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Un arresto su 5 si poteva evitare, con il senno di poi

| 23 giugno 2021
La dichiarazione
«Almeno il 20% degli arresti, secondo una valutazione ex post, non avrebbe dovuto essere disposto. Su 50 mila arresti l’anno fa 10 mila persone. Di fronte a questi numeri quante azioni disciplinari finite con sanzione (bastano le dita di una mano)?»
Fonte: Twitter | 16 giugno 2021
Ansa
Ansa
Verdetto sintetico
Vero
Il 16 giugno il deputato di Azione Enrico Costa ha scritto su Twitter che almeno il 20 per cento degli arresti effettuati in Italia «non avrebbe dovuto essere disposto» e che per contare le azioni disciplinari per gli errori dei magistrati «bastano le dita di una mano».

Abbiamo verificato e l’ex ministro per gli Affari Regionali ha ragione.

«Arresti», in che senso?

Il termine «arresti» può avere più significati. Si parla di arresto sia relativamente alla misura pre-cautelare dell’arresto (per capirci, quando la polizia coglie il criminale in flagranza di reato e lo porta direttamente in caserma), sia relativamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per chiarire il dubbio abbiamo direttamente contattato Costa, il quale ha precisato meglio la sua affermazione, specificando che intendeva fare riferimento alle misure cautelari.

Nell’ordinamento italiano le misure cautelari sono provvedimenti richiesti dal pubblico ministero (Pm) e disposti dall’Autorità giudiziaria qualora sussistano alcune condizioni previste dal codice di procedura penale. In particolare – come abbiamo scritto ancora di recente – devono esserci gravi indizi di colpevolezza da un lato e un pericolo (di fuga, inquinamento delle prove o di commissione di altri reati) nel lasciare in libertà l’indagato dall’altro. Non tutti per i reati è possibile disporre le misure cautelari. Queste possono poi essere “personali”, cioè limitano alcune libertà delle persone (es. custodia in carcere o ai domiciliari) o ne interdicono alcune facoltà (es. divieto di espatrio), o “reali”, cioè impediscono di disporre di determinati beni o cose (es. sequestro di un bene).

Costa sta facendo riferimento alle misure cautelari personali e, in particolare agli arresti domiciliari (con e senza braccialetto) e alla custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura.

Andiamo allora a vedere i numeri relativi a queste misure, contenute nella relazione annuale che il Ministero della Giustizia presenta al Parlamento, proprio sul tema delle misure cautelari.

Quanti sono gli arresti in Italia

Dalla relazione al Parlamento relativa al 2020, pubblicata ad aprile 2021, risulta che sono state emesse circa 82 mila misure cautelari. Di queste, le custodie cautelari in carcere sono state circa 25 mila mentre gli arresti domiciliari (con e senza braccialetto elettronico) circa 22 mila. Queste due voci assieme costituiscono circa il 57 per cento del totale delle misure cautelari disposte nel 2020.

Nel 2019 arresti domiciliari e custodia in carcere assieme avevano costituito circa il 58 per cento delle misure cautelari, mentre nel 2018 tale percentuale era stata del 64 per cento e nel 2017 tale valore si assestava sul 67 per cento circa.

Negli anni presi in considerazione la somma di arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere o nei luoghi di cura è sempre stata attorno a 50 mila. Su questo primo punto Costa ha dunque ragione.

Quanti sono gli arresti che non andavano disposti

Il rapporto presenta anche una sezione di analisi delle misure per tipologia, in relazione alla conclusione del processo. Tale sezione prende in considerazione le misure emesse nel 2020 nell’ambito di procedimenti penali definiti anch’essi nel 2020. In totale stiamo parlando di un sottoinsieme pari a circa 31 mila misure cautelari.

Prendendo in considerazione soltanto arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luoghi di cura, abbiamo poco meno di 19 mila misure cautelari sulle 31 mila totali: circa 10 mila arresti domiciliari, circa 8.700 custodie cautelari in carcere, poco più di 100 custodie cautelari in luoghi di cura. Complessivamente, le misure cautelari in esame applicate nell’ambito di procedimenti definiti nel 2020 e concluse con l’assoluzione o un altro tipo di sentenza diverso dalla condanna (misure di proscioglimento a vario titolo) sono quasi 1.700. I risultati sono riassunti nella Tabella 1.
Tabella 1. Arresti domiciliari e custodie cautelari emesse nel 2020 relative a procedimenti definiti nel 2020 – Fonte: elaborazione di Pagella Politica su dati del Ministero della Giustizia
Tabella 1. Arresti domiciliari e custodie cautelari emesse nel 2020 relative a procedimenti definiti nel 2020 – Fonte: elaborazione di Pagella Politica su dati del Ministero della Giustizia
A queste circa 1.700 misure cautelari connesse a procedimenti conclusi con assoluzione o altro tipo di proscioglimento vanno poi sommate anche le circa 1.900 misure correlate a condanne a cui è stata applicata “la condizionale” (cioè la sospensione condizionale della pena, quel meccanismo previsto dalla legge per cui in caso di condanne inferiori a certe soglie – tipicamente 2 anni – il giudice può decidere di sospendere la punizione e non mandare in carcere il condannato). Secondo l’articolo 275, comma 2-bis del codice di procedura penale infatti, le misure cautelari del carcere o degli arresti domiciliari non possono essere applicate nei casi in cui il giudice dia la condizionale.

