La difesa è “sempre legittima”? Non secondo la legge

Meloni e Salvini hanno commentato un caso di cronaca per dimostrare l’efficacia di presunte «nuove norme», ma il codice penale prevede ancora limiti precisi
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Il 5 novembre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social network un fatto di cronaca avvenuto in Veneto due giorni prima. «La difesa è sempre legittima», ha scritto Meloni, condividendo un articolo intitolato: “Rovigo, spara al ladro nella villa ma non è indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa”. 
Anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è intervenuto sullo stesso caso, rilanciando sui social lo stesso articolo. «Un risultato grazie alle norme volute dalla Lega, a tutela dei cittadini perbene. Come sosteniamo da anni, la difesa è sempre legittima», ha aggiunto il segretario della Lega.

A prima vista, chi legge queste affermazioni può pensare che il governo abbia appena approvato nuove regole e che oggi, in Italia, difendersi sia sempre legittimo per legge. Ma se non si separa il piano dell’opinione politica da quello di ciò che la legge effettivamente prevede, le posizioni di Meloni e Salvini rischiano di essere ingannevoli.

Che cosa è successo a Rovigo

Prima di approfondire che cosa dice la legge, vediamo che cosa è successo a Grignano Polesine, in provincia di Rovigo, come ha ricostruito in una nota stampa la Procura di Rovigo. 

La sera del 3 novembre un uomo, mentre si trovava in casa con la moglie, si è trovato davanti una persona con il volto coperto da un passamontagna e armata di due cacciaviti, entrata nell’abitazione molto probabilmente per compiere un furto. Quando l’intruso ha cercato di colpirlo con uno dei cacciaviti, l’uomo ha avvisato ad alta voce che era armato e gli ha intimato di andarsene, poi ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, colpendolo a una parte non vitale.

Secondo la Procura di Rovigo, la reazione dell’uomo rientra nei casi di legittima difesa previsti dal codice penale e per questo, al momento, non risulta indagato.

Le regole sulla legittima difesa

Le regole sulla legittima difesa sono contenute nell’articolo 52 del codice penale. 

In base a questo articolo, «non è punibile chi ha commesso» un reato se è stato «costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». In altre parole, la reazione di chi si difende è lecita solo se c’è un pericolo reale e immediato, e se la risposta è necessaria e proporzionata a quell’aggressione.

Nei casi di “violazione di domicilio”, il rapporto di proporzione tra reazione e aggressione «sussiste sempre» quando una persona, legittimamente presente in casa o nel proprio negozio, usa «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per difendere «la propria o l’altrui incolumità» oppure «i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione».

In concreto, questo significa che la legge presume che la difesa sia proporzionata se chi reagisce lo fa per proteggersi da un’aggressione in corso dentro casa o sul posto di lavoro, ma non se colpisce un ladro in fuga o ormai disarmato.

Le stesse regole «si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale», cioè anche nei negozi o negli uffici.

Infine, la legge stabilisce che «agisce sempre in stato di legittima difesa» chi reagisce per respingere un’intrusione avvenuta «con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

Ricapitolando: il codice penale riconosce che chi reagisce a un’intrusione violenta o minacciosa può trovarsi legittimamente in una condizione di difesa, ma spetta comunque alle autorità giudiziarie verificare che queste circostanze si siano davvero verificate.
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La riforma del 2019

L’attuale governo non ha modificato le norme sulla legittima difesa, come potrebbero lasciare intendere i post di Meloni e Salvini. 

L’articolo 52 del codice penale è stato cambiato nel 2019, durante il primo governo Conte, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. La riforma della legittima difesa, infatti, era una delle promesse contenute nel programma di governo firmato dai due partiti. Con quella riforma sono state introdotte alcune novità, considerate però all’epoca non sostanziali da molti esperti, anche perché le modifiche più rilevanti risalivano già al 2006, quando il secondo governo Berlusconi aveva ampliato i casi in cui la difesa in casa o sul luogo di lavoro si presume proporzionata all’offesa.

La novità più evidente introdotta nel 2019 è l’inserimento dell’avverbio «sempre» nella frase «sussiste il rapporto di proporzione» tra offesa e difesa nei casi di intrusione in casa o sul luogo di lavoro. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma che afferma che «agisce sempre in stato di legittima difesa» chi respinge un’intrusione avvenuta con violenza o con la minaccia di un’arma.

Insomma, la riforma ha voluto rafforzare il principio della presunzione di proporzionalità tra chi si difende e chi aggredisce, ma non ha cancellato le condizioni generali della legittima difesa: deve comunque esserci un pericolo attuale, la reazione deve essere necessaria e non eccessiva, e spetta al giudice verificare se queste circostanze si siano davvero verificate.

