Questa tabella sui Paesi con e senza separazione delle carriere dei magistrati non è attendibile

Sta circolando molto sui social, ma contiene errori, non cita le fonti e semplifica in modo fuorviante il confronto tra i sistemi giudiziari
Pagella Politica
Da alcuni giorni sta circolando molto sui social network l’immagine di una tabella, che confronta due liste di Paesi: quelli che avrebbero la separazione delle carriere dei magistrati e quelli che non l’avrebbero, tra cui l’Italia. L’immagine è stata condivisa migliaia di volte su X dai sostenitori della riforma costituzionale della giustizia, che introduce in Costituzione la separazione tra le carriere di giudici e pubblici ministeri. Tra chi l’ha rilanciata c’è anche il ministro della Difesa Guido Crosetto (Fratelli d’Italia).
La tabella che sta circolando molto sui social
La tabella che sta circolando molto sui social
La tabella presenta una struttura semplice e immediata. Nella prima colonna, tra i Paesi con la separazione delle carriere dei magistrati, compaiono soprattutto grandi democrazie occidentali, come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, oltre a diversi altri Paesi europei. Nella seconda colonna, invece, oltre all’Italia figurano solo due Paesi dell’Unione europea – Romania e Bulgaria – e Stati con sistemi politici e istituzionali molto diversi tra loro, alcuni dei quali sono caratterizzati da livelli più bassi di tutela dello Stato di diritto e da governi poco o per nulla democratici, come per esempio l’Egitto.

Il messaggio implicito è quindi che l’Italia rappresenti un’eccezione negativa nel contesto internazionale e che la separazione delle carriere sia una sorta di standard di buona qualità dei sistemi giudiziari.

Confrontare il modello italiano con quelli adottati negli altri Paesi è legittimo e ha senso nel dibattito sulla riforma e sul referendum costituzionale. Per essere utile, però, questo confronto deve basarsi su dati corretti e su descrizioni accurate dei diversi sistemi. In questo caso non è così: la tabella semplifica e distorce la realtà degli ordinamenti stranieri e, nel complesso, non può essere considerata una rappresentazione attendibile.

Refusi e ripetizioni

Questa mancanza di attendibilità emerge già osservando con attenzione alcuni dettagli della tabella. Nell’elenco compaiono infatti diversi refusi e incongruenze, come “Finiandia” al posto di “Finlandia”, “Armenla” al posto di “Armenia” e “Armeria (mon separato)”, che oltre all’errore nel nome contiene anche un refuso.

Ci sono poi voci ripetute, per esempio “Egitto”, che compare due volte, e perfino righe che non corrispondono a Paesi o risultano chiaramente incomplete, come “Modello non separato” e l’ultima voce “Nuova”, troncata.
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Assenza di fonti e definizioni

Un altro limite è che nella tabella non è indicata alcuna fonte: non c’è scritto chi l’abbia realizzata, su quali dati si basi, né quale definizione di “separazione delle carriere” sia stata usata. In un confronto internazionale questo è un elemento decisivo, perché senza una fonte verificabile non è possibile controllare l’origine delle informazioni, capire se sono aggiornate e valutare se i criteri di classificazione siano coerenti. Anche l’assenza di una didascalia o di un sottotitolo che chiarisca che cosa si intenda esattamente per “separazione” rende la tabella ambigua: non è chiaro se ci si riferisca allo status dei pubblici ministeri, alla possibilità di passare da una funzione all’altra (ossia da giudice a pm, e viceversa), all’assetto degli organi di autogoverno della magistratura o ad altri aspetti del sistema giudiziario.

Questa ambiguità è rilevante perché, guardando ai dati comparativi disponibili, il panorama reale è più complesso. Anche limitandosi all’Europa, il quadro è infatti molto più articolato di quanto suggerisca una divisione in due colonne.

Una semplificazione fuorviante

I dati raccolti dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa mostrano che ogni Paese adotta un proprio modello e che non esiste una linea di confine netta tra sistemi “separati” e “unificati”. Per orientarsi nel confronto, uno degli elementi più usati anche nel dibattito pubblico è lo status istituzionale del pubblico ministero, cioè se faccia parte del potere giudiziario, se operi come autorità indipendente oppure se sia collocato formalmente nell’ambito dell’esecutivo. Proprio guardando a questo aspetto, emerge che in alcuni ordinamenti i pubblici ministeri fanno parte del potere giudiziario, in altri operano come autorità indipendenti, in altri ancora sono inseriti nell’esecutivo, ma con diversi gradi di autonomia.
Secondo queste rilevazioni, una parte dei Paesi europei – tra cui l’Italia – mantiene il pubblico ministero all’interno del sistema giudiziario, pur riconoscendogli un’ampia indipendenza funzionale. In altri, invece, il pubblico ministero è formalmente inserito nell’ambito del potere esecutivo, ma dispone di autonomia nelle sue funzioni, cioè può decidere in modo indipendente se e come avviare un procedimento penale e nella conduzione delle indagini, senza ricevere istruzioni dirette dal governo o dal Ministero della Giustizia.

Questo aiuta a capire perché alcune classificazioni presenti nella tabella siano discutibili già a partire dai primi esempi. Un caso emblematico è quello della Francia, che nella tabella compare per prima tra i Paesi con la separazione delle carriere. In realtà in Francia il corpo giudiziario è unico e ne fanno parte sia i giudici sia i pubblici ministeri, che entrano in magistratura con lo stesso concorso. Entrambi seguono la stessa formazione e possono passare da una funzione all’altra nel corso della carriera. La differenza principale riguarda lo status, perché i giudici sono inamovibili mentre i pubblici ministeri restano inseriti in una struttura gerarchica e, almeno formalmente, sotto l’autorità del ministro della Giustizia.

Tenendo conto di questa varietà di modelli, ridurre sistemi così diversi a una semplice contrapposizione tra Paesi “virtuosi” e Paesi “non separati”, senza spiegare i criteri adottati e senza indicare le fonti, finisce per offrire un’immagine distorta della realtà e poco utile per comprendere davvero come funzionano i sistemi giudiziari non solo europei, ma anche del resto del mondo.

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