Il 9 dicembre le due commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno dato il via libera alla proposta di legge sulla “morte volontaria medicalmente assistita”, più comunemente chiamata “suicidio assistito” o “eutanasia indiretta”. Il testo, che è il risultato dell’accorpamento di più proposte ed è stato modificato dai lavori in commissione, arriverà nell’aula della Camera il 13 dicembre, per iniziare l’esame. I relatori del provvedimento saranno i deputati Alfredo Bazoli (Partito democratico) e Nicola Provenza (Movimento 5 stelle).
In commissione la proposta ha ottenuto i voti favorevoli dei rappresentanti del Pd, M5s, Liberi e uguali, Italia viva e +Europa, trovando l’opposizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Se dovesse superare il voto in aula, la proposta passerà poi all’esame del Senato.
Vediamo che cosa prevede più nel dettaglio il testo approvato ed emendato dalle commissioni della Camera.
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Il contenuto della proposta
Come anticipato, il documento con le “disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita” è frutto di una sintesi, arrivata lo scorso luglio nelle commissioni della Camera, di otto proposte di legge parlamentari e di una proposta di legge di iniziativa popolare. Il testo unificato è stato poi modificato dalle commissioni, con l’ultimo intervento del 9 dicembre, per aggiungere tra le altre cose la possibilità di obiezione di coscienza per medici e infermieri.
Gli obiettivi e le condizioni
La finalità della proposta è quella di disciplinare la facoltà delle persone affette da una patologia o da una condizione clinica «irreversibile», o con «prognosi infausta» (ossia con un probabile esito fatale), di porre fine alla propria vita «volontariamente e autonomamente» con l’assistenza medica. Nel perseguire questo obiettivo, le strutture del Servizio sanitario nazionale devono operare nel rispetto della «tutela della dignità e dell’autonomia del malato», della «tutela della qualità della vita fino al suo termine», dando «adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio assistenziale alla persona malata e alla famiglia».
La richiesta di morte medicalmente assistita può essere fatta solo dai maggiorenni, capaci di intendere e di volere, e di prendere «decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informate». Inoltre, il richiedente deve aver «esplicitamente» rifiutato un percorso di cure palliative, dopo esserne stato coinvolto per alleviare il proprio stato di sofferenza.
Oltre alle condizioni viste sopra, il paziente deve trovarsi in una situazione dove continua a «essere tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale», la cui interruzione ne provocherebbe il decesso.
La richiesta di accesso alla morte medicalmente assistita deve essere «informata, consapevole, libera ed esplicita» e deve essere fatta per iscritto o nella forma di un atto pubblico. Nel caso in cui le condizioni della persona non consentano queste modalità, la richiesta può essere «espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni».
Dopo che la richiesta viene formulata, il medico deve prospettare al paziente le conseguenze della sua scelta e le «possibili alternative», promuovendo ogni azione di sostegno, tra cui quelli di assistenza psicologica. In seguito il medico deve scrivere un «rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente», e sulle motivazioni della sua scelta, e inoltrarlo al Comitato di valutazione clinica di competenza, che in base alla proposta di legge dovrà essere creato presso le aziende sanitarie locali. Questo organismo esprimerà un proprio parere sulla richiesta del paziente e in caso di parere negativo il richiedente potrà comunque fare ricorso alla giustizia.
L’obiezione di coscienza e le conseguenze penali
Durante la riunione delle commissioni del 9 dicembre è stato aggiunto un articolo al testo unificato (art. 5-bis) per introdurre l’obiezione di coscienza di medici e infermieri, che non sono dunque obbligati a eseguire le pratiche di morte medicalmente assistita nel caso di loro contrarietà. «Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati – recita comunque il testo della proposta – sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione».
Inoltre, il testo specifica che i medici e gli infermieri che applicano la morte medicalmente assistita, nel rispetto della legge, non sono perseguibili per i reati previsti dagli articoli 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale. In più, in base alle modifiche introdotte il 9 dicembre, «non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge» se al momento del fatto valessero le condizioni di salute per accedere al suicidio assistito – che abbiamo visto in precedenza – e se «la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata».
Il vuoto normativo
Ricordiamo che nel 2019, dopo il caso della morte di dj Fabo, la Corte Costituzionale aveva dichiarato «non punibile», in determinate condizioni, «chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile» che è causa di sofferenze «fisiche o psicologiche» intollerabili. La sentenza aveva così assolto Marco Cappato, già europarlamentare e presidente dei Radicali italiani e da sempre sostenitore della campagna per l’eutanasia legale, che aveva accompagnato dj Fabo in Svizzera, dove aveva fatto ricorso al suicidio assistito.
Sulla base di quella stessa sentenza – che può essere applicata direttamente da parte dei giudici ordinari – a novembre 2021 era poi stato stabilito dal comitato etico competente che un paziente tetraplegico da 10 anni potesse accedere al suicidio assistito (mancano però ancora dei passaggi in tribunale perché la vicenda possa concludersi).
Dunque già oggi il suicidio assistito, a certe condizioni, è legale in Italia ma l’incertezza normativa determinata dall’assenza di una legge specifica mette sempre le persone che agevolino il suicidio a rischio di subire un processo.
Per questo motivo il Parlamento sta cercando di colmare il vuoto normativo, e il testo alla Camera va in questa direzione.
La prossima primavera molto probabilmente si voterà anche per il referendum sulla cosiddetta “eutanasia legale”. I promotori del referendum hanno raccolto oltre un milione di firme e al momento si è in attesa del via libera della Corte costituzionale.
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