Perché è quasi impossibile candidare Mario Roggero alle elezioni

È un’ipotesi che sta valutando la Lega, ma ci sono diverse norme dell’ordinamento giuridico che la rendono estremamente remota
ANSA
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Il caso di Mario Roggero ha fatto discutere molto la politica italiana negli ultimi giorni: prima sulla legittima difesa, poi sulla grazia e, da ultimo, su una possibile candidatura del gioielliere della provincia di Cuneo alle prossime elezioni politiche, previste per il 2027. 

Il 17 luglio la Lega ha annunciato in una nota di stare valutando «ogni possibile iniziativa, nel pieno rispetto della legge» per sostenere Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria, nell’aprile 2021. Tra le possibilità, la Lega ha scritto di stare prendendo in considerazione anche «l’eventuale candidatura di Roggero, qualora ne ricorrano i presupposti normativi». 

Il giorno dopo, uscendo dal carcere di Bollate, in provincia di Milano, dove aveva incontrato Roggero, il segretario della Lega Matteo Salvini è andato oltre, dicendo che «se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare». 

Non tutto il centrodestra però è d’accordo. Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, per esempio, ha chiuso all’iniziativa: il suo partito, ha detto, sosterrà Roggero in «tutti i modi possibili», ma la candidatura non è tra questi. «Lasciamo alla sinistra queste pratiche», ha aggiunto, riferendosi in modo implicito al caso di Ilaria Salis. Salis è stata candidata – e poi eletta – al Parlamento europeo da Alleanza Verdi-Sinistra nel 2024, mentre si trovava sotto processo in Ungheria con l’accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra. Tornando al caso di Roggero, si tratta di una possibilità a cui neppure il gioielliere sembra dare seguito: «Adesso l’ultima cosa è candidarmi», ha detto prima di entrare in carcere. 

Al netto delle valutazioni politiche, i «presupposti normativi» evocati dalla Lega oggi non ci sono, e difficilmente potranno esserci. Vediamo perché.

La condanna definitiva

Innanzitutto, inquadriamo la vicenda. Il 15 luglio la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Roggero a 14 anni e nove mesi di carcere per l’omicidio volontario di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo. I fatti risalgono all’aprile 2021, quando tre uomini entrarono nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, dove lavoravano anche la moglie e la figlia. Uno dei tre era armato di coltello e un altro di una pistola, poi risultata giocattolo. Dopo aver rubato i gioielli, uscirono dal negozio e cercarono di fuggire in auto. Il gioielliere li inseguì all’esterno del negozio e sparò diversi colpi, uccidendone due e ferendo il terzo.

Sia in primo grado sia in appello, i giudici hanno escluso che Roggero avesse agito per legittima difesa. Secondo le motivazioni della sentenza d’appello, al momento degli spari l’aggressione dei rapinatori era «totalmente conclusa», poiché stavano fuggendo. Mancando quindi un pericolo in corso, come abbiamo spiegato in un altro articolo, i giudici hanno escluso che si trattasse di legittima difesa. 

Così, il 17 luglio Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Nel frattempo, la moglie del gioielliere ha depositato una domanda di grazia per il marito e diversi esponenti del centrodestra hanno chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di valutare un provvedimento di clemenza.

La perdita dei diritti politici

Il carcere non è però l’unica conseguenza della sentenza. Il primo ostacolo a una candidatura di Roggero si trova nel codice penale. L’articolo 29 stabilisce che la condanna ad almeno cinque anni di reclusione comporta «l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici». Con una pena di quasi 15 anni, Roggero supera ampiamente questa soglia. L’interdizione è una cosiddetta “pena accessoria”, che non viene decisa dal giudice caso per caso, ma si aggiunge in automatico alla pena principale, in questo caso la reclusione. 

L’articolo 28 del codice penale spiega invece nel dettaglio che cosa comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’interdizione perpetua priva il condannato «del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale», cioè in qualsiasi votazione, e di ogni altro diritto politico. In pratica, dal 15 luglio – con la sentenza della Cassazione – Roggero non può più quindi né votare né essere eletto alle elezioni politiche nazionali, europee, regionali o comunali. Il testo unico del 1967 sull’elettorato attivo prevede che chi è colpito dall’interdizione perpetua perda la qualità di elettore e venga cancellato dalle liste elettorali del suo comune.

