Il neo Presidente del Consiglio menziona, nell’intervista rilasciata a Ballaró, i recenti sviluppi riguardanti la riforma del fisco, soffermandosi in particolare sul procedimento legislativo che conduce all’emanazione della relativa disciplina.
Un iter tutt’altro che scontato, come dimostra il tentativo che era stato promosso nella precedente legislatura: in quell’occasione, tuttavia, il disegno di legge d’iniziativa del governo A.C. 5291 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”), dopo esser stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 12 ottobre 2012, non aveva trovato fortuna in assenza dell’approvazione in Senato.
Venendo ai giorni nostri, il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare C. 282 (Causi), C. 950 (Zanetti), C. 1122 (Capezzone) e C. 1339 (Migliore), pur riprendendo in molte parti il progetto sopra citato, vedeva un esito favorevole: il 25 settembre 2013, il disegno di legge n. 1058 è stato approvato dalla Camera in prima lettura; il 4 febbraio 2014, il disegno di legge sulla delega fiscale è stato approvato dal Senato ed è tornato alla Camera per la ratifica finale. Successivamente, nell’assemblea del 27 febbraio, la Camera ha dato il proprio via libera definitivo: il testo veniva approvato a Montecitorio con 309 voti a favore, nessuno contrario e 99 astenuti (i deputati di M5S e Sel). La palla passa ora al governo.
Quanto ai riferimenti di legge che connotano, in via generale, l’istituto, occorre citare anzitutto la Costituzione, la quale, all’articolo 76, afferma che l’esercizio del potere legislativo possa essere delegato al governo a condizione che la legge di delega indichi espressamente l’oggetto della delega, i principi e i criteri direttivi a cui deve conformarsi il governo, il termine entro cui esercitarla. A ciò si aggiunga quanto riportato nel sito del parlamento, nella sezione dedicata alla procedura in materia di delega fiscale: qui si specifica che le commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni prorogabili per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prescrive altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale. I pareri definitivi delle commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni mentre il governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
Quanto al merito della riforma in commento, é utile anche solo accennare al fatto che essa si distingue per l’introduzione di diverse novitá: tra quelle piú rilevanti, la riforma del catasto, il rafforzamento della lotta all’evasione, le norme in materia di abuso del diritto e tax compliance e gli interventi nel campo del gioco d’azzardo (per un approfondimento rinviamo all’interessante articolo comparso sul sito de Il Sole 24 Ore).
Pur guardandosi bene dall’entrare nel dettaglio del procedimento legislativo e mantenendo un taglio molto generico, la dichiarazione di Matteo Renzi é corretta.