Donzelli è confuso: difende una misura sui migranti senza capirla

Il deputato di Fratelli d’Italia dice che il decreto “Flussi” velocizzerà l’esame delle richieste d’asilo, ma le cose non stanno così
ANSA/CIRO FUSCO
ANSA/CIRO FUSCO
L’11 dicembre, ospite di Tagadà su La7, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha difeso (min. -53:33) una misura sull’immigrazione contenuta nel decreto “Flussi”, convertito in legge dal Parlamento il 4 dicembre. In breve, il governo ha stabilito che le Corti d’appello, e non più le sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali ordinari, devono decidere se convalidare il trattenimento di alcune categorie di richiedenti asilo, tra cui quelli portati nei centri costruiti dall’Italia in Albania.

Donzelli ha giustificato la nuova misura dicendo che serve «semplicemente per accorciare i passaggi» nella procedura d’esame delle richieste d’asilo. «Perché invece di esserci tre gradi ne diventano due, quindi facciamo prima», ha detto il deputato di Fratelli d’Italia. «Credo che sia anche l’ora di finirla con persone che aspettano di sapere se hanno il diritto di asilo e devono aspettare anni per avere una risposta: è a tutela dei richiedenti asilo riuscire ad accorciare un passaggio».

Leggi alla mano, le cose non stanno come le ha esposte Donzelli. I gradi di giudizio sulla convalida del trattenimento dei richiedenti asilo erano due e restano due. Così come erano due e restano due i gradi di giudizio per quanto riguarda i ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni territoriali, che si occupano delle richieste d’asilo dei migranti e non del loro trattenimento.

Le novità del decreto “Flussi”

Nelle scorse settimane, in due occasioni il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di alcuni richiedenti asilo portati in Albania. Il trattenimento era stato disposto dalla questura di Roma, ma non è stato confermato dai giudici del tribunale di Roma sulla base di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (qui abbiamo spiegato più nel dettaglio la questione). 

Per cercare di mantenere operativi i centri in Albania, il governo è intervenuto in due modi. A fine ottobre ha aggiornato la lista dei Paesi considerati “sicuri” con decreto-legge, che poi è confluito nel decreto “Flussi”. A novembre, in Commissione Affari costituzionali della Camera, il governo ha fatto approvare un emendamento, ribattezzato dalla stampa “emendamento Musk” perché alcuni giorni prima l’imprenditore statunitense Elon Musk aveva criticato i giudici del tribunale di Roma. 

Musk dimostra di non conoscere il diritto italiano e quello europeo

Questo emendamento ha modificato le regole sul trattenimento dei richiedenti asilo, che può essere disposto in vari casi. Per esempio, il trattenimento si applica nei riguardi dei migranti la cui richiesta d’asilo è sottoposta alla “procedura accelerata di frontiera”, introdotta nel 2023 dal decreto “Cutro”. Questa è la procedura di cui si è sentito molto parlare negli ultimi mesi perché riguarda, tra gli altri, i richiedenti asilo portati nei centri in Albania, provenienti dai Paesi considerati “sicuri” dall’Italia. 

Come suggerisce il nome, la procedura accelerata di frontiera si differenzia da quella ordinaria perché l’esame della richiesta d’asilo si svolge in tempi più ristretti (quattro settimane, non prorogabili) e perché prevede la possibilità di trattenere i richiedenti asilo in appositi centri per accertare il loro diritto a entrare nel territorio italiano. 

Prima del decreto “Flussi”, il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo era disposto dai questori e andava inviato entro 48 ore alle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali ordinari (che, lo ricordiamo, sono il primo grado di giudizio nella giustizia ordinaria). A loro volta, queste sezioni avevano 48 ore di tempo per confermare o meno il trattenimento dei richiedenti asilo. Contro la convalida del trattenimento si poteva fare direttamente ricorso in Cassazione, perché non era proponibile reclamo in Corte d’appello. 

Come anticipato, il decreto “Flussi” ha spostato la competenza di convalidare il trattenimento dei richiedenti asilo dai tribunali alle Corti d’appello, fermo restando tutto il resto. Ogni Corte d’appello dovrà esprimersi «in composizione monocratica», ossia la decisione di convalidare o meno il trattenimento dei migranti è presa da un solo giudice anziché da un collegio composto da più giudici. Anche in questo caso, contro la decisione delle Corti d’Appello si può fare ricorso in Cassazione. 

Queste novità introdotte dal decreto “Flussi” sul trattenimento dei migranti diventeranno efficaci trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Dato che la legge di conversione è entrata in vigore l’11 dicembre, le novità saranno effettive a partire dal 10 gennaio 2025.

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L’errore di Donzelli

Donzelli ha detto che con lo spostamento della competenza dai tribunali alle Corti d’appello terminerà l’epoca delle «persone che aspettano di sapere se hanno il diritto di asilo e devono stare anni ad avere una risposta». Questa affermazione è scorretta. 

Come abbiamo visto, il decreto “Flussi” non ha cambiato le competenze dei giudici che valutano i provvedimenti delle commissioni territoriali sulle richieste d’asilo. Il decreto “Flussi” ha cambiato le competenze dei giudici che devono esprimersi sul trattenimento dei richiedenti asilo, che è una cosa diversa.

Ciò significa che, se la risposta alla richiesta d’asilo è negativa, il migrante potrà ancora impugnare il provvedimento davanti alle sezioni specializzate in immigrazione del tribunale. Si tratta del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha adottato il provvedimento stesso. Contro la decisione del tribunale, poi, potrà fare ricorso in Cassazione.

Dunque – ripetiamo – un conto è il giudice competente a valutare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo ai richiedenti (le sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali ordinari). Un altro conto è il giudice competente a valutare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito di una serie di procedure che riguardano i migranti (le Corti d’appello, ai sensi del decreto “Flussi”).

Tiriamo le somme

Ricapitolando: a differenza di quanto dice Donzelli, lo spostamento della competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di trattenimento dai tribunali alle Corti d’appello non elimina un grado di giudizio. Prima del decreto “Flussi”, era previsto il giudizio presso le sezioni specializzate dei tribunali e poi il ricorso in Cassazione. Con il decreto “Flussi” è stata attribuita alle Corti d’appello la competenza prima spettante ai tribunali, fermo restando il ricorso alla Corte di Cassazione. Dunque, non cambia nulla per quanto riguarda la lunghezza del procedimento: chi farà ricorso continuerà ad avere a disposizione due gradi di giudizio, proprio come li aveva in precedenza.

E ancora, a differenza di quanto dice Donzelli, lo spostamento di competenza non riguarda le persone che attendono di sapere se hanno diritto all’asilo, e cioè la competenza a valutare i relativi ricorsi. Le decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale sono impugnabili in tribunale, contro la cui decisione può essere presentato ricorso in Cassazione.

Prima di concludere, è utile un’ultima osservazione sulle parole di Donzelli. C’è un caso in cui il decreto “Flussi”non solo non abolisce un grado di giudizio nei procedimenti riguardanti i migranti, ma addirittura aggiunge un grado di giudizio. Il decreto “Flussi”, infatti, ha introdotto la possibilità di fare reclamo alla Corte d’appello nei procedimenti relativi al ricorso contro la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento inerente alla richiesta d’asilo, per i casi in cui la sospensione non è automatica. Questo vale anche nelle ipotesi in cui i richiedenti asilo siano trattenuti durante lo svolgimento della procedura accelerata di frontiera.

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