Aggiornamento 29 settembre 2020 – Nella sezione dedicata agli altri Paesi in cui la Convenzione di Faro è in vigore da anni, abbiamo aggiunto le testimonianze relative a Norvegia e Finlandia.

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Il 23 settembre la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la Convenzione di Faro, dal nome della città portoghese in cui è stata siglata nel 2005. La Convenzione riguarda il tema del patrimonio culturale e della sua eredità.

L’Italia aveva già firmato il documento nel febbraio 2013, ma per la sua entrata in vigore, prevista per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mancava ancora la ratifica del Parlamento. La convenzione è stata promossa dal Consiglio d’Europa, un’istituzione europea ma non dell’Unione europea, ne fanno parte ad esempio anche Russia e Turchia.

Dopo l’approvazione a Montecitorio, diversi esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega, inclusi i rispettivi leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si sono scagliati contro questa convenzione, sostenendo che si tratti di una «resa culturale» e che ci sia «il rischio di dover censurare statue e opere d’arte», in quanto potrebbero «confliggere con la “sensibilità” di altre culture, vedi quella islamica».

Questa interpretazione è stata ripresa anche da diverse testate, come il Giornale, Libero e il Tempo, che hanno paventato il rischio di dover coprire monumenti per non offendere i musulmani.

Abbiamo verificato e questa posizione risulta priva di fondamento. Prima di passare all’analisi vera e propria però andiamo a vedere quali sono le sue basi fattuali.

Quali sono gli articoli incriminati

Gli articoli della Convenzione di Faro – il cui nome ufficiale è “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società” – contestati dalla destra sono in particolare due.

Il primo è l’articolo 4c, dove viene previsto che «l’esercizio del diritto all’eredità culturale [definita all’articolo 2 come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione» n.d.r.] può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà», che secondo l’opposizione potrebbe portare alla censura di opere d’arte (in nome degli «altrui diritti e libertà»).

L’altro è l’articolo 7b, dove si dispone che siano stabiliti dei «procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse». Qui il timore è che un cittadino di religione islamica che si senta offeso, per esempio, da un dipinto rinascimentale che ritrae Maometto all’inferno – ad esempio quello di Giovanni da Modena nella basilica di San Petronio a Bologna – possa in qualche modo attivare queste procedure di conciliazione, di nuovo con esiti di carattere censorio.

La posizione di governo ed esperti

A queste prese di posizione molto dure ha replicato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini (Pd), in un’intervista al Corriere della Sera del 24 settembre. Franceschini in particolare ha detto che «nessuna censura è perpetrabile nel nome di questo atto, che mira piuttosto alla maggiore condivisione possibile di quanto abbiamo ereditato dalle civiltà che ci hanno preceduto». Le limitazioni previste dall’articolo 4c, secondo il ministro, hanno più a che fare con casi come quello della pandemia di Covid-19 in corso, in cui i musei e le gallerie sono state chiuse a tutela della salute pubblica.

Secondo fonti di stampa, anche gli esperti ritengono che non ci siano rischi di censura dalla ratifica della Convenzione di Faro e il Fai – il Fondo ambiente italiano, fondazione senza scopo di lucro che dal 1975 si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e naturale italiano – ha accolto la notizia della ratifica con grande entusiasmo, senza sollevare timori in proposito.

La nota esplicativa della Convenzione

Al di là del parere degli esperti, il Consiglio d’Europa affianca al testo della Convenzione anche una nota esplicativa. Qui, nella nota preliminare, si legge per prima cosa che «nessuna disposizione della presente Convenzione può garantire diritti agli individui tramite la mera ratifica, senza azioni legislative da parte dei singoli Stati». Questa è una tipicità delle “Convenzioni quadro”, che non impongono obblighi agli Stati ma danno un quadro generale e suggeriscono possibili aree di intervento.

Dunque il timore che un cittadino di religione islamica possa rivendicare un qualche diritto a oscurare le nudità di un’opera d’arte – o la presenza di Maometto all’inferno, come nell’esempio sopra citato –, solo perché l’Italia ha ratificato la Convenzione di Faro, è infondato. Il Parlamento deve infatti approvare apposite leggi per garantire ai cittadini particolari “diritti” legati alla convenzione.

Ma andiamo oltre e vediamo in che modo viene spiegato in particolare il contestato articolo 4b, quello circa le limitazioni possibili al diritto all’eredità culturale.

Nella nota esplicativa si legge che questo articolo va interpretato alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ad esempio, prosegue la nota esplicativa, le considerazioni di interesse pubblico devono essere bilanciate con la necessità di proteggere il diritto alla proprietà privata.

Nella Convenzione sui diritti umani e le libertà fondamentali poi, per quanto riguarda la libertà di religione, si legge (art. 9 co. 2) che questa può essere limitata per legge nell’interesse della pubblica sicurezza, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Di nuovo sembra quindi improbabile che il diritto fondamentale alla libertà religiosa, alla luce dei suoi limiti, possa essere invocato per censurare un’opera d’arte.

Che cosa è successo negli altri Paesi

Per verificare gli eventuali rischi di questa Convenzione – al di là di quelle che possono essere le interpretazioni del testo o dei contenuti della nota esplicativa – abbiamo deciso di andare a vedere che cosa è successo in quei Paesi che hanno già adottato la Convenzione di Faro in passato.

