Il 24 marzo l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Michele Dell’Orco (M5s) ha rassicurato, in un post su Facebook, sul fatto che non c’è «nessun complotto o segreto» circa la dichiarazione dello stato di emergenza in Italia, fino al prossimo 31 luglio, decisa dal Consiglio dei ministri lo scorso 31 gennaio per l’emergenza coronavirus.
«Dichiarare lo stato di emergenza è in realtà un procedimento standard stabilito dalla Costituzione», ha scritto l’ex sottosegretario del M5s.
È davvero così? Abbiamo verificato.
Il ruolo della Protezione civile
Il giorno dopo la scoperta dei primi due casi di coronavirus in Italia, il 31 gennaio il governo ha pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava che il Consiglio dei ministri aveva «deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione civile».
Maggiori dettagli vengono forniti nel testo della delibera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Qui si legge che nella riunione del 31 gennaio «è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». Un riferimento diretto, dunque, all’emergenza coronavirus, che in quei giorni era limitata solo alla presenza dei due pazienti cinesi allo Spallanzani di Roma.
Questa dichiarazione da parte del governo è stata fatta sulla base di qualche articolo della Costituzione, come sostiene Dell’Orco? La risposta è no.
Come spiega la delibera stessa del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato d’emergenza è stata fatta ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ossia del “Codice della Protezione civile”.
L’articolo 7 stabilisce tre tipi di eventi emergenziali in base a estensione, intensità e capacità di risposta della Protezione civile.
I tre tipi sono: “tipo a” (interventi a livello comunale), di “tipo b” (livello provinciale e regionale) e di “tipo c” (livello nazionale).
Con “eventi emergenziali” di “tipo c” – come quello legato al nuovo coronavirus – si intendono «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24».
In questi casi, in base all’articolo 24 del d.lgs. 1/2018, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio.
La delibera dello stato d’emergenza, prevista dall’articolo 24, autorizza poi l’emanazione delle ordinanze di Protezione civile (regolate dall’articolo 25) di cui si sente parlare spesso in questi giorni (qui raccolte in continuo aggiornamento).
La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso fa riferimento agli articoli 7 e 24 del “Codice della Protezione civile”, ma la Costituzione non viene mai nominata.
Che cosa c’entra la Costituzione
In tutto questo, la Costituzione – tirata in ballo da Dell’Orco – non sembra avere dunque un ruolo di primo piano, anzi.
«La Costituzione italiana non prevede l’ipotesi dello stato d’emergenza», ha scritto il 18 marzo su Questione Giustizia (la rivista online di Magistratura democratica) Ilenia Massa Pinto, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università di Torino.
La nostra Costituzione prevede infatti che le Camere possano deliberare solo «lo stato di guerra» – che deve essere poi formalmente dichiarato dal presidente della Repubblica, in base all’articolo 87 – e conferire al governo «i poteri necessari».
«La dichiarazione dello stato d’emergenza è dunque fondata sulla normativa di rango primario adottata in materia di Protezione civile», ha aggiunto Pinto, riconfermando quanto abbiamo scritto sopra.
È vero che, al di là dell’ipotesi dello «stato di guerra», in base all’articolo 77 della Costituzione «in casi straordinari di necessità e di urgenza» il governo può adottare «provvedimenti provvisori con forza di legge», che devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere. Si tratta dei “decreti legge” di cui si sente spesso parlare.
Questi decreti non hanno a che fare con la dichiarazione dello stato d’emergenza fatto dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio scorso e, anzi, il ricorso a questi strumenti previsti dall’art. 77 cost. è diventato ormai la normalità nell’operato dei diversi governi nelle ultime legislature.
Il verdetto
Secondo Michele Dell’Orco (M5s), in merito alla diffusione del coronavirus in Italia, «dichiarare lo stato di emergenza è in realtà un procedimento standard stabilito dalla Costituzione». Abbiamo verificato e le cose non stanno così.
Lo stato d’emergenza a livello nazionale può essere deliberato dal Consiglio dei ministri in base al Codice della Protezione civile, mentre la Costituzione prevede solo la dichiarazione di «stato di guerra», una cosa ben diversa da quanto deciso dal governo Conte II.
“Pinocchio andante”, dunque, per Dell’Orco.
«Le agenzie di rating per la prima volta, due agenzie di rating, per la prima volta hanno rivisto in positivo le stime sull’Italia. Dal 1989 questa cosa è accaduta tre volte in Italia»
30 ottobre 2024
Fonte:
Porta a Porta – Rai 1