L’indagine per corruzione non è l’ultima parola sul ponte sullo Stretto

La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, ma gli effetti sull’iter dipenderanno dagli sviluppi dell’inchiesta
ANSA
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L’indagine della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto di Messina aggiunge un nuovo capitolo alle controverse vicende che accompagnano da anni la realizzazione dell’opera. Tre persone sono indagate per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio: Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei conti; Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina; e l’imprenditore Vincenzo Virgiglio.

Secondo l’ipotesi della Procura, le condotte contestate avrebbero avuto l’obiettivo di condizionare, nel 2025, l’esame di legittimità della Corte dei conti sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, il CIPESS. Si tratta dell’organo collegiale del governo che decide e vigila sull’uso delle risorse pubbliche destinate agli investimenti. Nel caso del Ponte sullo Stretto, la delibera riguardava l’approvazione del progetto definitivo e il quadro finanziario dell’opera.

La Corte dei conti, però, ha poi negato il visto e la registrazione alla delibera del CIPESS. L’eventuale tentativo di condizionare il controllo da parte delle persone sotto indagine non avrebbe quindi prodotto il risultato che, secondo l’accusa, era perseguito. Questo elemento è utile per distinguere due piani diversi: quello penale, che riguarda eventuali responsabilità personali degli indagati, e quello amministrativo, che riguarda invece la validità degli atti e la prosecuzione dell’iter dell’opera.

Il fatto che il risultato non sia stato raggiunto non esclude di per sé una possibile responsabilità penale dei singoli. Un reato, infatti, può essere contestato anche se il risultato concreto non viene raggiunto. Sul piano amministrativo, invece, l’accertamento della responsabilità penale potrà incidere sulla prosecuzione dell’opera solo se emergerà che le condotte contestate hanno concretamente compromesso gli atti su cui si fonda la procedura avviata dopo il diniego del visto alla delibera CIPESS del 2025.

Ma per capire che cosa potrà succedere dopo le indagini e l’eventuale accertamento delle responsabilità delle persone coinvolte, bisogna partire dallo stop della Corte dei conti.

Lo stop della Corte dei conti

La vicenda parte dalla delibera CIPESS del 6 agosto 2025, con cui era stato approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto e venivano assegnate le risorse pubbliche necessarie. 

Prima di produrre effetti, però, la delibera doveva essere esaminata dalla Corte dei conti nell’ambito del controllo preventivo di legittimità, come previsto dall’articolo 100 della Costituzione. Si tratta di una verifica che interviene prima che l’atto diventi efficace e serve ad accertare che l’amministrazione abbia rispettato le norme: dalla competenza alla copertura finanziaria, fino alla correttezza dell’istruttoria. Se la Corte concede il visto e registra l’atto, la delibera può produrre i suoi effetti; in caso contrario, l’atto resta inefficace.

Il 29 ottobre 2025, la Corte ha negato il visto e la registrazione. A seguito della decisione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva parlato di «invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento» e aveva citato, tra gli esempi di presunta «capziosità» dei rilievi, anche la trasmissione di atti voluminosi tramite link. La Corte dei conti ha però precisato che il proprio controllo aveva riguardato esclusivamente profili giuridici, senza entrare nel merito dell’opera. Le motivazioni depositate il 27 novembre 2025 hanno poi mostrato che lo stop si fondava su rilievi sostanziali: il rispetto delle norme europee in materia ambientale e di appalti, l’aggiornamento del piano economico-finanziario, la questione delle tariffe e l’acquisizione di alcuni pareri mancanti.

Nello specifico, sul piano ambientale, uno dei profili più delicati riguardava l’impatto del progetto su alcune aree comprese nella rete Natura 2000, il sistema europeo di siti protetti creato per tutelare habitat naturali e specie considerate di particolare valore. Quando un’opera pubblica rischia di incidere negativamente su questi siti, il diritto dell’Unione europea consente di procedere solo in casi eccezionali. Lo Stato deve dimostrare che non esistono alternative ragionevoli, che l’opera risponde a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che sono previste misure compensative adeguate, cioè interventi capaci di bilanciare il danno ambientale prodotto. Secondo la Corte, la relazione del governo non dimostrava in modo sufficiente la presenza di queste condizioni.

Sul piano degli appalti, la Corte ha contestato in particolare la scelta di far ripartire i vecchi contratti stipulati nel 2006 senza una nuova gara. Il riferimento è al contratto sottoscritto quasi vent’anni fa con il contraente generale incaricato di progettare e costruire il Ponte, scelto dopo una procedura di gara avviata nei primi anni Duemila. Il punto è che il quadro economico dell’opera in questi anni è cambiato: il progetto originario prevedeva una componente di rischio privato, mentre oggi il costo grava integralmente su risorse pubbliche. Per la Corte, una modifica di questa portata può integrare una modifica sostanziale del contratto, con conseguente esigenza di una nuova procedura concorrenziale.

Sul piano istruttorio, mancavano passaggi ritenuti rilevanti: il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe, il coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), e un ulteriore passaggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici su profili tecnici di particolare complessità.

Il risultato è stato il diniego del visto e la mancata registrazione della delibera CIPESS. In assenza di tali passaggi, l’atto ha di fatto bloccato l’iter della procedura per l’approvazione dell’opera.

