Il decreto legge 136 del 10 dicembre 2013, presentato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre, mira ad affrontare le tante questioni ambientali collegate alla cosiddetta emergenza “Terra dei Fuochi” ed ha già sollevato diverse critiche da parte dei sindaci dei Comuni interessati.
Il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando nella sua dichiarazione, cita due nuovi strumenti apparentemente introdotti dal provvedimento: la possibilità, per le autorità giudiziarie, di informare direttamente gli amministratori locali su sversamenti illegali, e, per le forze dell’ordine e la magistratura, di reprimere i reati legati all’ambiente.
Per verificare il tutto, ci rifacciamo proprio al testo del decreto legge “Terra dei Fuochi”. L’articolo 3 è intitolato “Combustione illecita di rifiuti”, e delinea la fattispecie in questo modo: “Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni“.
Si tratta di una vera novità in quanto tali norme, incluse nel neo articolo 256bis, si aggiungono a quelle che considerano le contravvenzioni di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Per quanto riguarda la possibilità, da parte delle autorità giudiziarie, di informare direttamente gli amministratori locali, ci rifacciamo all’articolo 4. In pratica si estende l’applicazione dell’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Per tutti quei reati comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il Pubblico Ministero è tenuto a informare il Ministero dell’Ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. In sostanza, laddove si venisse a sapere, durante una inchiesta, di un interramento di veleni e di uno sversamento illegale, i magistrati potranno informare direttamente le istituzioni centrali e locali di quanto scoperto, in modo tale da provvedere immediatamente all’adozione delle iniziative di competenza (per esempio l’inibizione della distribuzione oppure le bonifiche).
Promozione a pieni voti per il ministro dell’Ambiente. Come sempre, il decreto deve essere convertito in legge tramite approvazione da entrambi i rami del parlamento entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Nel frattempo, noi diamo un “Vero” ad Andrea Orlando.