La Lega è fuorviante sul reddito di cittadinanza ai rifugiati

Secondo il partito di Salvini, la Corte di giustizia dell’Ue ha imposto all’Italia di dare il sussidio a tutti gli stranieri, anche se da poco nel nostro Paese
ANSA
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Il 12 maggio la Lega ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel in cui la parlamentare europea Isabella Tovaglieri sostiene che la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe imposto all’Italia di riconoscere il reddito di cittadinanza ai rifugiati, anche se appena arrivati nel Paese. Secondo Tovaglieri, «la Corte ha condannato l’Italia perché avrebbe discriminato un rifugiato straniero al quale era stato negato il reddito di cittadinanza per non aver rispettato il requisito dei dieci anni di residenza necessari per ottenerlo». La parlamentare europea ha poi aggiunto che «per i giudici della Corte europea non regalare soldi a pioggia a persone sbarcate ieri violerebbe il principio di uguaglianza, e quindi gli stranieri sarebbero così discriminati».

Ma le cose stanno davvero così? In breve, la ricostruzione della parlamentare europea della Lega è fuorviante.

Che cosa hanno deciso i giudici europei

La vicenda riguardava la revoca del reddito di cittadinanza a un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria, una delle forme di protezione internazionale concessa ai cittadini stranieri che rischiano di essere perseguitati. Nei confronti di questo cittadino straniero, nel 2021 l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aveva contestato il mancato rispetto di uno dei requisiti per accedere al sussidio, ossia l’essere stato residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come previsto dall’articolo 2 della legge sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, lo ricordiamo, era una misura di contrasto alla povertà e di politica attiva per il lavoro introdotta nel 2019 dal primo governo Conte, sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, e poi cancellata definitivamente a partire da gennaio 2024 dal governo Meloni.

Nel caso del rifugiato in questione, a novembre 2022 il Tribunale di Bergamo, chiamato a decidere la controversia tra il beneficiario e l’INPS, aveva sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Corte europea. In particolare, aveva chiesto se il requisito della durata della residenza previsto per l’accesso al reddito di cittadinanza potesse essere applicato ai beneficiari di protezione sussidiaria senza violare la parità di trattamento garantita dagli articoli 26 e 29 della direttiva dell’Unione europea che disciplina la protezione internazionale. Lo scorso 7 maggio giudici europei hanno stabilito che il requisito di residenza di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, «costituisce una discriminazione indiretta a danno dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria che non appare obiettivamente giustificata». 

In altre parole, affermare, come ha fatto la parlamentare europea della Lega, che «i rifugiati devono ricevere il reddito di cittadinanza», perché lo «impone» la Corte, non è corretto. I giudici europei non hanno stabilito che tutti i rifugiati debbano ricevere automaticamente il reddito di cittadinanza. Hanno invece affermato che una persona titolare di protezione sussidiaria non può essere esclusa da una misura come il reddito di cittadinanza per il solo fatto di non avere maturato dieci anni di residenza in Italia, se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla disciplina nazionale. Dunque, a differenza di ciò che ha detto Tovaglieri, la decisione non riconosce agli stranieri un diritto incondizionato alla prestazione, ma lascia fermi i requisiti economici, patrimoniali e familiari previsti dalla disciplina interna, intervenendo solo su un requisito specifico: la durata della residenza.

Secondo Tovaglieri poi, «la Corte ha condannato l’Italia perché avrebbe discriminato un rifugiato straniero al quale era stato negato il reddito di cittadinanza». Anche questa affermazione però non è corretta perché non c’è stata alcuna condanna dello Stato italiano. La Corte ha emesso una sentenza, resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, in cui spiega come interpretare il diritto dell’Unione. Quando si esprime su una questione pregiudiziale, la Corte non risolve direttamente la causa nazionale, ma chiarisce il significato del diritto europeo. Lo precisa anche il comunicato stampa della Corte: la decisione vincola il giudice nazionale, che deve poi applicare alla controversia interna l’interpretazione fornita dai giudici europei, e gli altri giudici chiamati a esaminare problemi simili.

Le altre imprecisioni

Nel video pubblicato dalla Lega ci sono poi altre imprecisioni. A un certo punto Tovaglieri dice che «per i giudici della Corte europea, non regalare soldi a pioggia a persone sbarcate ieri violerebbe il principio di uguaglianza e quindi gli stranieri sarebbero così discriminati». 

Innanzitutto, il caso in questione non riguardava una persona appena arrivata in Italia. Secondo la sentenza, l’interessato è arrivato nel nostro Paese nel 2011, ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria e poi un permesso di soggiorno. Dal 2013 risiede in modo continuativo sul territorio italiano. Il 13 ottobre 2021 – quindi quando la persona interessata risiedeva in Italia da meno di dieci anni – l’INPS ha constatato che mancava il requisito temporale e ha revocato la concessione del reddito di cittadinanza, chiedendo la restituzione delle somme versate. In qualunque caso, è errato sostenere che la persona fosse sbarcata ieri. Inoltre, non è corretto parlare di «soldi a pioggia», dato che il reddito di cittadinanza era una misura condizionata al rispetto di una serie di requisiti.

