Il 14 aprile, in una lettera inviata a Il Foglio, l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha scritto che il Trattato di istituzione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) firmato dal governo Monti il 2 febbraio 2012 è «sostanzialmente diverso e sostitutivo» rispetto a una prima versione del Trattato firmato da Tremonti stesso l’11 luglio 2011.
Negli scorsi giorni, l’ex ministro dell’Economia aveva anche detto che il suo progetto di Mes era «preliminare e strumentale rispetto alla emissione di eurobond» – di cui molto si discute in questi giorni – ma come abbiamo già verificato, l’intesa firmata da lui nel 2011 (così come quella del 2012) non conteneva riferimenti a obbligazioni comuni a livello europeo.
«Il Trattato che istituisce un Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è stato sottoscritto dai 17 Paesi dell’eurozona il 2 febbraio 2012, in una nuova versione che supera quella sottoscritta l’11 luglio 2011 (che non è stata avviata a ratifica in nessun Paese dell’eurozona) ampliandone sia l’ammontare massimo di risorse disponibili sia la tipologia delle operazioni consentite», scrive poi Tremonti su Il Foglio, citando la Relazione illustrativa del disegno di legge per la ratifica del Trattato sul Mes, approvato dal Parlamento italiano a luglio 2012.
Ma quali sono le differenze tra i due Trattati? A questo link è possibile confrontare, parola per parola, i testi dei due accordi in lingua inglese (qui è disponibile in italiano quello del 2012), dove in verde sono evidenziate le parti nuove e in rosso quelle rimosse.
Come spiega un approfondimento pubblicato il 2 febbraio 2012 dal Consiglio europeo, le differenze tra due trattati sono principalmente sei – non sostanziali per quanto riguarda gli obiettivi principali del Mes – e vanno dall’aumento del numero di strumenti in mano al Mes alla creazione di una procedura di voto d’urgenza, passando per il collegamento con il cosiddetto Fiscal compact.
In ogni caso, l’idea che il Mes potesse prestare soldi in base al rispetto di «condizioni rigorose» – uno dei temi oggi più dibattuti – era presente in entrambi i trattati.
Vediamo adesso, una per una, le differenze nel dettaglio tra i due documenti.
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Strumenti in più…
La prima differenza tra le due intese riguarda le operazioni che possono essere condotte dal Mes per aiutare un Paese in difficoltà finanziaria.
Il Trattato sul Mes di luglio 2011, nel Capitolo 4 dedicato alle “Operazioni”, conta infatti cinque articoli (dal 12 al 17), mentre il Trattato di febbraio 2012 ne ha quattro in più.
Questo è dovuto al fatto che con l’intesa del 2012 si è deciso di aumentare il numero di strumenti che possono essere messi in campo dal Mes, che oggi sono sostanzialmente sei: prestiti economici, dati in cambio dell’accettazione da parte del Paese aiutato di un programma di riforme concordato (art. 16); acquisti di titoli di Stato sul mercato primario (art. 17); acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario (art. 18); linee di credito precauzionali (art. 14); prestiti per la ricapitalizzazione indiretta delle banche (art. 15); e ricapitalizzazioni dirette (art. 15).
Come spiega anche il Consiglio europeo, «questo ventaglio allargato di strumenti è stato pensato per aumentare l’efficienza del Mes».
Il Trattato di luglio 2011 prevedeva infatti aiuti solo sotto forma di prestito agli Stati membri del Mes (art. 14), mentre l’acquisto di titoli di Stato sul mercato primario era previsto come un’«eccezione» (art. 15).
Di questi strumenti, quello più ampiamente utilizzato – da Irlanda, Portogallo, Cipro e Grecia – è quello dei prestiti con un programma di aggiustamento macroeconomico (come detto previsto anche dal Trattato del 2011), mentre solo la Spagna ha beneficiato dei prestiti per la ricapitalizzazione indiretta delle sue banche (non previsti dal Trattato del 2011).
… per lo stesso obiettivo
È vero che quando il Mes presta soldi a uno Stato, chiede in cambio che vengano rispettate determinate condizioni, e queste condizioni possono essere più o meno severe.
Ma lo scopo di questo meccanismo, definito in entrambi i trattati dall’articolo 3, è rimasto sostanzialmente lo stesso.
«L’obiettivo del Mes è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del Mes che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri», si legge nel Trattato del 2012, oggi in vigore.
«A questo scopo è conferito al Mes il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi».
