Che cosa prevede il “ddl Caccia” del centrodestra

Dall’aumento delle specie cacciabili a regole più flessibili per l’attività venatoria, abbiamo riassunto le novità di un testo molto criticato
ANSA
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Martedì 23 giugno il Senato ha approvato il nuovo disegno di legge sulla caccia con il voto favorevole dei partiti della maggioranza di centrodestra; contro si sono schierate invece le opposizioni, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e Azione. Per diventare legge a tutti gli effetti, il testo ora dovrà essere approvato anche alla Camera.

Il cosiddetto “ddl Caccia” era stato presentato nel giugno 2025 dai capigruppo dei partiti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Nel complesso, il disegno di legge modifica in molti punti la principale legge italiana sulla tutela degli animali selvatici e sulle regole della caccia, che risale al 1992. Con il nuovo testo cambia l’impostazione della norma: alla tutela della fauna selvatica viene affiancato il riferimento alla sua «gestione», cioè all’insieme degli interventi con cui lo Stato e le regioni regolano la presenza degli animali selvatici sul territorio. Tra le novità principali ci sono l’aumento delle specie che possono essere cacciate, più margini per le regioni nel decidere i periodi dell’anno in cui la caccia è consentita, e modifiche agli interventi per contenere alcune specie selvatiche. 

Il 23 giugno, durante la discussione in aula, il senatore di Forza Italia Adriano Paroli ha sostenuto che il disegno di legge serve ad aggiornare una normativa «ormai superata» rispetto ai cambiamenti del territorio e della fauna, mentre le opposizioni hanno dato una lettura molto diversa. Il senatore di Alleanza Verdi-Sinistra Peppe De Cristofaro, per esempio, ha accusato la maggioranza di stare «smantellando» la legge del 1992 e di spostare il senso della norma dalla tutela della fauna all’ampliamento della caccia.

La caccia a tutela della biodiversità

Come accennato, la prima novità riguarda il titolo della legge del 1992. Oggi il titolo parla di «protezione» della fauna selvatica, mentre il disegno di legge aggiunge il riferimento alla sua «gestione». La modifica è soprattutto di impostazione: gli animali selvatici non vengono più presentati solo come qualcosa da tutelare, ma anche come qualcosa da regolare e gestire.

Il provvedimento interviene poi sui principi generali della legge del 1992 che riguardano la fauna selvatica e la caccia. Oggi il testo stabilisce che gli animali selvatici sono «patrimonio indisponibile dello Stato» e che la caccia è consentita solo a due condizioni: non deve compromettere la conservazione delle specie e non deve causare danni alle produzioni agricole.

Il disegno di legge aggiunge due novità. La prima riguarda gli uccelli selvatici: tra gli elementi da considerare nella loro gestione viene inserito il riferimento alle «tradizioni», accanto alle esigenze economiche e ricreative. La seconda riguarda più in generale la caccia, che oggi è consentita solo se non compromette la conservazione della fauna selvatica e non danneggia le produzioni agricole. Il disegno di legge aggiunge invece che l’attività venatoria, nei limiti previsti dalla legge, «concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema».

Più poteri alle regioni

Una parte importante del disegno di legge riguarda le regioni. Il testo rafforza il loro ruolo nella «pianificazione faunistico-venatoria», ossia nella definizione delle aree e delle regole con cui viene gestita la presenza degli animali selvatici sul territorio.

In particolare, le regioni dovranno inviare al Ministero dell’Agricoltura e al Ministero dell’Ambiente una relazione sulle aree dove la caccia non è consentita. La relazione dovrà indicare il tipo di area, le ragioni tecnico-scientifiche della sua delimitazione e lo stato di conservazione della fauna. Se una regione non rispetta l’obbligo, potranno intervenire i ministeri competenti al suo posto. 

Il disegno di legge interviene inoltre sui terreni forestali appartenenti allo Stato, alle regioni o ad altri enti pubblici. Il testo prevede che le aree rientrino nei piani regionali sulla caccia e sulla gestione della fauna. Ciò non significa che saranno cancellati automaticamente i divieti già previsti in alcune zone, ma che questi territori dovranno essere considerati nella programmazione delle regioni.

Rispetto alla versione iniziale del disegno di legge è stata eliminata la parte sul «demanio marittimo», cioè sulle aree statali lungo le coste, come spiagge, porti e tratti di litorale. La prima versione escludeva espressamente questi territori dalla programmazione della caccia, ma nel testo proposto dalle commissioni la precisazione è stata eliminata.

Nuove specie cacciabili e calendari più flessibili

Il disegno di legge modifica l’elenco delle specie che possono essere cacciate. In particolare, aggiunge l’oca selvatica e il piccione di città. Queste specie però non potranno essere cacciate sempre e ovunque. A stabilire quando e come si può cacciare restano i calendari venatori regionali, cioè gli atti con cui ogni regione indica, anno per anno, i periodi di attività venatorie e le specie interessate. 

Il testo interviene anche sui calendari. Oggi le regioni possono posticipare i termini della stagione di caccia, entro il limite dei primi dieci giorni di febbraio. Il disegno di legge elimina il riferimento: così facendo le regioni avrebbero più margini per spostare i periodi di caccia. Le regioni dovranno comunque usare come riferimento le fonti scientifiche indicate dalla Commissione europea e acquisire i pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. 

In pratica, il nuovo testo non fissa un unico calendario valido per tutta Italia. Dà però alle regioni più margini nella definizione dei periodi di caccia, pur mantenendo il riferimento ai pareri tecnici e alle fonti scientifiche indicate a livello europeo.

