Il 17 settembre, in un intervento su Il Foglio, l’ex sottosegretario all’Interno e magistrato Alberto Mantovano ha fortemente criticato il referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis e di altre sostanze stupefacenti, definendolo una «frode».
Secondo Mantovano, in base a quanto proposto dal referendum, «non solo chi abbia fumato uno spinello, ma anche chi sia strafatto di cocaina non avrà problemi a porsi alla guida di un veicolo». L’ex politico di Alleanza nazionale e Popolo della libertà ha anche aggiunto: «I promotori del referendum dovranno poi spiegare come mai se vado a cena da amici e bevo un paio di bicchieri di vino non posso rientrare a casa conducendo la mia auto, per via delle pesanti e giustificate sanzioni alla guida in stato di ebbrezza. Se invece sniffo coca non ho problemi». Una critica simile è stata avanzata da altri politici negli ultimi giorni, come Mario Adinolfi, presidente del Popolo della famiglia.
Quesito referendario alla mano, l’accusa di Mantovano è totalmente priva di fondamento, o meglio: una “Panzana pazzesca”, in base al nostro sistema di verdetti per le dichiarazioni dei politici.
Come abbiamo spiegato di recente, il referendum sulla depenalizzazione della coltivazione delle sostanze stupefacenti propone di abrogare tre punti del “Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”, la legislazione di riferimento sulle droghe in Italia, inizialmente promulgata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 e poi modificata più volte da diversi interventi del Parlamento e sentenze della magistratura.
Tra le altre cose, il quesito referendario propone di eliminare, all’articolo 75, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per chi «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» o ne fa «uso personale». Questo non significa assolutamente che, se il referendum dovesse essere approvato, si potrà guidare sotto l’effetto di cocaina o cannabis: questa condotta resta un reato (cioè è sanzionata penalmente). Le norme che puniscono chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (articolo 187 del Codice della strada) non sono toccate dal referendum.
Anche a referendum approvato, chiunque guida «strafatto di cocaina», per usare le parole di Mantovano, rischierà ancora di essere punito (sanzione penale) con una multa da 1.500 a 6 mila euro e con l’arresto da sei mesi a un anno, nonché (sanzione amministrativa, ma diversa da quella di cui si occupa il referendum) con la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Facciamo un esempio concreto. Se, a referendum approvato, una persona venisse scoperta dalle forze dell’ordine in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui la cocaina, non rischierebbe più la sospensione della patente (mentre rischierebbe altre sanzioni, come la sospensione del passaporto). Questa circostanza non si applicherebbe però se questa persona venisse colta alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, per esempio sempre la cocaina. In quel caso rischierebbe la sospensione della patente e altre pene ben più severe (una multa e il carcere).
Prima di concludere, chiariamo che il quesito referendario propone di depenalizzare soltanto la coltivazione di una serie di sostanze stupefacenti, tra cui l’oppio, la cannabis, le foglie di cocaina e i funghi allucinogeni, ma non la loro produzione, raffinazione, estrazione o messa in vendita.
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