Queste parole sono sostanzialmente identiche a quelle dell’articolo 3 del Trattato del 2011, secondo cui l’obiettivo del Mes «è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire assistenza finanziaria [non «un sostegno alla stabilità», ndr] secondo condizioni rigorose».
Dunque l’idea di fondo (e oggi tra le più dibattute), ossia quella di creare un’organizzazione che prestasse soldi a Paesi in difficoltà sotto il rispetto di determinate «condizioni rigorose» (e non semplici «condizioni») negoziate dalla Commissione Ue e della Bce, è sostanzialmente la stessa nei due trattati.
Nelle sue premesse, il Trattato del 2011 sembra essere ancora più severo, parlando di aiuti che potevano essere concessi «sulla base di condizioni rigorose politico-economiche, sotto un programma di aggiustamento macroeconomico e una rigorosa analisi di sostenibilità del debito pubblico, commisurati con la gravità dell’instabilità economico-finanziaria vissuta dallo Stato membro del Mes».
Nella versione del 2012, questa parte è più diluita, con le «condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto».
Struttura e regole di voto
L’articolo 4, in entrambi i trattati, stabilisce poi quale deve essere la struttura del Mes e le sue regole di voto. Anche qui i testi sono di fatto identici, anche se il Trattato del 2012 prevede una novità – come sottolineato anche dal Consiglio europeo – ossia l’introduzione di una procedura di votazione d’urgenza (art. 4, co. 4). Vediamo di che cosa si tratta.
Le regole per la formazione del Consiglio dei governatori (composto dai ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri del Mes), per il Consiglio di amministrazione e per il Direttore generale sono rimaste uguali (art. 5, 6 e 7 di entrambi i trattati) tra il 2011 e il 2012.
Per entrambi i trattati, poi, normalmente le decisioni più importanti prese di comune accordo dal Consiglio dei governatori del Mes richiedono l’unanimità, quindi ogni singolo Stato membro ha il diritto di veto.
Con le novità del 2012, il Mes può però operare a maggioranza qualificata dell’85 per cento dei voti espressi (con Italia, Francia e Germania che mantengono il loro potere di veto), se in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica dell’area dell’euro, la Commissione europea e la Banca centrale europea (Bce) richiedano l’assunzione di decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria.
Curiosità: entrambi i due trattati (rispettivamente agli articoli 30 e 35) prevedono l’immunità funzionale – e non «totale a vita», come detto in passato da alcuni esponenti della Lega – per i vertici del Mes.
I tassi di interesse
Una novità del 2012 rispetto al 2011 riguarda poi il sistema con cui vengono fissati i tassi di interesse per i prestiti fatti dal Mes.
«Per aiutare gli Stati membri beneficiari ad assicurare la sostenibilità del loro debito, le condizioni di assistenza finanziaria sono state facilitate rispetto al testo originale», ha sottolineato il 2 febbraio 2012 il Consiglio europeo. In che modo?
«Nel concedere un sostegno alla stabilità, il Mes persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato», si legge all’articolo 20 del Trattato di febbraio 2012. «Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal Consiglio dei governatori. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal Consiglio dei governatori».
In precedenza, la versione di luglio 2011 conteneva un allegato in più (il numero III) che specificava per esempio direttamente come, oltre alla copertura dei costi operativi e di finanziamento, il Mes applicava il 2 per cento di tassi di interesse sull’intero prestito.
Le risorse a disposizione del Mes
Gli articoli dall’8 all’11 sono invece identici, parola per parola. Qui per esempio si stabilisce che lo stock di capitale autorizzato per il Mes è di 700 miliardi di euro (poi salito a 704,8 miliardi di euro con l’ingresso di Lituania e Lettonia), di cui le quote materialmente versate dai singoli Stati corrispondono a 80 miliardi di euro.
L’Allegato I, che in entrambi i trattati stabilisce quanto ogni membro del Mes deve versare, è identico. Sia in base all’intesa del 2011 che in base a quella del 2012, l’Italia deve contribuire al 17,9 per cento alle risorse del Mes (circa 14,3 miliardi di euro).
In base al Trattato di luglio 2011, poi, il versamento delle quote andava effettuato (art. 36) da singoli Stati sulla base di cinque rate annuali, ciascuna pari al 20 per cento dell’importo totale.
Questo è rimasto uguale anche nel Trattato del 2012 (art. 41) che però ha aggiunto la possibilità per un membro del Mes di «decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale».
Il collegamento con il Fiscal compact
Una quinta differenza tra i due trattati riguarda il cosiddetto “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria” (Tscg), noto anche come il Fiscal compact, che ha aggiornato il “Patto di stabilità e crescita” del 1997.