Anche sulla “discriminazione” l’affermazione di Tovaglieri non appare corretta. La Corte non ha detto che ogni straniero abbia diritto al reddito di cittadinanza, ma che il ricorrente era titolare di protezione sussidiaria, quindi rientrava tra i beneficiari di protezione internazionale disciplinati dalla direttiva europea del 2011 che stabilisce quali diritti spettano a chi ottiene protezione internazionale nello Stato membro che l’ha riconosciuta.

Per il caso esaminato dalla Corte europea contano soprattutto due disposizioni della direttiva: l’articolo 26 e il 29. Il primo, che riguarda l’accesso all’occupazione, prevede che i beneficiari di protezione internazionale possano accedere alle attività di lavoro e che siano loro offerte attività di formazione, aggiornamento professionale, tirocinio e servizi dei centri per l’impiego secondo modalità equivalenti a quelle previste per i cittadini. Il secondo, che riguarda l’assistenza sociale, stabilisce che i beneficiari di protezione internazionale debbano ricevere adeguata assistenza sociale alla stregua dei cittadini dello Stato che ha riconosciuto la protezione. Per i titolari di protezione sussidiaria, gli Stati possono limitare questa assistenza alle prestazioni essenziali, ma devono garantirle allo stesso livello e alle stesse condizioni previste per i cittadini.

Secondo la Corte, il reddito di cittadinanza rientrava in questi due ambiti, costituendo, da un lato, uno strumento di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale, dall’altro un sostegno economico contro povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale. Per questo, secondo la Corte, diventa rilevante il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva. In altre parole, se i beneficiari di protezione internazionale devono essere trattati come i cittadini italiani nell’accesso a queste prestazioni, non può esservi un requisito che, nei fatti, rende più difficile per loro accedervi. È vero che il requisito dei dieci anni di residenza era scritto in modo uguale per tutti i richiedenti, italiani e stranieri, per la Corte però esso incideva sfavorevolmente soprattutto sui secondi, producendo «una discriminazione indiretta (…) che non appare obiettivamente giustificata».

Perciò, a differenza di quanto lascia intendere Tovaglieri, i giudici non hanno affermato che qualunque condizione posta all’accesso degli stranieri al reddito di cittadinanza sia discriminatoria. Hanno censurato un requisito specifico – la residenza decennale – perché, applicato ai beneficiari di protezione internazionale, comprometteva la parità di trattamento garantita dalla direttiva qualifiche.

L’aiuto del welfare

Infine, Tovaglieri nel video ha anche sostenuto che «chi contribuisce alla ricchezza del Paese ha diritto a un aiuto da parte del nostro welfare, ma non chi è appena arrivato in Italia e pensa di poter sfruttare un sistema generoso per vivere sulle spalle dei contribuenti italiani». 

Anche questa affermazione non descrive correttamente la decisione dei giudici, come mostra un particolare passaggio della sentenza. Il governo italiano aveva sostenuto davanti alla Corte che il reddito di cittadinanza comportava un onere amministrativo ed economico significativo e che, per questo, era legittimo richiedere un legame effettivo con il territorio italiano. La Corte ha respinto questa giustificazione: per le misure di accesso all’occupazione e per le prestazioni essenziali di assistenza sociale, la direttiva europea del 2011 riconosce ai beneficiari di protezione internazionale la parità di trattamento con gli altri cittadini. Questa parità deriva dallo status di protezione riconosciuto dallo Stato, non dalla durata della permanenza in Italia. Per questo motivo, l’Italia non può addurre motivazioni di tipo amministrativo ed economico per giustificare l’aggiunta di un requisito di radicamento territoriale, come i dieci anni di residenza, che la direttiva non prevede.

In sintesi, in base alla direttiva i beneficiari di protezione internazionale devono essere trattati come i cittadini nazionali: il costo della misura, da solo, non consente di introdurre una condizione ulteriore che li svantaggia in modo particolare. Dunque, la Corte non afferma che chiunque ha diritto a un aiuto pubblico, vivendo «sulle spalle dei contribuenti italiani», come sostiene Tovaglieri. Ma dice che, quando una misura rientra nell’assistenza sociale essenziale e nell’inserimento lavorativo, i beneficiari di protezione internazionale non possono essere trattati peggio dei cittadini italiani attraverso un requisito di residenza decennale.

In conclusione, le affermazioni pubblicate dalla Lega e dalla sua parlamentare europea sono fuorvianti. La Corte di giustizia non ha imposto all’Italia di dare automaticamente il reddito di cittadinanza ai rifugiati, non ha deciso su un caso di persone «sbarcate ieri» e non ha parlato di «soldi a pioggia». Ha stabilito che il requisito di dieci anni di residenza, previsto dalla legge italiana per il reddito di cittadinanza, non può essere opposto ai beneficiari di protezione sussidiaria quando la misura serve sia a garantire un sostegno economico essenziale sia ad accompagnare l’inserimento lavorativo e sociale. In quel contesto, il requisito produce una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.

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