Davvero il governo vuole istituire una sorta di “Grande fratello”?

Lo sostengono le opposizioni per un provvedimento su intelligenza artificiale e attività di polizia, che autorizza in alcuni casi l’uso del riconoscimento facciale
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Nella serata di mercoledì 29 luglio diversi esponenti delle opposizioni hanno accusato il governo Meloni di voler istituire in Italia una specie di “Grande fratello”, autorizzando l’uso di meccanismi di riconoscimento facciale con l’intelligenza artificiale per l’attività di polizia. «Da Fratelli d’Italia a Grande Fratello d’Italia è un attimo: il governo Meloni ha predisposto un decreto legislativo che prevede l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per attività di polizia incluso ovviamente il  riconoscimento facciale», ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi in una nota alla stampa. «Il via libera in Commissione al Senato allo schema di decreto legislativo sull’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, che prevede tra l’altro il riconoscimento facciale, apre questioni gravissime per la tutela delle libertà fondamentali», ha dichiarato invece il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Secondo Bonelli, «che si usi la tecnologia per individuare e fermare i criminali è positivo, ma che si utilizzi l’intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa dei cittadini che partecipano a eventi politici è totalmente inaccettabile». 

Ma a quale provvedimento fanno riferimento gli esponenti delle opposizioni? Davvero il governo vuole autorizzare l’uso dell’intelligenza artificiale per fare profilazione di massa delle persone? 

Di che cosa stiamo parlando

Magi e Bonelli hanno fatto riferimento a un decreto legislativo approvato dal governo in esame preliminare lo scorso 10 giugno. Il decreto legislativo in questione è uno dei provvedimenti per adeguare le norme nazionali al cosiddetto “AI Act”, il regolamento europeo entrato in vigore nel 2024 e che ha introdotto per la prima volta un sistema di regole comuni sull’uso dell’intelligenza artificiale. Il decreto legislativo contiene però anche norme per attuare la legge delega sull’intelligenza artificiale approvata dal Parlamento a settembre 2025. Una legge delega è una legge con cui il Parlamento affida al governo il compito di regolare una determinata materia attraverso una serie di decreti legislativi. Nello specifico, la legge delega sull’intelligenza artificiale ha dato al governo 12 mesi di tempo per approvare i decreti legislativi per attuarla, quindi fino a ottobre di quest’anno. 

Il decreto legislativo criticato dalle opposizioni serve ad attuare in particolare quanto previsto da un punto dell’articolo 24 della legge delega, che affida al governo il compito di introdurre «un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia». Come anticipato, il decreto legislativo per raggiungere questo obiettivo è stato approvato solo in via preliminare dal governo. Prima che il governo lo approvi definitivamente, il testo deve ottenere il via libera da parte delle commissioni parlamentari competenti. Solo dopo questo passaggio le norme sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia entreranno ufficialmente in vigore. 

Ieri, nel frattempo, il presidente della Commissione Politiche dell’Ue Giulio Terzi di Sant’Agata (Fratelli d’Italia) ha annunciato l’ok al testo da parte della sua commissione. La decisione ha scatenato le critiche delle opposizioni, sia per i contenuti del decreto-legislativo sia per il fatto che, a detta loro, il governo vorrebbe accelerare l’approvazione del provvedimento su cui non è necessario il via libera delle aule di Camera e Senato, ma solo delle commissioni. 

Il riconoscimento facciale in tempo reale

Veniamo ora ai punti più dibattuti del decreto legislativo. Le norme che riguardano l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia si trovano agli articoli 8 e 10 del provvedimento.

L’articolo 8 stabilisce quando e come le forze di polizia possono usare l’intelligenza artificiale per riconoscere una persona tramite volto o altri dati biometrici, in tempo reale, nei luoghi pubblici, per esempio durante una manifestazione. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale prevede il divieto dell’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, salvo che non servano per «la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica delle persone», oppure per la «localizzazione o l’identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato».