Sommando quindi i casi di sospensione condizionale e quelli di proscioglimento si arriva a circa 3.600 misure, circa il 19 per cento delle misure totali – percentuale arrotondata al 20 per cento da Costa.

Precisiamo però che sostenere che queste misure «non sarebbero dovute essere applicate» è in un certo senso una forzatura: è infatti facile giudicare col senno di poi, ma in concreto è possibile che gli elementi noti in una certa fase del processo possano spingere il giudice a determinate decisioni, che poi vengono modificate nelle fasi successive. Ad esempio, è possibile che il giudice ritenga ci siano esigenze cautelari tali da dover disporre gli arresti domiciliari all’inizio del processo, ma giunto alla fine stabilisca una pena sufficientemente bassa da poter applicare la condizionale.

Quante sono le azioni disciplinari contro i giudici

Il rapporto del Ministero della Giustizia contiene anche le azioni disciplinari intraprese contro i giudici che hanno sbagliato ad applicare le misure cautelari.

Come abbiamo visto, nel 2020 sono state poco meno di 3.600 le misure di custodia cautelare, correlate a procedimenti definiti nello stesso anno, concluse con l’assoluzione, il proscioglimento a vario titolo o la sospensione condizionale della pena. Il numero di azioni disciplinari intrapreso nel 2020 risulta infinitesimale rispetto ai 3.600 casi circa in cui non sussistevano le ragioni per disporre una misura cautelare.

Lo scorso anno sono stati intrapresi infatti soltanto 21 procedimenti disciplinari, e tutti per iniziativa del Ministro della Giustizia mentre nessuno è stato intrapreso dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Alla fine del 2020 risultano ancora aperti 25 provvedimenti disciplinari, e negli anni dal 2018 al 2020, su 61 procedimenti disciplinari aperti (quattro dalla Procura generale della Cassazione, 57 dal Ministero della Giustizia), soltanto quattro si sono conclusi con una censura e nessuno con un ammonimento (Tabella 2).
Tabella 2. Azioni di accertamento degli errori di applicazione delle misure cautelari – Fonte: Ministero della Giustizia
Tabella 2. Azioni di accertamento degli errori di applicazione delle misure cautelari – Fonte: Ministero della Giustizia
Sul punto Costa ha dunque ragione: i procedimenti che si concludono con una sanzione si contano sulle dita di una mano.

Il verdetto

Il deputato di Azione Enrico Costa ha affermato che su circa 50 mila arresti che avvengono ogni anno in Italia, il 20 per cento «non avrebbe dovuto essere disposto». Costa ha inoltre affermato che le sanzioni disciplinari per i magistrati che sbagliano nell’applicare le misure cautelari si contano sulle «dita di una mano».

Abbiamo verificato e Costa ha ragione sul numero di arresti, se consideriamo gli arresti domiciliari, le custodie cautelari in carcere e quelle presso i luoghi di cura. L’ex ministro ha ragione anche sul numero di arresti che – col senno di poi – non sarebbero dovuti avvenire: la percentuale di misure cautelari connesse a procedimenti definiti e conclusi con assoluzione o proscioglimento a vario titolo o sospensione condizionale della pena è pari al 20 per cento circa.

Costa ha ragione anche quando afferma che i procedimenti di accertamento delle responsabilità dei magistrati culminati in sanzioni si contano sulle dita di una mano. Nel 2020 le procedure di accertamento aperte nei confronti dell’operato dei magistrati sono state appena 21, tutte di iniziativa del ministro della Giustizia. Per quanto riguarda gli anni dal 2018 al 2020, risultano soltanto 61 procedure di accertamento e, di queste, soltanto quattro hanno portato ad una censura mentre nessuna all’ammonizione.

In conclusione, Costa si merita un “Vero”.

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