La verifica dell’età per i siti pornografici è sempre più un pasticcio

Di recente il TAR del Lazio ha annullato una parte delle nuove regole, che per ora potranno essere applicate solo alle piattaforme con sede in Italia
ANSA
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Il 7 aprile il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio è intervenuto sulla disciplina che regola la verifica della maggiore età per chi visita siti che presentano contenuti pornografici. Con quattro diverse sentenze – sostanzialmente uguali – il TAR del Lazio ha annullato la parte della delibera con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) estendeva l’obbligo di verifica della maggiore età ai gestori di siti pornografici che hanno sede in altri Stati membri dell’Unione europea. I ricorsi sono stati presentati da quattro società: la Tecom Ltd che si occupa di telecomunicazioni, la società di piattaforme streaming Technius Limited, la Hammy Media Ltd che gestisce un noto sito per adulti e la Aylo Freesites Ltd che si occupa di pornografia online. Tutte queste società hanno la sede in Unione europea, ma fuori dall’Italia.

Il TAR ha riconosciuto che la delibera dell’AGCOM non rispettava la direttiva europea sul commercio elettronico. L’AGCOM, infatti, faceva scattare automaticamente l’obbligo di verifica della maggiore età tre mesi dopo la pubblicazione della lista dei siti interessati. Invece, secondo la procedura prevista dalla direttiva, l’Italia avrebbe dovuto prima chiedere allo Stato membro sede della società di intervenire e, nel caso in cui gli interventi fossero risultati inadeguati, avrebbe dovuto notificare alla Commissione europea e allo Stato membro l’intenzione di adottare provvedimenti.

Solo a queste condizioni, ed esclusivamente per specifici motivi, come l’ordine pubblico (nel cui ambito la direttiva comprende la protezione dei minori), un Paese può imporre restrizioni a una società che ha sede in un altro Stato dell’Unione europea. Ma prima di capire che cosa ha stabilito il TAR, facciamo un passo indietro per capire che cosa dice la normativa italiana in materia di pornografia e di minori.

La normativa italiana

La stretta italiana sull’accesso dei minorenni ai siti pornografici nasce con il cosiddetto “decreto Caivano”, un provvedimento del governo Meloni dopo alcuni gravi fatti di cronaca avvenuti nell’estate del 2023 a Caivano, nei pressi di Napoli. Il decreto affianca misure per contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile con disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Con la conversione in legge del decreto, a novembre 2023 è stato introdotto l’articolo 13-bis, che vieta ai minori l’accesso a contenuti pornografici e impone ai gestori di siti web e alle piattaforme di condivisione video che diffondono questi contenuti in Italia di verificare la maggiore età degli utenti.

L’idea di fondo è che la protezione dei minori online necessiti di strumenti più incisivi, in una fase in cui anche il diritto europeo – in particolare con il Digital Services Act – richiede misure adeguate per garantire un livello elevato di tutela dei minori sulle piattaforme online. La norma della legge nazionale affida all’AGCOM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di definire le modalità tecniche e di processo del controllo dell’età degli utenti tramite un regolamento attuativo.

Il regolamento dell’AGCOM

Il regolamento attuativo dell’AGCOM è stato approvato con una delibera dell’8 aprile 2025 e contiene le modalità tecniche che i gestori di siti web e di piattaforme che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico devono adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti.

Trattandosi di una disciplina che incide sulla circolazione dei servizi nel mercato interno all’Ue, prima di essere approvato il testo è stato notificato alla Commissione europea secondo la “procedura TRIS”. La funzione della procedura è preventiva: prima che una regolamentazione tecnica nazionale entri in vigore, la Commissione e gli altri Stati membri possono esaminarla e segnalare eventuali criticità rispetto al diritto dell’Unione o al mercato unico.

Il testo della delibera è stato notificato dall’AGCOM alla Commissione il 16 ottobre 2024. Poi, il 28 ottobre 2024 la Commissione ha chiesto chiarimenti e il 15 gennaio 2025 ha inviato un parere circostanziato. Il parere circostanziato ha l’obiettivo di ottenere la modifica del provvedimento proposto, affinché siano eliminati gli ostacoli ravvisati alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione dei servizi. Lo Stato membro interessato deve tener conto del parere circostanziato e rispondere, spiegando gli interventi che intende compiere per conformarsi a esso. Il 24 febbraio 2025 l’AGCOM ha trasmesso alla Commissione una versione modificata tenendo conto delle indicazioni della Commissione stessa.