Che cosa è successo dopo

Dopo lo stop della Corte dei conti, a marzo 2026 il governo ha scelto di proseguire l’iter intervenendo con un decreto-legge, poi convertito in legge a maggio, con cui ha disciplinato la prosecuzione del procedimento relativo al Ponte sullo Stretto.

Il decreto ha previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coordinandosi con le amministrazioni competenti, provveda agli adempimenti istruttori necessari per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti. Tra questi rientrano l’aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, l’acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio e la richiesta di un parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici sui profili tecnici di particolare complessità.

Il decreto prevede inoltre che, prima della trasmissione al CIPESS, sia acquisito il parere del NARS, la struttura tecnica della Presidenza del Consiglio che supporta il CIPESS nelle valutazioni economiche sui servizi di pubblica utilità. Nel caso del Ponte, il parere riguarda la sostenibilità del piano economico-finanziario, cioè il documento che indica, tra le altre cose, quanto costa il progetto, come viene finanziato, quali ricavi sono previsti.

Sul versante ambientale, il decreto prevede anche ulteriori attività istruttorie sull’applicazione della “direttiva Habitat”, comprese le valutazioni sulle alternative progettuali, oltre all’analisi dei motivi di rilevante interesse pubblico e il dialogo con la Commissione europea.

In sostanza, il decreto ha previsto la riattivazione dell’iter a partire dagli adempimenti necessari a superare le criticità rilevate dalla Corte dei conti, con l’obiettivo di arrivare a una nuova delibera CIPESS, che a sua volta dovrà essere trasmessa alla Corte dei conti per il controllo di legittimità. Il 3 giugno scorso, Pietro Ciucci, amministratore delegato di Stretto di Messina, ha dichiarato che la società vorrebbe tornare al CIPESS entro la fine di giugno 2026 per ottenere una nuova delibera. Solo dopo quella delibera, e dopo il nuovo controllo della Corte dei conti, potrebbe aprirsi la fase realizzativa dell’opera, prevista dalla società nell’ultimo trimestre del 2026.

L’indagine della Procura di Roma

In questo quadro si inserisce l’indagine penale. La Procura di Roma ipotizza reati di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. In particolare, secondo l’accusa, Saccomanno e Virgiglio avrebbero tentato di condizionare l’esame di legittimità della Corte dei conti sulla delibera CIPESS del 2025, promettendo a Miele sostegno per future cariche in enti pubblici dopo il pensionamento, in cambio di una sua “fattiva azione” a favore dell’iter approvativo.

Sempre secondo la Procura, Miele avrebbe fornito aggiornamenti sull’andamento della procedura, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi magistrati contabili e sullo sviluppo della camera di consiglio. Gli inquirenti contestano inoltre tentativi di contatto con altri magistrati e la diffusione di notizie coperte da segreto.

Nel corso delle perquisizioni, svolte a Roma e nelle province di Reggio Calabria e Frosinone, sono stati sequestrati dispositivi elettronici e documenti, che saranno analizzati per verificarne la rilevanza probatoria. 

La società Stretto di Messina, con una dichiarazione del 9 giugno 2026 dell’amministratore delegato Pietro Ciucci, ha affermato di essere «totalmente estranea» alle indagini e ha assicurato la «massima disponibilità» a collaborare con le autorità. Nello stesso comunicato, Ciucci ha aggiunto che la società prosegue il proprio impegno per realizzare l’opera «conformandosi a tutti i rilievi espressi dalla Corte dei conti».

L’indagine può fermare l’opera?

L’indagine ha la funzione di accertare eventuali responsabilità penali, ma non determina di per sé il blocco dell’iter del Ponte. 

Se il presunto tentativo di condizionamento ipotizzato dalla Procura riguardasse esclusivamente la procedura conclusa con il diniego del visto alla delibera CIPESS del 2025, senza incidere sugli atti che sorreggono il procedimento attualmente in corso, quest’ultimo resterebbe autonomo sul piano giuridico. In quel caso la vicenda resterebbe sul piano della responsabilità penale personale. In altre parole, può sussistere un’ipotesi di reato senza che l’iter amministrativo ne risulti automaticamente compromesso.

Perché l’eventuale commissione di reati possa incidere sulla prosecuzione della procedura, è necessario dimostrare che l’illecito abbia influito su un atto, su un parere, su una valutazione o su una decisione su cui l’iter stesso si fonda. In assenza di questo nesso, l’indagine non produce un effetto impeditivo sull’opera.

Diverso sarebbe il caso in cui emergesse che atti della fase successiva siano stati formati sulla base di informazioni riservate, pressioni indebite o accordi corruttivi. In tal caso potrebbero aprirsi conseguenze amministrative, come nuovi accertamenti istruttori o l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi. Anche eventuali sequestri di documenti potrebbero determinare rallentamenti.

In conclusione, le accuse di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio aprono un fronte penale. L’eventuale accertamento della responsabilità penale potrà incidere sulla prosecuzione dell’opera solo se emergerà che le condotte contestate hanno concretamente alterato atti che sono rilevanti per la procedura in corso.

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