No, le date del referendum non cambieranno

Che cosa dice l’ultima ordinanza della Corte di Cassazione, contro cui non ci sarà un ricorso
Ansa
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Venerdì 6 febbraio le speranze del “Comitato dei 15 cittadini” – a sostegno del No nel referendum sulla magistratura – di fare slittare la consultazione referendaria si sono rianimate, anche se per poco. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha infatti accolto la loro richiesta di consultazione popolare e modificato il quesito referendario. Ma il governo ha ribadito il giorno successivo che le date saranno il 22 e 23 marzo. Il comitato ha annunciato che non presenterà un nuovo ricorso, dunque un rinvio al momento non è possibile.

Riavvolgiamo il nastro. La partita sembrava ormai chiusa in seguito alla sentenza del TAR del Lazio che, il 27 gennaio, aveva rigettato il ricorso con cui lo stesso comitato chiedeva l’annullamento della delibera del Consiglio dei ministri e del decreto del presidente della Repubblica che avevano individuato le date del referendum nel fine settimana del 22 e 23 marzo (abbiamo spiegato quel provvedimento in una puntata di Sentenze, il podcast giudiziario di Pagella Politica).
Il Comitato dei 15 cittadini si era rivolto al TAR lamentando una violazione procedurale. Secondo i ricorrenti, la delibera del Consiglio dei ministri (12 gennaio) e il successivo decreto del presidente della Repubblica (13 gennaio) sarebbero stati emessi troppo presto. Non erano infatti ancora trascorsi i tre mesi stabiliti dalla legge entro i quali il comitato poteva raccogliere le 500 mila firme necessarie per presentare la propria proposta referendaria. In questo modo, il governo avrebbe impedito al comitato di depositare la propria richiesta di referendum.

Ma il TAR aveva rigettato il ricorso e aveva chiarito che il procedimento referendario era già incardinato in seguito alle richieste presentate da quattro diversi gruppi di parlamentari. Queste richieste erano già state dichiarate ammissibili dall’Ufficio centrale per il referendum il 18 novembre 2025. Quindi, secondo il TAR, la presentazione di una successiva proposta referendaria, come quella del Comitato dei 15 cittadini, non avrebbe potuto in alcun modo incidere sul procedimento. L’oggetto del referendum era infatti lo stesso (cioè la legge di riforma costituzionale) e anche il quesito non sarebbe cambiato, dal momento che è prestabilito dalla legge (su questo torneremo a breve).

Il TAR aveva quindi concluso che l’unico effetto giuridico dell’istanza referendaria del Comitato dei 15 cittadini sarebbe stato quello di consentire ai promotori di ottenere il rimborso previsto in questi casi, che è di un euro per ogni firma raccolta. La sentenza del TAR era stata pubblicata il 28 gennaio e lo stesso giorno il comitato aveva depositato presso l’Ufficio centrale per il referendum 546.463 firme raccolte a sostegno della propria richiesta.

Poi è arrivato il piccolo colpo di scena recente. Venerdì 6 febbraio l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, con un’ordinanza piuttosto articolata (di 38 pagine, mentre l’ordinanza del 18 novembre 2025, relativa alle quattro istanze dei parlamentari, ne occupava solo 5) non si è limitato solo ad ammettere la richiesta di referendum del comitato, ma ha modificato anche il quesito, accogliendo quello proposto dal comitato.

Il quesito sarà, dunque, il seguente: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?».

Prima di formulare il nuovo quesito, però, i giudici dell’Ufficio centrale per il referendum si sono concessi anche una critica al TAR del Lazio, colpevole, secondo loro, di essere uscito dai confini della propria giurisdizione invadendo quella dell’Ufficio. Il motivo è che il TAR si è espresso sull’ammissibilità della richiesta di referendum del Comitato dei 15 cittadini.

Gli oppositori della riforma costituzionale hanno sperato che il cambiamento del quesito referendario comportasse anche il rinvio della consultazione popolare, perché, secondo loro, sarebbe stato necessario riavviare il procedimento di indizione del referendum.

Ma il 7 febbraio, cioè il giorno dopo l’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Consiglio dei ministri ha deliberato di confermare le date del 22 e 23 marzo, limitandosi solo a recepire il nuovo testo del quesito referendario. Lo stesso giorno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che ha ufficializzato le date e il quesito individuati dal Consiglio dei ministri. E in effetti la decisione del governo di tenere ferme le date della consultazione trova un appiglio nella motivazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum.

Per prima cosa, i giudici dell’Ufficio centrale per il referendum hanno chiarito che le loro ordinanze sono definitive, cioè non possono essere impugnate. Nemmeno l’ufficio stesso può modificarle. Così, anche l’ordinanza già emessa il 18 novembre 2025 – con la quale l’ufficio aveva ammesso le richieste di referendum presentate dai parlamentari – resta pienamente valida ed efficace.

L’unica eccezione a questa regola generale riguarda la sola formulazione del quesito referendario, unico aspetto che può essere modificato.

Infatti, l’ordinanza ricorda che, secondo la Costituzione, sono garantiti tre mesi dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» di una legge costituzionale o di riforma costituzionale perché chi può farlo (un quinto dei parlamentari di ciascuna Camera, cinque Consigli regionali o 500 mila cittadini) possa chiedere che quella legge sia sottoposta a referendum (sempre che sia stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi di ciascuna Camera in seconda lettura). Se una richiesta di referendum è presentata entro il termine dei tre mesi, l’Ufficio centrale deve comunque esaminarla e pronunciarsi con un’ordinanza, anche se in precedenza sono già state ammesse altre richieste. Per di più, secondo i giudici, la richiesta presentata dal comitato ha anche maggior valore di quella dei parlamentari, in quanto diretta espressione della volontà degli elettori.

Nell’esaminare questa richiesta, la legge impone all’ufficio di valutare anche il quesito referendario. È vero che questo è prestabilito dalla legge, ma – osservano i giudici – le formulazioni alternative indicate dalla disciplina legislativa sono due: una dedicata alle leggi costituzionali e una per le leggi di riforma della costituzione. In questo caso, il quesito precedentemente scelto dall’ufficio era quello previsto per le leggi costituzionali, nonostante il referendum riguardi una riforma costituzionale. Per questo motivo, l’ufficio ha ritenuto opportuno rettificarlo (la differenza sostanziale è che vengono menzionati specificamente gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma).

In definitiva, l’Ufficio centrale per il referendum ha confermato la validità della sua precedente ordinanza del 18 novembre 2025, mutandone solo parzialmente il contenuto, con riferimento alla formulazione del quesito. Tanto è bastato al governo per deliberare di tenere ferme le date referendarie già individuate nel 22 e 23 marzo, limitandosi a recepire il cambiamento della formulazione del quesito da sottoporre agli elettori.

Il 10 febbraio il Comitato dei 15 cittadini ha fatto sapere che non farà ricorso al TAR del Lazio per chiedere di nuovo il rinvio delle date del referendum, che a questo punto rimangono quelle del 22 e del 23 marzo.

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