Davvero il governo ha sbagliato a scrivere la riforma della giustizia?

Lo ha sostenuto Sinistra Italiana, accusando il governo di aver scritto un testo contraddittorio. Abbiamo chiesto agli esperti quanto è fondata questa critica
ANSA
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Il 16 marzo, in un post su Instagram, Sinistra Italiana ha criticato il testo della riforma della giustizia che sarà sottoposta a referendum il 22 e 23 marzo. Il partito guidato da Nicola Fratoianni ha accusato il governo di aver «sbagliato a scrivere la riforma Nordio», dal nome del ministro della Giustizia Carlo Nordio, principale promotore del provvedimento.

Secondo Sinistra Italiana, il testo sarebbe stato scritto «così di getto che si contraddice da solo». Il problema, secondo il partito, nasce dal fatto che la riforma modifica alcune parti della Costituzione senza aggiornarne adeguatamente altre, creando confusione su quale organo sia competente a giudicare gli illeciti dei magistrati. Da qui deriverebbe, come ha scritto Sinistra Italiana, il rischio di «un caos totale che bloccherà il lavoro dei tribunali e la macchina pubblica», con possibili conseguenze negative per i cittadini.
Al di là delle valutazioni politiche, abbiamo verificato se questa contraddizione esista davvero e quali effetti potrebbe avere. In breve: secondo gli esperti consultati da Pagella Politica, una possibile incoerenza nel testo c’è, ma può essere risolta attraverso l’interpretazione e non comporta automaticamente gli effetti descritti da Sinistra Italiana.

L’obiezione di Sinistra Italiana

La presunta contraddizione fatta emergere da Sinistra Italiana riguarda due articoli della Costituzione modificati dalla riforma, il 105 e il 107.

Attualmente, l’articolo 105 stabilisce che spetti al Consiglio superiore della magistratura (CSM) – l’organo di autogoverno della magistratura, responsabile anche della gestione delle carriere dei magistrati ordinari – adottare i «provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». La riforma voluta dal governo Meloni modifica questo articolo, assegnando «la giurisdizione disciplinare» – ossia i giudizi sulle loro negligenze – a un nuovo organo costituzionale autonomo: l’Alta Corte disciplinare. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 105, al CSM rimarrebbero «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati».

Secondo Sinistra Italiana la nuova versione dell’articolo 105 confliggerebbe con l’articolo 107, anch’esso modificato dalla riforma. Il testo dell’articolo 107 stabilisce che i magistrati non possano essere «dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura». La riforma prevede infatti che il CSM venga diviso in due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. 

In pratica, secondo Sinistra Italiana la riforma assegnerebbe a organi diversi compiti che riguardano la disciplina dei magistrati. Da un lato, il nuovo articolo 105 «afferma che sarà l’Alta Corte disciplinare a sanzionare i magistrati»; dall’altro, nel nuovo articolo 107 resta scritto che «continuerà a essere il CSM a decidere se sospendere o meno i magistrati». Per il partito di Fratoianni, la presenza di questi due passaggi renderebbe poco chiaro quale sia l’organo effettivamente competente – tra l’Alta Corte disciplinare e i due CSM – ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

La via interpretativa

Per capire se questa contraddizione esiste davvero, abbiamo parlato con alcuni esperti. In particolare, abbiamo verificato se sia fondato il dubbio sollevato da Sinistra Italiana, cioè che in caso di vittoria del Sì la riforma lasci poco chiaro quale organo sia competente a giudicare gli illeciti dei magistrati, rendendo quindi necessario un nuovo intervento sulla Costituzione. 

Secondo Giovanni Guzzetta, professore di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, «il punto in questione avrebbe potuto essere formulato in modo più chiaro», ma questo non rappresenta un «problema insormontabile» e non determinerebbe una «paralisi operativa». Guzzetta sostiene che le norme possono essere lette in modo coerente tra loro. In particolare, sono possibili due interpretazioni. La prima è che le funzioni siano divise tra gli organi: «alla Corte disciplinare spetti la valutazione del merito dell’eventuale illecito e al CSM di formalizzare la sospensione o la decadenza del magistrato». La seconda è che il procedimento si svolga in due fasi: prima davanti al CSM e poi, eventualmente, davanti all’Alta Corte, poiché «l’interessato può chiedere che la decisione sia vagliata dall’Alta Corte disciplinare per verificarne la legittimità».

Anche secondo Alfonso Celotto, professore di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, questa contraddizione esiste. Tuttavia, può essere superata interpretando le norme nel loro insieme. In questa lettura, spiega Celotto, il riferimento al CSM contenuto nell’articolo 107 non indicherebbe una vera competenza disciplinare. Quest’ultima «finirebbe per spettare tutta alla nuova Alta Corte disciplinare», come previsto dal nuovo articolo 105.

Un’analisi simile è stata fatta a Pagella Politica da Gian Luigi Gatta, professore di Diritto penale all’Università degli Studi di Milano. Secondo Gatta, si tratta di un possibile «difetto di coordinamento» tra le norme, che avrebbe potuto essere corretto durante l’iter parlamentare, ma il Parlamento ha approvato il testo senza modifiche rispetto alla versione proposta dal governo. Tuttavia, parlare di uno stallo è eccessivo: «Gli effetti concreti dipenderanno dall’interpretazione e dall’applicazione pratica delle norme».

Insomma, al di là delle valutazioni politiche sulla riforma, gli esperti consultati da Pagella Politica concordano su un punto: un’incoerenza tra l’articolo 105 e l’articolo 107 della Costituzione, relativa all’organo con competenza disciplinare, esiste. Tuttavia, non si tratta di una contraddizione tale da bloccare il funzionamento del sistema. I suoi effetti sono difficili da prevedere e, in ogni caso, possono essere superati attraverso l’interpretazione complessiva delle norme.

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