I minori non accompagnati
Infine, nella sua memoria il procuratore generale si è soffermato sui minori non accompagnati a bordo della Open Arms.
Pur riconoscendo una violazione di legge nel non aver consentito lo sbarco dei migranti, e dunque anche dei minori, il procuratore ha osservato che il ricorso non chiarisce l’elemento psicologico del reato. In concreto, il ricorso non spiega perché Salvini avrebbe agito con la consapevolezza di commettere un illecito, e non, invece, nella convinzione – pur discutibile – di adempiere a un dovere istituzionale.
A sostegno di questa lettura, il procuratore generale ha richiamato lo scambio di messaggi tra Salvini e la Presidenza del Consiglio, all’epoca guidata da Giuseppe Conte, dove l’allora ministro dell’Interno esponeva le proprie posizioni, accettando di non opporsi allo sbarco dei minori su richiesta di Conte. Secondo il procuratore, questo comportamento viene interpretato come indicativo dell’assenza di una volontà di trattenere i minori a bordo a titolo di sequestro.
Ricapitolando: la memoria del procuratore generale riconosce che nel caso Open Arms vi fu una violazione di legge, legata in particolare al diritto di asilo, ma ritiene che questa violazione non sia sufficiente a fondare una responsabilità penale. Secondo il procuratore, il ricorso della Procura di Palermo non dimostra il dolo né chiarisce chi, in concreto, fosse titolare degli obblighi giuridici relativi allo sbarco, e richiama inoltre il principio di prevedibilità della norma penale, che impedisce di applicare retroattivamente interpretazioni giurisprudenziali maturate negli anni successivi ai fatti. Per questo motivo la memoria non sostiene, come affermato da Salvini, che non ci sia reato in senso assoluto, ma segnala che, sulla base degli elementi presentati nel ricorso, non vi sono le condizioni giuridiche per affermare la responsabilità penale dell’imputato.