Il premier Renzi risponde al comunicato congiunto dei sindacati di polizia e dei CoCer, la rappresentanza unitaria del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che minacciava la mobilitazione contro il blocco al rinnovo dei contratti per gli statali paventato dal governo.
Andiamo prima di tutto a vedere se la legge permette alla Polizia e alle altre forze dell’ordine di incrociare le braccia. La materia è coperta dalla legge 121 del 1981, che ha riformato l’amministrazione della pubblica sicurezza.
Mentre gli appartenenti alla polizia godono dei diritti sindacali (legge 121, articoli 82-95), a questi non viene riconosciuto il diritto di sciopero: l’articolo 84 della stessa legge prescrive che agli appartenenti della Polizia di Stato non è consentito esercitare “il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria”. Segnaliamo anche il divieto di sciopero per il personale di polizia penitenziaria (legge 395 del 1990, art 19).
Per quanto riguarda le forze armate, la legge di riferimento è contenuta nelle Norme di principio sulla disciplina militare, ed è l’articolo 8 ad indicare che per i militari esiste il divieto di esercitare il diritto di sciopero, oltre che di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali. Nel caso delle forze armate, i limiti sono dunque ancora più stringenti dato che non è possibile costituire associazioni sindacali, mentre gli appartenenti alla Polizia possono iscriversi ai sindacati del personale di polizia. Sono tuttavia istituiti (art.18) organi di rappresentanza di militari – un organo centrale (CoCeR), un organo intermedio (CoIR), e un organo di base (CoBaR).
Senza entrare nel giudizio di Renzi sulla ragionevolezza della reazione dei sindacati di Polizia e dei CoCer, Pagella Politica considera “Vera” la dichiarazione.