Il punto chiave è che questo impedimento non dipende dal tipo di reato commesso, ma dalla durata della condanna. Non serve che il reato riguardi la corruzione o la pubblica amministrazione, basta una pena detentiva di almeno cinque anni per far scattare l’interdizione perpetua. Questo basterebbe, da solo, a escludere la possibilità per Roggero di candidarsi in qualsiasi elezione. Ma c’è qualcosa di più.

L’ostacolo della legge “Severino”

La candidatura di Roggero è impedita pure da un decreto legislativo del 2012, conosciuto come “legge Severino”, dal nome dell’allora ministra della Giustizia Paola Severino. Peraltro, il provvedimento fu adottato dal governo Monti sulla base di una legge delega approvata anche con i voti favorevoli della Lega.

Per le elezioni della Camera e del Senato, la legge “Severino” stabilisce che non possono essere candidati coloro che sono stati condannati in via definitiva a più di due anni di reclusione per un delitto non colposo per il quale sia prevista una pena massima di almeno quattro anni. Una norma simile vale per le elezioni del Parlamento europeo.

Il caso di Roggero rientra pienamente in questa categoria. Il gioielliere infatti è stato condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per omicidio volontario e tentato omicidio, entrambi delitti non colposi per i quali il codice penale prevede pene molto superiori alla soglia indicata dalla legge Severino. L’omicidio volontario, per esempio, è punito con una pena non inferiore a 21 anni di reclusione, prima dell’applicazione di eventuali attenuanti e altri criteri utilizzati dal giudice per determinare la pena nel caso concreto.

La grazia (da sola) non basterebbe

Resta la strada indicata da chi, come Salvini, punta su un intervento del presidente della Repubblica. Ma anche qui bisogna fare alcune precisazioni.

L’articolo 174 del codice penale stabilisce che la grazia cancella, in tutto o in parte, la pena inflitta, ma «non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente». Questo significa che una grazia che si limitasse a far uscire Roggero dal carcere non gli restituirebbe automaticamente il diritto né di votare né di essere eletto. Per eliminare questo ostacolo, il presidente della Repubblica dovrebbe intervenire espressamente anche sulla pena accessoria.

E, comunque, anche questo potrebbe non bastare. Resterebbe infatti l’incandidabilità prevista dalla legge Severino, che è distinta dall’interdizione. La stessa legge stabilisce che la riabilitazione è «l’unica causa di estinzione anticipata» dell’incandidabilità. La riabilitazione, che viene richiesta dall’interessato ed è decisa dal tribunale di sorveglianza, è un istituto differente dalla grazia e ha il potere di estinguere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. In altre parole, la grazia potrebbe incidere sulla pena, ma non eliminerebbe da sola il divieto di candidarsi.

Inoltre, la riabilitazione non può essere ottenuta subito. Il codice penale richiede che siano trascorsi almeno tre anni dal momento in cui la pena è stata eseguita o si è estinta e che il condannato abbia dato «prove effettive e costanti di buona condotta». Per le pene accessorie perpetue, come l’interdizione dai pubblici uffici, bisogna aspettare almeno altri sette anni dopo la riabilitazione prima di poterne chiedere l’estinzione.

Il paragone con Salis non regge

Nel dibattito sulla possibile candidatura di Roggero è stato richiamato, anche indirettamente come da Roberto Vannacci, il caso di Ilaria Salis. Le due vicende, però, sono molto diverse.

Nel febbraio 2023 Salis, insegnante e attivista antifascista di Monza, fu arrestata a Budapest con l’accusa di aver aggredito due militanti neonazisti. Rimase in custodia cautelare per 15 mesi, denunciando pessime condizioni di detenzione. Quando fu candidata alle elezioni europee del 2024 con Alleanza Verdi-Sinistra era ancora imputata, senza alcuna condanna, conservava quindi tutti i suoi diritti politici e la candidatura era dunque legittima. Dopo l’elezione uscì dai domiciliari grazie all’immunità riconosciuta agli eurodeputati, non perché fosse stata cancellata una pena, che non esisteva.

Roggero si trova invece in una situazione completamente diversa. Il suo processo si è concluso con una condanna definitiva, da cui derivano sia l’interdizione dai pubblici uffici sia l’incandidabilità prevista dalla legge Severino. Mentre Salis poteva candidarsi e l’elezione poteva incidere sulla sua custodia cautelare, Roggero non può nemmeno essere ammesso come candidato.

Qualunque sia la decisione del presidente della Repubblica sulla grazia e al di là delle iniziative politiche sul caso, la legge è piuttosto chiara: ad oggi Roggero non può candidarsi e i «presupposti normativi», citati dalla Lega, non ci sono.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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