L’Italia deve pagare le cure degli italiani nell’incendio di Crans-Montana?

Lo sostiene la Svizzera, che ha chiesto il risarcimento delle spese per alcuni italiani curati in un suo ospedale. Abbiamo provato a fare chiarezza sulla questione
AFP
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Il 29 aprile la presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto sapere che la Repubblica italiana si costituirà parte civile nel processo relativo all’incendio scoppiato al bar “Le Constellation”, nella località svizzera di Crans-Montana. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio scorso, le fiamme hanno provocato 41 morti e 115 feriti, molti dei quali con gravi ustioni. La decisione, si legge in una nota del governo, «è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti». 

Al momento le indagini sull’incendio sono in corso, e riguardano le condizioni di sicurezza del locale, i controlli antincendio e le eventuali responsabilità di gestori e autorità competenti.

A distanza di mesi, alla vicenda penale si è aggiunto un nuovo fronte: quello delle spese sanitarie sostenute in Svizzera per curare alcuni cittadini italiani rimasti feriti. La Svizzera intende recuperare oltre 100 mila franchi svizzeri per le cure prestate a quattro italiani in un suo ospedale. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha precisato che i costi sarebbero addebitati non alle famiglie dei feriti, ma all’istituzione estera competente. Per l’Italia l’interlocutore amministrativo sarebbe il Ministero della Salute, mentre il costo graverebbe sul Servizio sanitario nazionale, attraverso i meccanismi di rimborso tra istituzioni.

La notizia ha provocato una forte reazione del governo italiano: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sui social la richiesta «ignobile» e ha annunciato che l’Italia la respingerà; il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che il nostro Paese non pagherà; l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha ricordato che l’Italia ha curato pazienti svizzeri al Niguarda di Milano e ha partecipato ai soccorsi con un elicottero della protezione civile valdostana.

Al netto della posizione politica del nostro governo, chi deve pagare le cure dei feriti italiani nell’incendio di Crans-Montana? Abbiamo provato a rispondere a questa domanda, leggi alla mano.

Le due posizioni

La posizione italiana ha un fondamento politico e umano evidente. Le fatture arrivano dopo una tragedia che ha coinvolto ragazzi giovanissimi, con ferite gravi e cure lunghe. Inoltre, i fatti sono avvenuti in Svizzera, in un locale sottoposto alla vigilanza delle autorità svizzere, e sono ancora aperti gli accertamenti sulle cause dell’incendio e sulle responsabilità. In questa prospettiva, chiedere all’Italia il rimborso delle cure appare quanto meno inopportuno.

La Svizzera ha richiamato invece il sistema ordinario di coordinamento sanitario: il paziente viene curato dove si trova, poi le spese sono regolate tra l’istituzione del Paese di cura e quella del Paese in cui la persona è assicurata. In sintesi, le spese di cura per i cittadini di uno Stato dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio infortunati in Svizzera, sono gestite nella Confederazione, rimborsate provvisoriamente al fornitore svizzero della prestazione – per esempio l’ospedale – e poi fatturate all’istituzione estera competente, che nel caso italiano è il Servizio sanitario nazionale. La persona interessata riceve la fattura a fini di controllo, mentre il pagamento effettivo segue il canale tra istituzioni. 

In altre parole, per l’Italia chi ha causato o non ha impedito la tragedia deve sopportarne le conseguenze. Per la Svizzera, invece, la responsabilità del pagamento delle cure necessarie va tenuto distinto dalle responsabilità civili e penali.

Perché alla Svizzera si applicano regole europee

La Svizzera non fa parte dell’Unione europea, ma partecipa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con gli Stati membri in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea, che rinvia ad alcuni regolamenti europei. L’accordo sulla libera circolazione è stato approvato nel 1999 ed è entrato in vigore nel 2002, e disciplina la libertà di movimento dei cittadini svizzeri ed europei, garantendo il riconoscimento reciproco dei diplomi scolastici, l’acquisto di immobili e il coordinamento dei servizi di sicurezza sociale.

In concreto, il cittadino dell’Ue, in questo caso italiano, che si trova temporaneamente in Svizzera riceve le cure, ma non secondo le regole del Servizio sanitario italiano, bensì secondo quelle svizzere. Il coordinamento serve poi a stabilire come debbano essere regolati i costi e quale istituzione debba rimborsarli. Dunque, il fornitore svizzero presta le cure, le spese gli sono rimborsate a titolo provvisorio e poi trasmesse all’istituzione estera competente.

Nel caso di Crans-Montana si tratta di cure rese dopo un incidente durante un soggiorno temporaneo. In base al sistema di coordinamento, il paziente riceve in Svizzera le cure medicalmente necessarie e il costo viene poi regolato con l’istituzione competente.

La Tessera europea di assicurazione malattia

La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che in Italia si trova sul retro della tessera sanitaria, è lo strumento pratico attraverso cui il coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale diventa utilizzabile dal cittadino. Come spiega la Commissione europea, si tratta di una tessera gratuita che consente di accedere all’assistenza sanitaria pubblica necessaria durante un soggiorno temporaneo nei Paesi dell’Unione europea, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito, alle stesse condizioni e allo stesso costo previsti per le persone assicurate nel Paese di cura. La TEAM non copre solo le urgenze assolute, ma anche le prestazioni che non possono essere rinviate fino al rientro in Italia.