Nelle loro premesse, entrambi i Trattati dicono che «il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al Patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell’Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro».
Il Trattato del 2012 però, alla premessa n. 5, fa un riferimento più specifico alle conclusioni del Consiglio Ue del 9 dicembre 2011 (tenutosi cinque mesi dopo la firma del primo trattato) dove furono concordate le linee fondamentali del Fiscal compact, definito dall’intesa come complementare al Mes «nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all’interno dell’Unione economica e monetaria».
All’epoca, a rappresentare l’Italia in sede europea c’era da poco Mario Monti, che a novembre 2011 aveva sostituito Silvio Berlusconi alla guida del nostro Paese.
«Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell’assistenza finanziaria nell’ambito dei nuovi programmi previsti dal Mes sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del Tscg da parte del membro Mes interessato», spiega nelle premesse il Trattato sul Mes del 2012.
Il Trattato sul Fiscal compact è stato poi firmato durante il Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012 e poggia le sue premesse su alcune decisioni prese in sede europea quando al governo dell’Italia c’erano ancora Berlusconi e Tremonti.
La ratifica del Trattato è stata poi approvata dal Senato il 12 luglio 2012 e dalla Camera il 19 luglio 2012 (lo stesso giorno in cui il Parlamento ha approvato definitivamente la ratifica del Trattato sul Mes), in entrambi i casi con i sì del Popolo della libertà – il deputato Tremonti era però assente – e del Partito democratico, e i no della Lega.
Negli anni successivi, Tremonti si è poi dichiarato molto critico nei confronti del Fiscal compact.
Il coinvolgimento del settore privato
Un’ultima differenza tra i due trattati riguarda poi il coinvolgimento del settore privato nel salvataggio dei Paesi in crisi.
Il Trattato di luglio 2011, all’articolo 12 (comma 2), stabiliva che «un adeguato e proporzionato coinvolgimento del settore privato può essere preso in considerazione caso per caso quando un membro del Mes riceve assistenza finanziaria, in linea con la pratica del Fondo monetario internazionale».
In breve, questo comma diceva che se un Paese in crisi non fosse stato in grado di riportare i suoi conti macroeconomici sulla strada della sostenibilità, per ricevere aiuti dal Mes avrebbe dovuto iniziare «negoziati attivi» con i suoi creditori per «assicurare un loro diretto coinvolgimento nel ristabilire la sostenibilità del debito».
Come spiega (nota 7) un approfondimento del Parlamento europeo di ottobre 2019, la versione del Trattato sul Mes di luglio 2011 prevedeva un coinvolgimento maggiore del settore privato rispetto a quella poi definitiva di febbraio 2012.
Nel Trattato del 2012, infatti, il comma 2 all’articolo 12 è sparito, mentre un riferimento alla questione è stato messo tra le premesse.
«In linea con la prassi del Fmi, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico», si legge nel nuovo Trattato.
In conclusione
L’11 luglio 2011, l’allora ministro italiano dell’Economia Giulio Tremonti firmò una prima versione del Trattato per istituire il Mes, che venne poi ufficialmente firmato nella sua versione definitiva, con alcune modifiche, il 2 febbraio 2012 con il governo Monti.
Secondo Tremonti, il Trattato di febbraio 2012 è «sostanzialmente diverso e sostitutivo» rispetto a quello di luglio 2011.
È vero che l’intesa del 2012 ha sostituito e superato quella dell’anno prima, ma è esagerato dire, come fa Tremonti, che i due testi «sostanzialmente» diversi.
L’obiettivo del Mes – e molti elementi oggi criticati di questo meccanismo, come la presenza di «condizioni rigorose» per poter accedere ai prestiti – erano già presenti nella versione del 2011, che come quella del 2012 non prevedeva poi la creazione degli eurobond.
Le differenze principali tra i due trattati sono sei: il Trattato del 2012 ha dato strumenti di azione in più al Mes (di cui solo uno, i prestiti per la ricapitalizzazione indiretta delle banche, è stato utilizzato, dalla Spagna); ha reso più flessibile la parte sui tassi di interesse; ha inserito la ratifica del Fiscal compact come condizione per fare parte del Mes; ha introdotto una procedura di votazione d’urgenza; ha ridotto il riferimento al coinvolgimento del settore privato; e ha dato la possibilità (e non l’obbligo) di versare più velocemente le quote di capitale.
Infine gli scopi del Mes, così come la sua struttura dirigenziale e la quantità di soldi che ogni Stato membro deve versare, come detto sono rimasti di fatto uguali.
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