Il 23 aprile diversi esponenti della maggioranza, tra cui la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno accolto con favore le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nicholas Emiliou, sui centri per migranti in Albania. Secondo il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti il parere «dà ragione al governo», mentre Meloni ha parlato di una notizia che «conferma la validità della strada» indicata dall’esecutivo.
In realtà, le cose non stanno esattamente in questo modo. Prima di tutto, la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha ancora emesso una sentenza sul protocollo Italia-Albania, nonostante alcune reazioni politiche abbiano presentato come tale il parere dell’avvocato generale Emiliou. L’avvocato generale è un membro della Corte incaricato di proporre, in piena indipendenza, una soluzione giuridica alla causa. Le sue conclusioni possono orientare il collegio, ma non lo vincolano: saranno i giudici di Lussemburgo a decidere sulla controversia con una sentenza successiva, come loro stessi hanno ricordato proprio nel comunicato stampa relativo alle conclusioni di Emiliou.
Inoltre, il parere dell’avvocato non contiene un’approvazione piena del “modello Albania” voluto dal governo Meloni. Emiliou infatti ha affermato che il protocollo Italia-Albania e la relativa disciplina italiana possono essere compatibili, in linea di principio, con il diritto dell’Unione, ma solo «a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti ai sensi del sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati». Questa condizione rende decisiva la verifica concreta che siano assicurati ai migranti alcuni diritti, come accesso alla difesa, assistenza linguistica, contatti con l’esterno, tutela delle persone vulnerabili, tempestivo controllo giurisdizionale e rapido trasferimento in Italia con rilascio in caso di trattenimento illegittimo.
Insomma, il contenuto del documento pubblicato il 23 aprile è stato spesso semplificato, con risultati che rischiano di essere fuorvianti. Per capire che cosa dice davvero il parere dell’avvocato generale, e perché non equivale a un’assoluta conferma della legittimità dei centri albanesi, bisogna quindi esaminare tre elementi: le domande pregiudiziali poste dalla Corte di cassazione alla Corte di giustizia, il ragionamento seguito dall’avvocato generale e le criticità concrete già emerse nei centri in Albania.
In realtà, le cose non stanno esattamente in questo modo. Prima di tutto, la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha ancora emesso una sentenza sul protocollo Italia-Albania, nonostante alcune reazioni politiche abbiano presentato come tale il parere dell’avvocato generale Emiliou. L’avvocato generale è un membro della Corte incaricato di proporre, in piena indipendenza, una soluzione giuridica alla causa. Le sue conclusioni possono orientare il collegio, ma non lo vincolano: saranno i giudici di Lussemburgo a decidere sulla controversia con una sentenza successiva, come loro stessi hanno ricordato proprio nel comunicato stampa relativo alle conclusioni di Emiliou.
Inoltre, il parere dell’avvocato non contiene un’approvazione piena del “modello Albania” voluto dal governo Meloni. Emiliou infatti ha affermato che il protocollo Italia-Albania e la relativa disciplina italiana possono essere compatibili, in linea di principio, con il diritto dell’Unione, ma solo «a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti ai sensi del sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati». Questa condizione rende decisiva la verifica concreta che siano assicurati ai migranti alcuni diritti, come accesso alla difesa, assistenza linguistica, contatti con l’esterno, tutela delle persone vulnerabili, tempestivo controllo giurisdizionale e rapido trasferimento in Italia con rilascio in caso di trattenimento illegittimo.
Insomma, il contenuto del documento pubblicato il 23 aprile è stato spesso semplificato, con risultati che rischiano di essere fuorvianti. Per capire che cosa dice davvero il parere dell’avvocato generale, e perché non equivale a un’assoluta conferma della legittimità dei centri albanesi, bisogna quindi esaminare tre elementi: le domande pregiudiziali poste dalla Corte di cassazione alla Corte di giustizia, il ragionamento seguito dall’avvocato generale e le criticità concrete già emerse nei centri in Albania.