Roccella non la racconta giusta sulle adozioni dei single

Secondo la ministra, la scelta «migliore» resta l’adozione da parte di una coppia, e ciò troverebbe sostegno nella recente sentenza della Corte Costituzionale. Ma le cose non stanno proprio così
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
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Con una sentenza depositata il 21 marzo, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche le persone singole (i single) possono adottare minori stranieri in stato di abbandono. Commentando la sentenza, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella ha dichiarato che «nell’interesse del minore l’opzione migliore è, e resta, l’adozione in un contesto familiare con mamma e papà». A sostegno della sua posizione, Roccella ha aggiunto: «È la stessa sentenza della Corte che ribadisce la legittimità di “una indicazione di preferenza” per le adozioni da parte dei coniugi».

Ma è davvero così? Vediamo perché le parole della ministra non riflettono fedelmente quanto affermato dalla Corte Costituzionale.

Che cosa ha stabilito la Corte

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che contiene le regole per l’adozione di minori stranieri. In base a questo articolo, le persone residenti in Italia che vogliono adottare un minore straniero, residente all’estero, devono presentare una dichiarazione al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza. L’articolo specifica che, per presentare la richiesta di adozione, bisogna soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 6 della stessa legge, in base al quale l’adozione è consentita solo ai coniugi.

Secondo la Corte Costituzionale, l’articolo 29-bis è incostituzionale nella parte in cui, rinviando all’articolo 6, «non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero». 

I giudici hanno stabilito che l’esclusione dei single dall’adozione dei minori stranieri contrasta con gli articoli 2 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che tutela il rispetto alla vita privata e familiare. Vediamo che cosa prevedono questi tre articoli.

In base all’articolo 2 della Costituzione, la Repubblica italiana «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». In base all’articolo 117, «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». L’articolo 8 della CEDU, invece, stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

Questi tre articoli, letti insieme, impongono al legislatore di rispettare non solo i diritti riconosciuti a livello nazionale, ma anche quelli sanciti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.

Come ha spiegato la Corte Costituzionale, l’articolo 2 della Costituzionale tutela, quale diritto fondamentale della persona, la «libertà di autodeterminarsi nella vita privata». E secondo i giudici, l’espressione di tale libertà è anche la scelta di diventare genitori.

Secondo la Corte europea dei diritti dell’Uomo, già citata dalla Corte Costituzionale in una sentenza del 2019, il concetto di «vita privata», a cui fa riferimento l’articolo 8 della CEDU, comprende «il diritto all’autodeterminazione e, dunque, anche il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore e su come diventarlo (in modo naturale, tramite fecondazione assistita, mediante procedura di adozione, ecc.)».

Ecco spiegato perché la nuova sentenza della Corte Costituzionale cita sia la Costituzione sia la CEDU.
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Non basta essere single

Secondo la Corte Costituzionale, «in astratto» i single sono idonei ad assicurare «un ambiente stabile e armonioso» a un minore in stato di abbandono. La loro capacità di garantire «il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno» va comunque accertata in concreto dal giudice, anche in considerazione della rete familiare di supporto. Dunque, non si può parlare di una pretesa o di un «diritto alla genitorialità», ma «il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante».

In altre parole, secondo la Corte Costituzionale, non si può dire che una persona abbia automaticamente il diritto di diventare genitore. Quello che conta davvero è il benessere del bambino, e per proteggerlo il giudice deve valutare con attenzione se la persona che vuole adottare è davvero adatta, nella sua situazione concreta, a fare da genitore.

Tra l’altro già oggi, in alcune situazioni specifiche, i single possono adottare un minore: si tratta di ipotesi eccezionali, ma che dimostrano la non totale preclusione della legge rispetto all’idea di una genitorialità adottiva composta da un solo genitore. 

L’articolo 25 della legge n. 184 del 1983 consente l’adozione se «uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo». In questo caso, l’adozione – sebbene venga disposta «nei confronti di entrambi [i coniugi], con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte» – implica di fatto l’inserimento del minore in un nucleo con un solo genitore. 

L’adozione può essere concessa anche a un singolo genitore, che ne faccia richiesta, se «nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari». In più, ai single è consentita la cosiddetta “adozione in casi particolari” (o “adozione speciale”), per esempio di minori affetti da disabilità o di quelli per cui sia risultato impossibile l’affidamento preadottivo.

Nella sentenza, la Corte Costituzionale ha sottolineato che l’adozione è un istituto ispirato a fini di solidarietà sociale, «in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione». Il divieto assoluto per i single di adottare – hanno sottolineato i giudici – potrebbe «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso». 

Che questo rischio non sia «un’eventualità puramente teorica» è testimoniato «dalla progressiva riduzione delle domande di adozione che si è avuta a partire dall’inizio del nuovo millennio». Nella sentenza si legge che per le adozioni di minori stranieri si è passati «da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024».

La Corte non dice che la coppia è migliore

Come ha affermato correttamente Roccella, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che il legislatore possa valorizzare la necessità di assicurare all’adottato «la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori». Dunque, i giudici hanno ammesso che, da parte del legislatore stesso, ci possa essere «una indicazione di preferenza per l’adozione da parte di una coppia di coniugi», nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ma a differenza di quanto ha lasciato intendere la ministra, non è vero che i giudici si sono espressi sulla maggiore adeguatezza di questa opzione rispetto ad altre, anzi. 

In primo luogo, la Corte Costituzionale ha precisato che l’indicazione di preferenza per le adozioni da parte dei coniugi «non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti», come faceva la norma dichiarata incostituzionale. In secondo luogo, porre nei confronti dei single una barriera all’accesso all’adozione internazionale determina un sacrificio irragionevole e sproporzionato all’autodeterminazione orientata alla genitorialità.

Se l’obiettivo dell’adozione internazionale è «accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso – hanno sottolineato i giudici – l’insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a un’esigenza sociale pressante e configura, nell’attuale contesto giuridico-sociale, una interferenza non necessaria in una società democratica».

Ricapitolando: la Corte Costituzionale non ha stabilito alcuna graduatoria tra aspiranti genitori, pur riconoscendo che un’opzione preferenziale possa essere prevista dalla legge. La Corte ha sottolineato che l’esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non avviene necessariamente in una famiglia composta da una coppia unita da matrimonio. I giudici hanno evidenziato il rischio di non dare adeguata tutela dei bambini abbandonati, «riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti».

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, oggi una coppia eterosessuale sposata può fare domanda di adozione nazionale o internazionale. Una coppia di persone dello stesso sesso, unita civilmente, non può fare né l’una né l’altra. Un single, invece, può chiedere solo l’adozione internazionale. 

Quando il Parlamento riscriverà la norma dichiarata incostituzionale – anche se già oggi il single potrà appellarsi alla sentenza della Corte Costituzionale, a fronte di un diniego all’adozione – probabilmente andrà rivalutata la situazione di disparità esistente alla luce dei princìpi affermati dai giudici costituzionali, considerando lo scostamento tra il mutato contesto sociale e la legge attualmente in vigore.

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