Cavalcando l’onda delle discussioni sul possibile taglio alle ferie dei magistrati, Brunetta sottolinea la differenza tra le ferie concesse ai magistrati e quelle che spettano ad altri dipendenti pubblici.
Partendo dalle origini, scopriamo che il diritto alle ferie è riconosciuto dall’articolo 36 della Costituzione italiana: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Le condizioni generali riguardanti le ferie sono invece disciplinate dall’articolo 10 del decreto legge n. 66 del 2003, il quale dispone che il dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie di un minimo di quattro settimane. Per i dipendenti pubblici, come specifica la pagina web della Funzione Pubblica Cgil e come stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), la durata delle ferie può oscillare tra i 26 giorni per quei dipendenti che hanno meno di tre anni di anzianità e lavorano cinque giorni a settimana, e 32 giorni per quelli che lavorano sei giorni a settimana e hanno più di tre anni di anzianità.
Per i magistrati, il minimo di quattro settimane è invece tradotto, proprio come affermato da Brunetta, in 45 giorni di ferie; secondo l’art. 8 del decreto legge n. 97 del 1979, infatti, “I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni”. Brunetta non specifica però che per i magistrati ordinari, secondo l’articolo 8-bis dello stesso decreto legge, le ferie sono di trenta giorni, come per gli altri dipendenti pubblici, anche se questa disposizione entrerà in vigore solamente a partire dal 2015 essendo l’articolo stato introdotto in tempi recentissimi (13 settembre 2014).
Il capogruppo di Forza Italia ha ragione nel dire che esiste una differenza di giorni, ma l’omissione delle ferie ai magistrati ordinari gli costa il punteggio massimo: “C’eri quasi”.
P.S. A titolo di approfondimento e di confronto, comunichiamo i giorni di ferie dei magistrati di altri due importanti partner europei, la Francia e la Germania. Per quanto questi due Paesi abbiano ovviamente sistemi giudiziari molto diversi dai nostri e per quanto al loro interno si possano trovare eccezioni, sappiamo che i magistrati tedeschi godono di 29 giorni di vacanza all’anno fino al cinquantacinquesimo anno d’età (e 30 all’anno dopo aver varcato questa soglia – Art.5, Urlaubsdauer), mentre i francesi arrivano invece a 45 giorni (Dispositions spécifiques applicables aux magistrats).