Uno dei punti su cui la Commissione aveva chiesto chiarimenti riguardava i destinatari della disciplina: quali siti e quali piattaforme sarebbero stati specificamente interessati e secondo quali criteri. Per rispondere a questo rilievo, l’AGCOM ha modificato il testo e ha previsto la pubblicazione di una lista dei soggetti obbligati, compilata e aggiornata dall’Autorità e comunicata alla Commissione Ue, al fine di evitare l’imposizione di obblighi generali e astratti a categorie troppo ampie e indeterminate di prestatori di servizi.

Con una delibera pubblicata il 12 maggio 2025 sono stati previsti i termini per adeguarsi ai sistemi di verifica dell’età: sei mesi, a decorrere dal 12 maggio stesso per i soggetti stabiliti in Italia (termine scaduto il 12 novembre 2025). Per i soggetti non stabiliti in Italia, invece, tre mesi dalla data di pubblicazione della lista dei soggetti che diffondono in Italia contenuti pornografici, come stabilito dall’articolo 1 della delibera. Tale lista è stata pubblicata il 31 ottobre 2025, per cui l’obbligo di verifica è divenuto effettivo dal 1° febbraio 2026. È su questo punto che si è evidenziato il nodo giuridico poi finito davanti al TAR del Lazio.

La decisione del TAR

L’AGCOM, nel recepire il parere della Commissione, ha richiamato la norma della direttiva sul commercio elettronico che disciplina la procedura da seguire nei casi in cui uno Stato membro intende adottare misure restrittive nei confronti di un prestatore di servizi online con sede in un altro Stato membro. Ma secondo il TAR, nonostante tale richiamo, la procedura non è stata effettivamente seguita dall’Autorità: quest’ultima ha fatto scattare automaticamente l’applicazione delle misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri decorsi tre mesi dalla pubblicazione della lista, senza prima confrontarsi con lo Stato coinvolto e senza informare la Commissione europea e lo Stato interessato, come stabilito dalla direttiva. È proprio questo automatismo che il TAR del Lazio ha ritenuto illegittimo.

Dunque, in base alla sentenza del TAR del Lazio, la disciplina italiana sulla verifica dell’età degli utenti di piattaforme online che pubblicano contenuti pornografici è effettiva per gli operatori stabiliti in Italia, mentre non è al momento applicabile ai gestori con sede in altri Paesi dell’Unione europea. Perché l’obbligo possa operare anche verso di loro, occorrerà seguire la procedura prevista dalla direttiva.

Gli aspetti da chiarire

Per quanto riguarda i soggetti che hanno sede fuori dall’Unione europea, la disciplina solleva alcuni dubbi. In una parte della delibera dell’AGCOM sembrano essere inclusi tra quelli tenuti ad adeguarsi dal 12 novembre 2025: si parla infatti di «servizi della società dell’informazione stabiliti in Italia o fuori dell’Unione europea», oltre che di quelli «stabiliti in altri Stati membri». All’articolo 1 della stessa delibera, però, si menzionano espressamente soltanto i soggetti stabiliti in Italia o in un altro Stato membro. A complicare il quadro ci sono poi i chiarimenti pubblicati dall’AGCOM nella pagina dedicata alla “tutela dei minori mediante i sistemi di age verification”, che comprendono anche i soggetti stabiliti in Paesi non membri dell’Unione europea tra quelli tenuti ad adeguarsi alla delibera a partire dal 12 novembre 2025.

Insomma, dopo le sentenze del TAR del Lazio l’obbligo di verifica dell’età si applica al momento solo agli operatori stabiliti in Italia, mentre non può essere applicato in automatico ai gestori che hanno sede in altri Stati dell’Unione europea perché in quel caso va prima seguita la procedura prevista dal diritto europeo. Rimane invece ancora poco chiara la posizione dei soggetti stabiliti fuori dall’Ue, su cui la delibera e i chiarimenti successivi dell’AGCOM non offrono indicazioni del tutto coerenti.

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