Anche il Ministero della Salute italiano chiarisce che in un altro Paese dell’Unione europea o nei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio, tra cui la Svizzera, una persona può ricevere cure alle stesse condizioni degli assistiti del servizio sanitario del Paese in cui si trova, grazie ai regolamenti europei di sicurezza sociale. Il ministero distingue in particolare tra assistenza diretta e assistenza indiretta. Nel primo caso il pagamento avviene direttamente da parte del Servizio sanitario nazionale verso il sistema del Paese di cura. Nel secondo caso, invece, il paziente anticipa le spese e chiede poi il rimborso alla ASL competente. Per le cure programmate all’estero valgono regole ulteriori, che possono richiedere autorizzazioni preventive o procedure specifiche.

L’assicurazione svizzera

La Svizzera ha un sistema sanitario diverso da quello italiano. L’assicurazione malattia è obbligatoria per chi vive o lavora in Svizzera ed è prevista dalla Legge federale sull’assicurazione malattie, indicata con l’acronimo LAMal.

Nel coordinamento internazionale entra in gioco anche l’Istituzione comune LAMal. Quando, per esempio, un cittadino italiano iscritto al Servizio sanitario nazionale riceve cure necessarie in Svizzera, l’ospedale svizzero deve comunque essere pagato. A quel punto interviene l’Istituzione comune LAMal, che gestisce il rimborso della prestazione secondo le regole svizzere e poi recupera il costo presso l’istituzione estera competente, attraverso i canali di collegamento tra Stati. In altre parole, fa da ponte amministrativo tra il prestatore svizzero di cure e il sistema sanitario estero. 

Applicato ai fatti di Crans-Montana, questo significa che le prestazioni vengono contabilizzate nel sistema svizzero, il costo passa attraverso l’Istituzione comune LAMal, poi il rimborso viene richiesto da quest’ultima all’istituzione italiana competente, e non al paziente o alla sua famiglia.

Il sistema funziona anche nel caso inverso. Se un cittadino svizzero si trova temporaneamente in Italia e ha bisogno di cure necessarie, viene curato dal sistema italiano e i costi vengono poi regolati con l’istituzione svizzera competente. La stessa Istituzione comune LAMal spiega che le persone con assicurazione malattie svizzera, durante un soggiorno temporaneo in Unione europea, nell’Associazione europea di libero scambio o nel Regno Unito, hanno diritto alle prestazioni in natura per malattia, infortunio o maternità, e che la tessera europea di assicurazione malattia è essenziale per accedere a questo regime.

Solidarietà, indennizzi e fatture ospedaliere

A marzo il Parlamento svizzero ha approvato un contributo una tantum di 50 mila franchi per i feriti ospedalizzati e per i familiari delle persone decedute nell’incendio. Ma le misure di sostegno vanno tenute distinte dalle fatture sanitarie perché questi contributi hanno natura solidaristica, non c’entrano con la fattura sanitaria.

Anche il ruolo del Canton Vallese va tenuto separato dal rimborso delle fatture ospedaliere. Il Cantone ha previsto un aiuto d’urgenza di 10 mila franchi per ogni ferito e per le famiglie delle persone decedute; in seguito, il governo cantonale ha chiesto un credito supplementare per coprire gli aiuti immediati, le spese funerarie e di rimpatrio e il prefinanziamento del contributo federale di solidarietà. Queste misure hanno natura assistenziale e solidaristica: non sono finalizzate a coprire le spese sanitarie, che la Svizzera continua a ricondurre al meccanismo ordinario di coordinamento tra sistemi sanitari e assicurativi.

Chi paga quindi?

In conclusione, quando una persona assicurata in Italia riceve cure necessarie in Svizzera durante un soggiorno temporaneo, la prestazione viene resa secondo il diritto svizzero e poi addebitata all’istituzione italiana competente, il Servizio sanitario nazionale, in base all’Accordo tra Svizzera e Unione europea.

La responsabilità per la tragedia segue un percorso diverso. Se l’inchiesta accerterà che l’incendio è stato provocato da condotte colpose, da violazioni delle regole di sicurezza, da omissioni nei controlli o altro, i soggetti responsabili potranno essere chiamati a risarcire i danni. In quel quadro potranno eventualmente entrare anche i costi sopportati dalle istituzioni sanitarie o dagli assicuratori.

La linea italiana, invece, mira a far prevalere subito questo secondo piano: chi è responsabile della tragedia deve farsi carico anche delle conseguenze sanitarie. Pretendere il rimborso dall’Italia è una scelta umanamente difficile da sostenere. Al riguardo, va richiamato l’articolo 35 del regolamento europeo n. 883 del 2004, secondo cui nel prevedere che «le prestazioni in natura erogate dall’istituzione di uno Stato membro per conto dell’istituzione di un altro Stato membro (…) danno luogo a rimborso integrale», dispone altresì che gli «Stati membri, e le loro autorità competenti, possono (…) rinunciare ad ogni rimborso». In altre parole, il regolamento europeo lascia ai Paesi uno spazio di soluzione politica e amministrativa: la rinuncia non sarebbe l’effetto automatico della protesta italiana, ma può essere l’esito di un accordo o di una scelta concordata tra le autorità competenti.

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