Meloni sarebbe incandidabile se fosse indagata per il video dello stupro di Piacenza?

L’ipotesi è stata rilanciata sui social da Fratelli d’Italia ed è stata commentata come un «golpe» da Crosetto: ecco come stanno le cose
Pagella Politica
Il 24 agosto, Fratelli d’Italia ha pubblicato sui suoi profili ufficiali social uno spezzone della puntata del programma In Onda, trasmessa la sera precedente. «Vogliono indagare Giorgia Meloni per renderla incandidabile?», si chiede Fratelli d’Italia condividendo un video, dove si vede il conduttore Luca Telese sostenere che, secondo alcuni, la leader del partito Giorgia Meloni rischierebbe di essere incandidabile per le elezioni del 25 settembre se fosse indagata per aver diffuso sui social il video (poi rimosso dalle piattaforme) di uno stupro, avvenuto a Piacenza il 21 agosto. 

«Sarebbe un golpe, non avrei un altro modo per chiamarlo», ha commentato in trasmissione Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia, sottolineando che il video era stato diffuso da alcuni quotidiani prima di Meloni.

Ma davvero la leader di Fratelli d’Italia sarebbe incandidabile se fosse indagata per il video dello stupro di Piacenza? In breve, la risposta è no, per una serie di motivi.

Che cosa dice la legge

Innanzitutto, la cosiddetta “legge Severino” prevede (art.1) l’incandidabilità al ruolo di deputato o senatore «per coloro che hanno riportato condanne definitive». Per essere incandidabili, non basta dunque essere indagati, non basta essere imputati, non basta essere condannati in primo o secondo grado: serve una condanna definitiva. Visti i tempi, è impossibile che Meloni venga condannata in via definitiva prima delle elezioni del 25 settembre.

Ma non solo. Anche se fosse sufficiente una condanna di primo grado (e non è così), e anche se questa arrivasse in un processo rapidissimo entro il 25 settembre, comunque Meloni non rischierebbe l’incandidabilità. In base alla legge Severino, infatti, non solo serve una condanna definitiva, ma questa deve riguardare una serie precisa di reati: quelli particolarmente gravi, come mafia o terrorismo; quelli contro la pubblica amministrazione, come peculato, corruzione o concussione; e infine «delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni».

Il reato che eventualmente si potrebbe ipotizzare nei confronti di Meloni è la «divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale». In base all’articolo 734 bis del codice penale, è punito con l’arresto da tre a sei mesi. Quindi, esclusi terrorismo, mafia, corruzione, concussione e via dicendo, siamo comunque molto lontani dai quattro anni richiesti nella terza ipotesi contemplata dalla legge Severino. Inoltre, essendo punito con l’arresto (e non con la reclusione), quello previsto dall’articolo 734 bis del codice penale non è un delitto, ma una contravvenzione. E dunque, di nuovo, non ricadrebbe nell’ambito di applicazione della legge Severino.

E se anche questo reato fosse un delitto, e fosse punito con più di quattro anni di reclusione, Meloni comunque non rischierebbe quasi certamente la condanna. Secondo l’articolo 734 bis, infatti, viene punito chi «divulghi (…) le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso». Meloni non ha diffuso le generalità della donna e nel video da lei diffuso la vittima aveva il volto oscurato.

Insomma, non esiste la benché minima possibilità che Meloni possa essere ritenuta incandidabile, in base alla legge Severino, per aver diffuso il video dello stupro di Piacenza.

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