L’Italia è stata il ventesimo Stato del Consiglio d’Europa a ratificare la Convenzione di Faro: 19 Paesi europei lo avevano già fatto.

Per capire qual è la situazione negli altri Stati, abbiamo contattato i nostri colleghi di alcuni di questi Stati. Ecco che cosa ci hanno risposto da Serbia, Ungheria, Austria, Norvegia e Finlandia.

Serbia

In Serbia la Convenzione di Faro è entrata in vigore nel 2011. Il Paese, come noto, ha un recente passato che lo rende potenzialmente molto sensibile alla questione delle eredità culturali contese o comunque non condivise.

I nostri colleghi della testata di fact-checking Istinomer ci hanno riferito che in tutti gli anni in cui la Convenzione è stata in vigore è stata raramente menzionata dai media, o nel dibattito pubblico in generale, e sicuramente non c’è mai stata alcuna importante controversia pubblica in proposito.

Ungheria

In Ungheria la Convenzione di Faro è entrata in vigore nel 2013, quando già era primo ministro Viktor Orbán. Il governo ungherese era, ed è, espressione di forze politiche nazionaliste molto attente alla questione dell’identità culturale del Paese. Sembra quindi improbabile che abbia aderito a una convenzione che crea il rischio di dover censurare opere d’arte nazionali per non urtare la sensibilità delle minoranze.

Abbiamo chiesto a Sandor Lederer, cofondatore e direttore di K-Monitor, un’organizzazione ungherese che si batte contro la corruzione e per una maggiore trasparenza delle istituzioni, se nel suo Paese ci siano stati casi di statue velate o, in generale, di applicazioni controverse della Convenzione. Ci ha risposto che non ha mai assistito a casi del genere.

Austria

L’Austria ha ratificato la Convenzione di Faro nel 2015. Come ci hanno riferito i nostri colleghi fact-checker di Fakt ist Fakt, non gli risulta che questo tema abbia mai suscitato discussioni. È probabile quindi che non ci siano mai stati casi in cui la sua applicazione ha portato a risultati controversi.

Norvegia

In Norvegia la Convenzione di Faro è in vigore dal 2011. Come ci ha riferito il nostro collega Øyvind Bye Skille, dell’organizzazione di fact-checking Faktisk, la Convenzione non è mai stata associata a episodi controversi. Le rare menzioni che ci sono di questo trattato nelle notizie norvegesi hanno a che fare con la rivendicazione del principio – stabilito dalla Convenzione – di garantire alle persone un maggior coinvolgimento nella gestione del patrimonio culturale, ad esempio, per decidere che cosa fare di edifici dall’elevato valore artistico se danneggiati. Un caso del genere è si è verificato relativamente a un edificio governativo di Oslo, colpito dall’attentato terroristico del 2011 di Anders Breivik, che ospita un murales di Picasso.

Finlandia

In Finlandia la Convenzione è in vigore dal 2018. Secondo quanto ci ha detto la nostra collega Petra Piitulainen-Ramsay, dell’organizzazione di fact-checking Faktabaari, la sua approvazione non ha destato particolare interesse nel Paese e da allora non è mai stata oggetto di discussione. Al massimo è stata invocata da alcune persone – ma, come abbiamo visto, la Convenzione non è di per sé in grado di creare diritti in capo agli individui – che volevano salvare un piccolo aeroporto fuori Helsinki.

In conclusione

Il 23 settembre l’Italia ha ratificato la Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale. Le opposizioni, in particolare Lega e Fratelli d’Italia, insieme ad alcune testate, hanno sostenuto che questa Convenzione – in particolare gli articoli 4c e 7b – comporti il rischio che in Italia alcune opere d’arte vengano censurate e coperte per non offendere la sensibilità delle minoranze, ad esempio quella musulmana.

Questa posizione come abbiamo visto è priva di fondamento.

Il ministro dei Beni culturali ha dato le sue rassicurazioni sul punto e anche tra gli esperti non risulta ci siano particolari preoccupazioni. Al di là di questo, la nota esplicativa che accompagna la Convenzione sembra abbastanza chiara nell’escludere che tramite la ratifica vengano attribuiti dei diritti agli individui (ad esempio, chiedere che una certa statua venga velata). Inoltre l’interpretazione dell’articolo 4c, anche alla luce della Convenzione sui diritti umani e le libertà fondamentali che prevede dei limiti per la libertà religiosa, sembra in grado di smentire le ricostruzioni allarmistiche dei partiti di destra.

Ma, anche al di là delle interpretazioni o del parere delle istituzioni e degli esperti, abbiamo raccolto testimonianze da cinque Paesi che applicano la Convenzione rispettivamente da diversi anni, e in tutti i casi ci è stato confermato che l’applicazione della Convenzione stessa non ha mai portato a esiti controversi come la censura di opere d’arte. Sottolineiamo inoltre che alcuni di questi Paesi – in particolare l’Ungheria – hanno situazioni politiche tali da rendere improbabile che i rispettivi governi abbiano voluto correre il rischio di dover censurare il patrimonio artistico del proprio Paese per accontentare le minoranze.

In conclusione possiamo quindi dire che dalla ratifica della Convenzione di Faro non discende alcun pericolo che le opere d’arte del patrimonio culturale italiano possano essere velate o censurate per non offendere la sensibilità di minoranze etniche, religiose o di altro genere.