La dichiarazione non può essere considerata vera. Il Consiglio di Stato, sebbene abbia accolto la richiesta di sospensiva della sentenza del Tar del 12 novembre 2012, non ha stabilito che la Giunta dimissionaria del Lazio ha agito “nei tempi e nelle prerogative previste dalla legge”.
Per verificare questa dichiarazione è necessario ripercorrere in breve il processo che ha portato alla sospensiva a cui si riferisce la Polverini.
Il 12 novembre scorso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto il ricorso presentato dal Movimento del Cittadino che sosteneva che il presidente dimissionario Polverini avesse omesso di indire le elezioni in tempo utile in modo che si svolgessero entro 90 giorni (come stabilito dal”art. 5 della legge regionale n. 2/2005) dallo scioglimento del Consiglio regionale, avvenuto il 28 settembre 2012. La sentenza, inoltre, ordinava alla Polverini di provvedere all’indizione di nuove elezioni entro cinque giorni – il 17 novembre.
La Presidente Polverini ha allora impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato che, attraverso un decreto monocratico del presidente della quinta sezione, ha sospeso in via cautelare la sentenza del Tar in attesa della discussione in Camera di Consiglio fissata per il 27 novembre. Il presidente della quinta sezione ha quindi ritenuto che sussistevano i presupposti di gravità e di urgenza tali da non permettere la dilazione fino al 27 novembre, prima data utile per discutere il ricorso presentato dal presidente dimissionario.
Questo non è sufficiente per sostenere che la Giunta regionale dimissionaria abbia agito “nei tempi e nelle prerogative della legge”. Infatti, come precisato in un comunicato stampa (n. 325 del 19.11.12) emesso dallo stesso Consiglio di Stato il 19 novembre, “il decreto nulla dice circa la fondatezza o meno del ricorso”. Ciò equivale a dire che il presidente della quinta sezione non è entrato nel merito del “se” la Giunta Polverini avesse sempre agito nei tempi e nelle prerogative stabilite dalla legge. Ha infatti solo basato la decisione sul fatto che la prima Camera di Consiglio utile per la pronuncia collegiale era quella del 27 novembre 2012. Questo per soddisfare l’esigenza che il procedimento elettorale avesse inizio con un “provvedimento dotato di stabilità”.
Aggiungiamo che, successivamente alla dichiarazione, il 27 novembre, il Consiglio di Stato, ha confermato la sentenza del Tar che ordinava di indicare la data delle elezioni entro 5 giorni. Il nostro giudizio si riferisce solo alla reazione del presidente dimissionario Polverini alla “decisione monocratica” del presidente della quinta sezione.
La sentenza che emaniamo è dunque la seguente: “Pinocchio andante”!