Prendiamo il caso di Rovigo: le nuove regole si adattano bene a una situazione come questa, almeno in base alle informazioni finora pubblicamente disponibili. Un uomo è stato aggredito dentro casa da una persona armata e incappucciata, che ha tentato di colpirlo. In un contesto simile, la legge presume che la reazione sia proporzionata e quindi può essere considerata legittima difesa. Ma anche con la formulazione precedente dell’articolo 52, il risultato sarebbe stato probabilmente lo stesso, perché già allora la norma riconosceva la legittimità della difesa in presenza di un’aggressione reale e immediata all’interno dell’abitazione.

Già prima del 2019 ci sono stati casi, anche più gravi di quelli di Rovigo, in cui persone non sono state indagate in un primo momento dopo aver sparato in casa, perché la legge prevedeva già la possibilità di riconoscere la legittima difesa quando l’aggressione era reale, attuale e avvenuta all’interno dell’abitazione.

Perché l’uomo non è indagato

Nella nota stampa, la Procura di Rovigo ha chiarito non solo che la condotta dell’uomo rientra nei casi di legittima difesa previsti dall’articolo 52 del codice penale, ma anche tra quanto stabilito dall’articolo 335 del codice di procedura penale.

Quest’articolo, infatti, stabilisce che il pubblico ministero deve iscrivere una persona nel registro degli indagati solo quando emergono «indizi» concreti «a suo carico». In pratica, non basta che una persona sia coinvolta in un episodio potenzialmente legato a un reato: l’iscrizione avviene solo se ci sono prove che fanno pensare che abbia commesso un illecito. Nel caso di Rovigo, la Procura non ha trovato questi indizi, perché i fatti fanno ritenere che l’uomo abbia agito per difendersi, e per questo al momento non è indagato.

L’articolo 335 del codice di procedura penale non è stato modificato dall’attuale governo, ma dal governo Draghi (sostenuto dalla Lega ma non da Fratelli d’Italia), per effetto di uno decreti legislativi della riforma “Cartabia”, che prende il nome dell’allora ministra della Giustizia, Marta Cartabia. 

Le modifiche introdotte nel 2022 hanno reso più chiaro quando deve scattare l’iscrizione nel registro degli indagati. Nella versione precedente dell’articolo 335 del codice di procedura penale, infatti, si diceva soltanto che il pubblico ministero doveva iscrivere sul registro una persona «dal momento in cui risulta» che il reato le è attribuito, senza spiegare in base a quali elementi. Con la riforma “Cartabia” è stato invece aggiunto il riferimento esplicito agli «indizi a suo carico», per chiarire che l’iscrizione può avvenire solo quando emergono elementi concreti contro una persona, e non in modo automatico per chi è semplicemente coinvolto in un’indagine.

In ogni caso, nella nota stampa la Procura di Rovigo non ha scritto che la mancata iscrizione nel registro degli indagati dell’uomo che ha sparato al suo aggressore sia dovuta né alla riforma del 2019 dell’articolo 52 del codice penale né a quella del 2022 dell’articolo 335 del codice di procedura penale.

Che cosa potrebbe cambiare

Al momento, il governo non ha annunciato l’intenzione di modificare queste regole o ampliare i casi in cui la difesa è ritenuta legittima, per esempio includendo chi reagisce contro un ladro in fuga o disarmato. Le ipotesi di riforma discusse finora riguardano piuttosto la creazione di un percorso diverso nelle indagini per chi si difende – non solo un agente delle forze dell’ordine, ma anche un comune cittadino – in modo da distinguere subito questi episodi dagli altri reati violenti.

Lo scorso giugno, alcuni deputati di Fratelli d’Italia hanno presentato alla Camera una proposta di legge per modificare l’articolo 335 del codice di procedura penale. La proposta prevede che, se il pubblico ministero ritiene possibile una causa di giustificazione, come la legittima difesa, debba prima svolgere accertamenti preliminari entro sette giorni e chiedere l’archiviazione se il fatto risulta lecito, senza aprire un’indagine formale.

Tiriamo le somme

L’espressione «la difesa è sempre legittima» può essere intesa in due modi molto diversi. Come opinione politica o morale, riassume una posizione legittima nel dibattito pubblico: l’idea che chi si difende non debba mai subire conseguenze penali. 

Ma se la frase viene letta in senso fattuale e giuridico, è sbagliata. La legge italiana non considera sempre legittima la difesa: prevede condizioni precise, come l’esistenza di un pericolo reale e attuale, la necessità della reazione e la sua proporzionalità rispetto all’offesa.

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