Il 7 aprile il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio è intervenuto sulla disciplina che regola la verifica della maggiore età per chi visita siti che presentano contenuti pornografici. Con quattro diverse sentenze – sostanzialmente uguali – il TAR del Lazio ha annullato la parte della delibera con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) estendeva l’obbligo di verifica della maggiore età ai gestori di siti pornografici che hanno sede in altri Stati membri dell’Unione europea. I ricorsi sono stati presentati da quattro società: la Tecom Ltd che si occupa di telecomunicazioni, la società di piattaforme streaming Technius Limited, la Hammy Media Ltd che gestisce un noto sito per adulti e la Aylo Freesites Ltd che si occupa di pornografia online. Tutte queste società hanno la sede in Unione europea, ma fuori dall’Italia.
Il TAR ha riconosciuto che la delibera dell’AGCOM non rispettava la direttiva europea sul commercio elettronico. L’AGCOM, infatti, faceva scattare automaticamente l’obbligo di verifica della maggiore età tre mesi dopo la pubblicazione della lista dei siti interessati. Invece, secondo la procedura prevista dalla direttiva, l’Italia avrebbe dovuto prima chiedere allo Stato membro sede della società di intervenire e, nel caso in cui gli interventi fossero risultati inadeguati, avrebbe dovuto notificare alla Commissione europea e allo Stato membro l’intenzione di adottare provvedimenti.
Solo a queste condizioni, ed esclusivamente per specifici motivi, come l’ordine pubblico (nel cui ambito la direttiva comprende la protezione dei minori), un Paese può imporre restrizioni a una società che ha sede in un altro Stato dell’Unione europea. Ma prima di capire che cosa ha stabilito il TAR, facciamo un passo indietro per capire che cosa dice la normativa italiana in materia di pornografia e di minori.
Il TAR ha riconosciuto che la delibera dell’AGCOM non rispettava la direttiva europea sul commercio elettronico. L’AGCOM, infatti, faceva scattare automaticamente l’obbligo di verifica della maggiore età tre mesi dopo la pubblicazione della lista dei siti interessati. Invece, secondo la procedura prevista dalla direttiva, l’Italia avrebbe dovuto prima chiedere allo Stato membro sede della società di intervenire e, nel caso in cui gli interventi fossero risultati inadeguati, avrebbe dovuto notificare alla Commissione europea e allo Stato membro l’intenzione di adottare provvedimenti.
Solo a queste condizioni, ed esclusivamente per specifici motivi, come l’ordine pubblico (nel cui ambito la direttiva comprende la protezione dei minori), un Paese può imporre restrizioni a una società che ha sede in un altro Stato dell’Unione europea. Ma prima di capire che cosa ha stabilito il TAR, facciamo un passo indietro per capire che cosa dice la normativa italiana in materia di pornografia e di minori.