L’articolo 8 del decreto legislativo rientra dunque nell’ambito delle norme previsti del regolamento europeo. Stando a quanto si legge nel dossier del Parlamento, che riassume i contenuti del decreto, i sistemi di riconoscimento facciale non potranno controllare indiscriminatamente tutta la popolazione, ma serviranno a confermare l’identità o cercare persone specifiche, già individuate o comunque individuabili dalla polizia attraverso propri archivi. L’uso di questa tecnologia deve comunque essere autorizzato dal pubblico ministero, su richiesta dei responsabili delle forze di polizia e la richiesta deve indicare lo scopo, la durata, il luogo, le persone ricercate, le banche dati e le tecnologie utilizzate. In più, il decreto stabilisce che l’attività di riconoscimento non può durare più di 15 giorni e deve essere valutata comunque la gravità del pericolo e l’impatto sui diritti delle persone. Nei casi urgenti, la polizia può iniziare subito l’attività di riconoscimento facciale, ma deve informare il pubblico ministero e chiedere l’autorizzazione entro 24 ore. A sua volta, il pubblico ministero deve dare o meno il via libera nelle 24 ore successive. Se le regole non vengono rispettate o l’autorizzazione viene negata, il sistema deve essere fermato immediatamente, i dati raccolti devono essere cancellati e i risultati non possono essere utilizzati. 

Il riconoscimento ex post

L’articolo 10 regola invece l’uso del riconoscimento facciale applicato alle registrazioni di telecamere esterne di un edificio, ma solo dopo che è stato commesso un reato o un’azione presunta tale. Anche in questo caso, il decreto stabilisce che il riconoscimento facciale può essere usato nei luoghi o durante gli eventi in cui esistono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, a condizione che la videosorveglianza sia già consentita dalla legge.

Il riconoscimento facciale può essere attivato soltanto dopo un reato, anche solo tentato; per identificare persone già sospettate sulla base di elementi concreti e verificabili; e sotto la responsabilità di un ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Non è consentito controllare o identificare tutte le persone presenti, e l’utilizzo deve essere mirato e collegato a uno specifico reato o procedimento penale. Nei luoghi o negli eventi interessati, i dati biometrici dei volti possono essere temporaneamente associati ai dati ricavati dai titoli di accesso, come il nome e l’eventuale numero del posto. Se viene commesso un reato, i dati del volto del sospettato possono essere confrontati con quelli raccolti.

Il testo prevede altri limiti, come il fatto che i dati biometrici raccolti devono essere conservati per un massimo di sette giorni e poi cancellati automaticamente. Dopo il via libera del decreto legislativo, un decreto del ministro dell’Interno dovrà poi stabilire nel dettaglio come raccogliere e conservare i dati biometrici; quali misure di sicurezza applicare; e quali obblighi deve rispettare il responsabile del trattamento, che sarà lo stesso Ministero dell’Interno.

Sul riconoscimento facciale per i reati già commessi, l’AI Act europeo stabilisce che per usare un sistema di intelligenza artificiale per identificare a posteriori una persona sospettata o condannata, occorre un’autorizzazione giudiziaria o amministrativa vincolante, richiesta prima dell’uso o al massimo entro 48 ore. L’uso del sistema poi deve essere strettamente necessario e limitato all’indagine su uno specifico reato. Il 30 luglio, in seguito alle critiche delle opposizioni, fonti del governo hanno fatto sapere alle agenzie stampa che sul riconoscimento facciale l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà.

Il parere del Garante della privacy

Il 29 luglio il testo del decreto legislativo ha ottenuto il via libera anche del Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come il Garante della privacy. 

Nel dare il suo via libera, il Garante ha chiesto comunque al governo di chiarire meglio come effettivamente saranno gestiti i meccanismi di riconoscimento facciale, di definire con meglio le responsabilità nei progetti sperimentazione, di coinvolgere il Garante stesso nelle sperimentazioni che comportino trattamenti di dati personali e di rafforzare le garanzie relative alla qualità delle banche dati biometriche utilizzate per l’identificazione. In più, il Garante ha sottolineato che il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone può avvenire solo in casi specifici, per esigenze mirate e di sicurezza.

Insomma, le opposizioni hanno accusato il governo Meloni di voler introdurre in Italia, con il pretesto di migliorare le attività di polizia, un nuovo “Grande fratello”, basato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale per una profilazione di massa dei cittadini. Il provvedimento a cui hanno fatto riferimento le opposizioni è un decreto legislativo, non ancora entrato in vigore, che punta ad attuare le norme del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e la legge delega approvata dal Parlamento lo scorso anno. Il decreto prevede sì l’utilizzo da parte delle forze dell’ordine di sistemi di riconoscimento facciale per le loro attività di polizia, ma secondo certi limiti e in casi di particolare gravità. Il testo ha ricevuto anche il via libera del Garante della privacy, che ha comunque sottolineato la necessità di chiarire meglio alcuni aspetti, per aumentare le garanzie per la tutela dei dati personali.

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