Citando un passaggio del libro di Giorgio Agamben
A che punto siamo Sgarbi
afferma che, secondo il testo unico di pubblica sicurezza, «ogni volta che pongo la maschera sono un potenziale terrorista» (min. 18:48).
Le cose in realtà non stanno così. Il testo unico di pubblica sicurezza (Regio Decreto n.773 del 1931, art. 85)
dispone che «è vietato comparire mascherato in luogo pubblico». Chi infrange questo divieto non commette un reato ma un semplice illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria di lieve entità (compresa tra i 10 e i 103 euro).
Già il fatto che non sia un comportamento che abbia rilevanza penale rende evidente che il legame con il terrorismo non esista. Ma, anche a prescindere dal terrorismo, la scarsa attualità di questa norma – che secondo alcuni esperti
andrebbe abrogata, per meglio disciplinare la materia – è dimostrata dall’assenza di giurisprudenza recente in proposito da un lato, e dall’altro dall’esistenza di consuetudini come il Carnevale, Halloween e altre feste in cui è normale mascherarsi senza essere perseguiti dalla legge.
C’è poi un’altra norma, più recente, che ha un contenuto simile e che permette di capire meglio quale sia la situazione: la
legge 22 maggio 1975, n. 152, che contiene «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», e che è stata modificata più volte nel corso degli anni.
Nella sua formulazione attuale
prevede, all’articolo 5, che «è vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo».
Se le mascherine chirurgiche potrebbero forse essere considerate un mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona, ovviamente non è vero che chi la indossa possa essere considerato dal governo un potenziale terrorista.
Il divieto dell’articolo 5 infatti cade se c’è un giustificato motivo e indossare la mascherina non solo è giustificato dalla situazione di pandemia, ma è stato anche reso obbligatorio in determinate situazioni dai Decreti del presidente del Consiglio (Dpcm) che si sono susseguiti nel tempo.
Il Dpcm del 26 aprile, ad esempio,
rendeva obbligatorio l’uso della mascherina su tutto il territorio nazionale (art. 3 co.2) «nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza», tranne che per i bambini con meno di 6 anni di età.
Da ultimo il Dpcm del 14 luglio
ha previsto (Allegato 1) una molteplicità di situazioni in cui è obbligatorio indossare la mascherina ma, lo ribadiamo, anche quando non è obbligatorio è sicuramente legittimo – e, anzi,
consigliato dagli esperti – indossarla.
Per concludere, è vero che esistono delle disposizioni che puniscono l’uso di maschere in pubblico ma non sono collegate al terrorismo. La loro applicazione in concreto poi, come dimostra l’assenza di giurisprudenza recente in proposito, non è problematica. Se non ci sono stati problemi per chi indossava negli anni passati la mascherina contro lo smog, o una maschera di carnevale, non ce ne saranno certo ora chi indossa una mascherina per prevenire la Covid-19.
Ovviamente diverso sarebbe se qualcuno si mascherasse per commettere ad esempio una rapina. Ma in quel caso la maschera sarebbe
un’aggravante di un reato diverso, e non un reato a sé stante.