Che cosa prevede la legge sul fine vita del Veneto

Rafforza il ruolo delle cure palliative e istituisce delle commissioni per valutare le richieste. È la quarta regione che legifera sul tema in mancanza di un testo nazionale
ANSA
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A inizio settembre il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi subito”, che definisce le «procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito». Il testo è passato con il voto favorevole di 32 consiglieri, 14 contrari e 5 astenuti.

In aula si è formata una maggioranza trasversale agli schieramenti politici, con il centrodestra che ha avuto un ruolo decisivo: sulla linea aperta da Marina Berlusconi – che da tempo sostiene la legge sul fine vita – Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza ai suoi consiglieri, così come la Lega, mentre i nove consiglieri di Fratelli d’Italia si sono schierati compatti per il “no”. Voto contrario anche dai due consiglieri di “Resistere Veneto”, lista civica guidata dal medico no-vax Riccardo Szumski (radiato dall’albo durante la pandemia) e da Stefano Valdegamberi, ex esponente della Lega ora in Futuro Nazionale.  

Il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare una legge sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Un primo tentativo risale al gennaio 2024 quando la legge, nonostante il supporto dell’allora presidente di regione Luca Zaia, fu bocciata per un solo voto, con l’astensione decisiva di una consigliera del PD. La proposta attuale, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, che si batte per la libertà della ricerca scientifica, è stata sostenuta da 9 mila firme ed è arrivata all’approvazione anche dopo gli emendamenti proposti dalla maggioranza, tra cui dieci a firma del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani (Lega). 

L’obiettivo perseguito dalla legge è «tutelare la dignità della persona e garantire a tutti i veneti il pieno accesso alle cure palliative, assicurando che ogni scelta sia preceduta da valutazioni serie, competenti e consapevoli», si legge sui canali social del presidente di regione. Gli emendamenti hanno riscritto il testo, spiega Stefani, «nel senso del favor vitae  (termine latino che indica il principio etico-giuridico a tutela della vita umana come bene fondamentale, ndr) e nel rispetto del quadro delineato dalla Corte Costituzionale», a tutela della dignità della persona.

Le novità del testo

Il testo, approvato il 2 settembre, non è ancora pubblicamente disponibile ma Pagella Politica ne ha preso visione.

Tra le novità c’è il rafforzamento del ruolo del medico palliativista, ossia lo specialista che si occupa delle cure palliative e della valutazione delle richieste. Le cure palliative sono l’insieme di interventi medici, psicologici e assistenziali che servono a migliorare la qualità della vita dei pazienti con malattie inguaribili o croniche avanzate. Sarà inoltre obbligatorio informare il paziente della possibilità di avvalersi di cure palliative e verrà offerto il servizio di sostegno psicologico «finalizzato a favorire la piena e consapevole valutazione delle alternative al suicidio medicalmente assistito», come si legge nel testo.

Altro punto centrale  è l’istituzione, in ogni Azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS), di una Commissione medica permanente, impegnata a valutare le singole richieste dei pazienti che vogliono accedere alla procedura. Sarà formata da nove componenti con competenze diverse, che presteranno servizio istituzionale su base volontaria e senza «alcuna indennità di carica o di presenza», fermo restando i rimborsi spesa. Se richiesto dall’interessato, alla commissione potrà aggiungersi un medico di fiducia con «funzioni di consulenza nei rapporti con la Commissione stessa», spiega l’articolo 2 del testo. Se la Commissione respinge l’istanza, l’interessato può avanzare una seconda richiesta al cambiare delle sue condizioni cliniche.

I tempi

Un’altra differenza importante rispetto alla proposta originaria riguarda i tempi.

La prima versione fissava termini numerici per i vari passaggi della procedura. Nel testo approvato questi termini sono stati eliminati. La legge non fissa scadenze precise, ma stabilisce che la procedura debba essere avviata «tempestivamente» e svolgersi «senza ingiustificati ritardi», con tempi compatibili con le condizioni cliniche e le esigenze del paziente.

La commissione dovrà verificare che il paziente sia stato informato sulle cure palliative, compresa la sedazione profonda, e sulla possibilità di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari, anche quelli di sostegno vitale. Il suo parere sarà poi sottoposto al Comitato etico competente. Se i requisiti sono rispettati, la commissione stabilirà il farmaco e le modalità per l’autosomministrazione. L’assistenza sarà affidata a personale sanitario disponibile su base volontaria. La procedura sarà gratuita e finanziata con le risorse già disponibili nel bilancio sanitario regionale.

Le reazioni

Sono state dieci ore di «discussione profonda e complessa» che ha «coinvolto le coscienze, prima ancora delle appartenenze politiche», ha commentato Zaia, presidente del Consiglio regionale, a margine della votazione.

Un commento soddisfatto è arrivato anche da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, presente il primo giorno di discussioni: «Dal Veneto arriva finalmente una scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre», ha detto lo storico esponente radicale.

«È una garanzia di effettività di un diritto, un passo in avanti», ha riportato il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Giovanni Manildo. Secondo Manildo, dopo l’approvazione in Veneto il passo successivo deve essere una legge nazionale «perché bisogna assolutamente arrivare a una tutela sempre più effettiva della libertà di queste persone». Sul fronte opposto il senatore Raffaele Speranzon (Fratelli d’Italia) ha espresso rammarico poichè «la disciplina (del suicidio medicalmente assistito, ndr) non dovrebbe essere differenziata da regione a regione», ma crede sia da delegare allo Stato.

In Italia, ad oggi, il quadro giuridico sul suicidio medicalmente assistito deriva principalmente da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019. L’aiuto al suicidio non è punibile quando la persona è affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Nel 2025 la Corte ha chiarito che quest’ultimo requisito può essere soddisfatto anche quando un trattamento di sostegno vitale è ritenuto necessario dai medici, ma il paziente ne rifiuta l’attivazione.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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