle Regioni a statuto ordinario e con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (che ha attribuito alle regioni la competenza legislativa residuale anche rispetto alle proprie elezioni).
In base al sistema creato dalla legge Tatarella, quattro quinti dei consiglieri regionali sono eletti con il metodo proporzionale mentre il 20% viene designato con un sistema maggioritario sulla base di liste regionali: i cosiddetti “listini”, il cui capolista è il candidato alla presidenza.
Con l’entrata in vigore della legge n.163 del 2004 – che prevede che “le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali” – alcune regioni hanno adottato le proprie leggi elettorali.
Francesco Storace, con l’espressione “pezzetto di Porcellum”, si riferisce al listino legato al premio di maggioranza per cui l’elettore non esprime preferenze all’interno del listino ma vota solo il candidato presidente che viene eletto presidente insieme ai componenti del listino.
Vediamo prima quanto è vera la parte della dichiarazione che si riferisce alle “Regioni che hanno iniziato ad abolirlo”.
In Puglia la legge n.2 del 2005 ha abolito il listino bloccato, che è stato sostituito con il premio di maggioranza da calcolarsi fra le liste vincenti all’interno del collegio unico regionale. Anche la Calabria, con la legge n. 4 del 2010, ha abolito il listino. Il premio di maggioranza si sostanzia con l’attribuzione di seggi in più – assegnati tra i candidati più votati nelle Province – riconosciuti alla coalizione vincente. Allo stesso modo il Consiglio regionale della Campania nel 2009 (legge n. 4 2009) ha abolito il listino presidenziale sostituendolo con l’attribuzione del premio di maggioranza alle liste della coalizione vincente che ottengono almeno il 60% dei seggi. Storace non si sbaglia neanche riguardo alla Toscana, dove la legge non prevede il “listino” del presidente ma ci sono liste circoscrizionali bloccate senza possibilità di preferenza. Inoltre, i primi posti sono riservati ai cosiddetti “candidati regionali”.
Passiamo ora alle Regioni in cui Storace ritiene ci sia ancora “un pezzetto” di Porcellum”. In Umbria la nuova legge elettorale approvata nel 2010 non ha abolito il “listino”. Stessa cosa in Piemonte: non è stata approvata una nuova legge elettorale regionale organica ma restano in vigore le regole previste dal “Tatarellum”. Per quanto riguarda la Lombardia, al tempo della dichiarazione, Storace aveva ragione sull’esistenza del “listino”. L’ultimo atto del Consiglio regionale lombardo è stata l’approvazione della nuova legge elettorale (pochi giorni dopo la dichiarazione) che ha abolito il listino collegato al presidente, istituendo l’attribuzione del premio di maggioranza attraverso le liste provinciali. Anche nel Lazio, permane il listino. Infatti, la legge elettorale approvata nel 2005 stabilisce che 14 consiglieri sono eletti con sistema maggioritario, insieme con il presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni previste dalla legge Tatarella del 1995.
In Veneto, contrariamente a quanto affermato da Storace, la legge n. 5 del 2012, ha abolito il listino bloccato collegato al presidente e ha introdotto un premio di maggioranza variabile da assegnare alla coalizione vincente in base alla percentuale di voti ricevuti.
Riassumendo possiamo affermare che Francesco Storace dimostra di essere aggiornato riguardo ai sistemi elettorali regionali e stecca solo sul Veneto. Che dire…”C’eri quasi”!