Nelle ultime ore sta facendo molto discutere un appello firmato da circa 300 docenti universitari – tra cui lo storico Alessandro Barbero e il professore di Filosofia del diritto Paolo Becchi – «contro la natura discriminatoria del green pass», obbligatorio dal 1° settembre per accedere nelle università italiane.
Secondo i firmatari, «l’università è un luogo di inclusione» e serve «avviare un serio e approfondito dibattito sui pericoli di una tale misura, evitando ogni forma di esclusione e di penalizzazione di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo».
Abbiamo analizzato tre affermazioni fatte nell’appello, per vedere se corrispondono al vero o meno. E non mancano diverse imprecisioni.
Per chi vale il green pass in università
«Dal 1° settembre per frequentare le università italiane, sostenere gli esami e seguire le lezioni si deve essere in possesso del cosiddetto “green pass”. Tale requisito deve essere valido per docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e studenti»
Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 ha stabilito (art.9-ter) che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario – dai docenti agli amministrativi – e gli studenti universitari «devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19», il documento più comunemente noto con il nome di “green pass”. Ricordiamo che la certificazione verde si ottiene con la vaccinazione contro la Covid-19, con il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, o con un certificato di guarigione.
Va comunque sottolineato che, per il momento, l’obbligo di green pass non vale genericamente per «sostenere gli esami e seguire le lezioni», come dice l’appello, ma solo per le attività in presenza. Come riportano diverse fonti stampa, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito ai rettori che il green pass non è obbligatorio per seguire le lezioni a distanza o sostenere gli esami da remoto, dopo che a fine agosto era nato un caso con l’Università di Trieste. Con la ripresa dell’anno accademico, l’ateneo aveva infatti dato al decreto del governo un’interpretazione estensiva e letterale, chiedendo il certificato verde anche agli studenti universitari che seguono le lezioni a distanza.
Il green pass è «in contrasto» con la Costituzione?
«Tutti noi reputiamo ingiusta e illegittima la discriminazione introdotta ai danni di una minoranza, in quanto in contrasto con i dettami della Costituzione (art. 32)»
L’articolo 32 della Costituzione stabilisce due cose: che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»; e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», frase citata per esteso anche dall’appello. Ma davvero l’obbligo del green pass in università va contro questo articolo?
Stabilire la costituzionalità o meno di una legge è un compito che spetta alla Corte costituzionale. Ma in base a quanto stabilito in passato dalla stessa Corte, la posizione espressa nell’appello sembra infondata. Lo spiega più nel dettaglio un dossier del Servizio studi del Parlamento, dedicato proprio all’obbligo di green pass introdotto dal governo a fine luglio per accedere a determinate attività (come i musei o i ristoranti al chiuso).
In base ad altre sentenze della Corte costituzionale (per esempio la n. 307 del 1990) una legge che impone un trattamento sanitario – sottolinea il dossier – «non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri». Il dossier sottolinea poi che «è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale».
È poi opinabile considerare il green pass come un vero e proprio «trattamento sanitario». Secondo i firmatari dell’appello, l’obbligo del green pass è un modo «surrettizio» di imporre l’obbligo di vaccinazione, e dunque un trattamento sanitario, ma ricordiamo che il certificato verde si può ottenere anche senza vaccinarsi ma presentando un test negativo recente.
Il green pass viola il Regolamento Ue 953/2021?
«[…] e in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento Ue 953/2021, che chiarisce che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono state vaccinate” per diversi motivi o “che hanno scelto di non essere vaccinate”»
Infine, secondo l’appello, l’obbligo di green pass nelle università è inoltre in contrasto con quanto stabilito dall’Unione europea, un tema di cui ci siamo occupati di recente in un altro fact-checking.
La frase citata dai docenti universitari proviene effettivamente dal Regolamento Ue 953/2021, con cui lo scorso giugno è stato normato l’Eu digital Covid certificate, detto più comunemente “green pass europeo”. Ma la lettura che viene data nell’appello è fuorviante, per almeno tre motivi.
Innanzitutto, la parte citata non proviene da un articolo del regolamento europeo, ma solo da un considerando (il numero 36) che non ha effetti giuridici vincolanti. Anche al di là di questo, il regolamento si occupa di libertà di circolazione dei cittadini europei: un’eventuale non discriminazione dei non vaccinati andrebbe considerata limitatamente a questo ambito.
Pure nell’ambito della libertà di circolazione, la non discriminazione di cui tratta il considerando n. 36 è poi quella secondo cui un non vaccinato, con tampone negativo recente o prova recente di avvenuta guarigione, ha diritto al green pass europeo. Non quella secondo cui il non vaccinato senza tampone negativo o attestato di recente guarigione deve essere trattato come chi il green pass ce l’ha.
In presenza di motivi di salute pubblica, secondo il regolamento europeo gli Stati membri dell’Ue possono comunque imporre con norme nazionali ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione, anche per chi fosse dotato di green pass europeo.
In conclusione
Abbiamo verificato tre affermazioni contenute nell’appello contro il green pass obbligatorio nelle università italiane, firmato da circa 300 docenti universitari, tra cui lo storico Alessandro Barbero. Al di là del legittimo giudizio politico, nel testo sono contenute alcune imprecisioni.
Innanzitutto, è vero che il green pass dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 è obbligatorio per tutto il personale universitario e per tutti gli studenti universitari, ma solo per le attività in presenza.
In secondo luogo, per almeno due motivi sembra infondata l’accusa di incostituzionalità fatta contro l’obbligo di green pass, citando l’articolo 32 della Costituzione. Da un lato, questo articolo non esclude la possibilità di introdurre per legge un obbligo di trattamento sanitario, se quest’ultimo è pensato per preservare la salute altrui. Dall’altro lato, è opinabile equiparare l’obbligo di green pass con un vero e proprio «trattamento sanitario»: un conto è la vaccinazione, un altro è ottenere il certificato con un test negativo o l’avvenuta guarigione.
Infine, è scorretto dire che l’obbligo di green pass è contrario a quanto stabilito dal Regolamento Ue 953/2021, in particolare al considerando numero 36. Questo riferimento non ha valenza giuridica, si occupa solo della libertà di circolazione dei cittadini europei e non sostiene che il non vaccinato, senza tampone negativo o attestato di recente guarigione, debba essere trattato come chi il green pass ce l’ha.
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