Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, affronta un tema molto caro al suo partito: l’immigrazione.
La “norma” di cui parla Giorgia Meloni è il Regolamento di Dublino del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi per le richieste di asilo politico e che ha visto l’implementazione di Dublino III, terza evoluzione del regolamento che non varia le caratteristiche principali della normativa.
Per verificare quanto detto da Meloni, recuperiamo il testo del Regolamento di Dublino. L’articolo 3 dice molto chiaramente “Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III”.
Il regolamento si basa sul principio che un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo: ciò vuole dire che quando un richiedente asilo arriva in un territorio, l’onere della migrazione è sul Paese di primo ingresso. Quello che si vuole evitare è il cosiddetto asylum shopping, la pratica di fare richiesta di asilo politico in diversi Paesi allo stesso tempo.
Meloni tratta il tutto in maniera un po’ troppo semplicistica. Infatti, come dall’articolo citato sopra, è vero che un solo Stato membro è competente per la richiesta d’asilo, ma non è necessariamente detto che questo sia quello di primo ingresso. Prima di far valere la regola in base a cui il “Paese di ingresso ha la competenza”, bisogna assicurarsi che il richiedente asilo non rispetti alcuni criteri. Questi criteri sono elencati dal Capo III del Regolamento di Dublino, alcuni esempi sono:
- Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l’esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore.
- Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.
Una volta accertato che il richiedente asilo non rientri in queste categorie, il Paese d’ingresso sarà quello competente per la pratica.
Come ci dice questo law review di King’s può succedere anche che, qualora il Paese di primo ingresso abbia dei problemi sistemici e strutturali nell’accogliere i richiedenti asilo – portando a possibili violazioni di diritti umani – si dovrà cercare un altro Stato membro per portare avanti l’applicazione.
La leader di Fratelli d’Italia dice qualcosa di vero, ma è superficiale nel descrivere una norma molto complessa. “C’eri quasi” per il leader di Fratelli d’Italia
P.S.: ci teniamo a precisare, per completezza di informazione, che l’espressione “l’Europa dice” può essere fuorviante. Un regolamento è si direttamente applicabile senza bisogno di ratifica a livello nazionale, ma è comunque stato approvato in seguito a vari passaggi legislativi in cui ogni Paese ha partecipato in vario modo.