Tutte le norme che Israele ha ignorato con la Flotilla

Dall’intercettazione in mare al trattamento degli attivisti dopo l’arresto, le autorità israeliane hanno messo in discussione diversi principi del diritto internazionale
ANSA
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Nelle ultime ore sta facendo discutere un video pubblicato sui social dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, in cui diversi attivisti della Flotilla appaiono inginocchiati, con le mani legate o ammanettate, sotto il controllo di agenti israeliani nel porto di Ashdod. Gli attivisti della nuova missione della Flotilla, provenienti da vari Paesi, erano partiti per Gaza nei giorni scorsi, con l’obiettivo dichiarato di portare aiuti umanitari nella Striscia e rompere il blocco navale imposto da Israele. Le autorità israeliane hanno fermato le navi della Flotilla in acque internazionali, a largo di Cipro, catturando poi gli attivisti e portandoli per l’appunto in Israele.

Nel video diffuso da Ben-Gvir, si vede il ministro passare davanti alle persone fermate, le presenta come sostenitori del terrorismo e le deride, contribuendo a esporle pubblicamente in una condizione di umiliazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno parlato di immagini «inaccettabili» e di «trattamento lesivo della dignità della persona», chiedendo la liberazione dei cittadini italiani coinvolti e scuse formali. In queste ore, Tajani ha anche chiesto all’Unione europea di approvare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir e degli altri ministri estremisti del governo guidato da Benjamin Netanyahu. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito l’episodio un «trattamento incivile a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo».

Dunque, da un lato, c’è la questione dell’intercettazione in mare, da valutare alla luce delle regole internazionali sul blocco navale. Dall’altro, c’è il trattamento riservato agli attivisti dopo lo sbarco, che riguarda la tutela di persone private della libertà. La vicenda chiama in causa una serie di obblighi internazionali: quelli relativi alla legittimità e ai limiti del blocco navale, soprattutto quando sono coinvolti aiuti destinati alla popolazione civile; e quelli che vietano trattamenti degradanti nei confronti di persone fermate o detenute. L’accertamento della violazione di tali obblighi spetterà comunque alle autorità competenti, internazionali e interne.

Il blocco navale

Partiamo innanzitutto dall’intercettazione delle navi della Flotilla in acque internazionali. Il principale testo di riferimento sul blocco navale è il cosiddetto Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare del 1994, che raccoglie regole e principi rilevanti in materia. Secondo il Manuale, un blocco legittimo, che può essere fatto valere anche in acque internazionali, deve rispettare alcune condizioni: deve essere dichiarato, notificato, effettivo, non discriminatorio e rispettoso dei limiti del diritto internazionale umanitario. A questo riguardo, il Manuale vieta il blocco se ha l’unico scopo di affamare la popolazione civile o privarla di beni essenziali alla sopravvivenza, oppure se il danno atteso per i civili è eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. Se la popolazione è insufficientemente rifornita di cibo o di medicinali, presidi sanitari e beni analoghi necessari per la sopravvivenza, deve essere consentito il passaggio di quanto essenziale per i bisogni primari.

Gli aiuti trasportati dalla Flotilla vanno valutati in questa cornice. Si potrebbe sostenere che i beni umanitari debbano essere veicolati alla popolazione attraverso canali ufficiali, e non tramite mezzi come quelli della Flotilla. L’obiezione ha un fondamento giuridico: in base al Manuale di Sanremo, chi ha istituito il blocco può stabilire le modalità tecniche del passaggio degli aiuti, comprese le ispezioni, e subordinare la distribuzione a determinate condizioni. Ma, quando la popolazione civile è insufficientemente rifornita di cibo e altri beni essenziali, il Manuale richiede comunque il libero passaggio di quegli aiuti. Per questo, i canali indicati devono essere effettivi, cioè garantire l’arrivo concreto, tempestivo e sufficiente di cibo, medicinali e beni essenziali alla popolazione civile.

Su questo punto, i dati disponibili mostrano che i canali ufficiali non assicurano al momento un afflusso pieno, stabile, tempestivo e adeguato ai bisogni della popolazione civile. Il 1° maggio 2026 l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha segnalato che le restrizioni imposte da Israele all’ingresso a Gaza di generatori, olio motore e pezzi di ricambio stanno provocando guasti diffusi e compromettendo i servizi sanitari e igienici, la rimozione delle macerie, il movimento degli operatori umanitari, la distribuzione alimentare, l’operatività di ambulanze, ospedali, l’accesso all’acqua e la catena del freddo medica. Pochi giorni dopo, il 7 maggio, OCHA ha rilevato che Kerem Shalom e Zikim – due varchi di passaggio tra Israele e Gaza – sono gli unici punti operativi di ingresso per beni umanitari e commerciali nella Striscia, in un quadro segnato tra l’altro da accesso instabile all’acqua, rifiuti non trattati, rischi sanitari e prezzi alimentari ancora elevati.

Considerata questa situazione, l’esistenza di canali ufficiali, che però non garantiscono un accesso effettivo, tempestivo e sufficiente ai beni essenziali, non basta a rendere legittimo il respingimento o l’intercettazione da parte di Israele degli aiuti portati da altri soggetti, come per l’appunto gli attivisti della Flotilla.

Il trattamento dopo lo sbarco

Il trattamento degli attivisti della Flotilla va valutato, in particolare, sulla base del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, un trattato delle Nazioni Unite, di cui Israele è parte, che vincola gli Stati parte al rispetto di diritti fondamentali come la libertà personale, il giusto processo e la protezione della dignità umana. Per il caso in esame vanno tenute presenti soprattutto due norme: l’articolo 7, che vieta la tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e l’articolo 10, secondo cui ogni persona privata della libertà deve essere trattata con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana.

A queste norme si aggiungono i Principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualunque forma di detenzione o imprigionamento. Si tratta in particolare del Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1988. Questo insieme di principi, che si applica a tutte le persone sottoposte a ogni forma di detenzione o reclusione carceraria, stabilisce che esse devono essere trattate con umanità e rispetto della dignità e vietano tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nelle immagini diffuse da Ben-Gvir si vedono persone fermate, inginocchiate, legate o ammanettate, esposte alle telecamere in una condizione di soggezione e umiliazione, derise da un rappresentante del governo. Sulla base delle regole richiamate, la situazione può essere qualificata quantomeno come trattamento degradante, perché colpisce la dignità di persone private della libertà e sottoposte al controllo delle autorità.

Per qualificare i fatti come tortura servirebbe, invece, un accertamento ulteriore. La Convenzione contro la tortura definisce questa fattispecie come l’inflizione intenzionale di gravi sofferenze fisiche o mentali, da parte o con il coinvolgimento di un pubblico ufficiale, per finalità specifiche come ottenere informazioni, punire, intimidire, costringere o discriminare.

In conclusione, la questione giuridica si incentra su due punti nodali, che potranno essere accertati nelle sedi competenti: la compatibilità del blocco navale con l’obbligo di non comprimere l’accesso ai beni essenziali della popolazione civile; e il modo in cui sono state trattate persone fermate, esposte pubblicamente in condizioni degradanti.

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