Il caso del lupo

Una delle modifiche più discusse e contestate dalle opposizioni riguarda il lupo. Nella versione attuale, la legge del 1992 lo inserisce tra le specie «particolarmente protette», insieme ad altri animali come l’orso, la lontra e la foca monaca. Il disegno di legge uscito dalle commissioni, invece, elimina il riferimento al lupo dall’elenco. 

La modifica è stata parecchio contestata dai partiti di opposizione, ma va chiarito che non apre automaticamente la caccia al lupo. Il testo infatti non inserisce il lupo nell’elenco delle specie che possono essere cacciate, come nel caso dell’oca selvatica e il piccione di città. Il punto resta comunque sensibile: da un lato c’è la tutela del lupo, dall’altro ci sono i problemi segnalati dagli allevatori, in particolare per le predazioni sul bestiame.

Regole meno rigide per i cacciatori

Il disegno di legge cambia anche alcune regole pratiche per i cacciatori, rendendole più flessibili. Il punto più chiaro riguarda la cosiddetta “opzione caccia”: oggi chi esercita l’attività venatoria deve scegliere «in via esclusiva» una sola forma di caccia tra quelle previste dalla legge, come la caccia da appostamento fisso o quella praticata spostandosi sul territorio. Il testo elimina l’obbligo, permettendo ai cacciatori di non restare legati a una sola modalità.

Un’altra novità riguarda i richiami vivi, cioè gli uccelli usati per attirare altri esemplari durante la caccia. Il limite di dieci richiami catturati in natura per ciascuna specie, fino a quaranta in totale, è già previsto dalla legge del 1992. Il disegno di legge riscrive la norma e chiarisce che, per gli uccelli nati e allevati in cattività, non sono previsti limiti numerici, purché siano identificati con un anello inamovibile e numerato. 

Il provvedimento cambia le regole sulle postazioni stabili usate per la caccia, i cosiddetti “appostamenti fissi”. Oggi le province non possono autorizzarne più di quante ne erano state autorizzate nell’annata tra il 1989 e il 1990, che funziona quindi come tetto massimo. Il disegno di legge elimina anche questo limite e affida più chiaramente a regioni e province autonome la regolazione e l’autorizzazione degli appostamenti. Restano comunque alcuni vincoli: le strutture dovranno essere precarie, senza fondazioni, rimovibili e non dovranno modificare stabilmente i luoghi.

Più spazio alle aziende venatorie

Il testo sulla caccia interviene sulle norme che regolano alcune aree private autorizzate dalle regioni, dove l’attività venatoria è consentita. Oggi le aziende faunistico-venatorie devono essere senza fini di lucro, il testo invece elimina ogni vincolo e, di fatto, consente che siano gestite come delle imprese. Le autorizzazioni regionali avrebbero una durata di dieci anni e potrebbero essere rinnovate. Le regioni potrebbero autorizzare la trasformazione delle strutture in aziende “agri-turistico-venatorie”, ossia aree in cui la caccia si affianca ad attività agricole e turistiche.

Per queste aziende il testo consente di allungare il periodo in cui possono essere immessi e abbattuti animali allevati, ma solo dopo una valutazione sugli effetti ambientali. Il 18 giugno peraltro il Senato ha approvato un emendamento dei relatori che aggiunge un limite: l’estensione dovrà rispettare i divieti previsti nei periodi più delicati per gli uccelli, come il ritorno ai luoghi di nidificazione e le fasi di riproduzione.

Cinghiali e controllo della fauna

Un altro capitolo importante riguarda il controllo della fauna selvatica. Non si tratta della caccia ordinaria, ma di interventi per contenere alcune specie quando ci sono esigenze di sicurezza, salute pubblica, tutela delle colture o equilibrio degli ecosistemi.

Il testo amplia il numero dei soggetti che possono partecipare a tali piani. Oltre agli enti già coinvolti, potranno essere chiamate le guardie venatorie volontarie, le guardie private riconosciute e, in alcuni casi, i proprietari o i conduttori dei terreni interessati. Per partecipare saranno comunque necessari la licenza di caccia e corsi di formazione autorizzati. L’aula del Senato ha poi approvato un emendamento che include nell’elenco i Corpi forestali. 

Una parte specifica riguarda il cinghiale. Gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi potranno essere autorizzati a partecipare al controllo della specie, se hanno la licenza di caccia e una formazione adeguata. Il testo consente inoltre di trattenere gli animali abbattuti, come compensazione per i danni subiti e per i costi sostenuti.

Sanzioni più severe e nodi europei

Il disegno di legge rende più severe varie sanzioni previste dall’attuale legge sulla caccia. Chi caccia nei periodi vietati rischierà l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda da 3.600 a 10 mila euro. Aumentano pure altre ammende, tra cui quelle per l’abbattimento o la detenzione di specie protette, la caccia nei parchi e l’uso di mezzi vietati. 

Cambiano poi alcune sanzioni amministrative. Il disegno di legge prevede la sospensione del tesserino di caccia fino a tre mesi per alcune violazioni e introduce una multa da 150 a 900 euro per chi impedisce o ostacola i piani di controllo della fauna selvatica. Allo stesso tempo, viene eliminata la sanzione per chi caccia in una forma diversa da quella scelta, perché, come abbiamo detto, il testo cancella l’obbligo di scegliere una sola forma di caccia.

Il disegno di legge interviene poi su alcuni punti contestati dall’Unione europea. Nel 2024 la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia sulle regole della caccia: tra i punti contestati ci sono le norme che permettono alle regioni di autorizzare abbattimenti o catture di fauna selvatica anche in aree o periodi vietati, e il mancato rispetto delle regole europee sull’uso di munizioni con piombo nelle “zone umide”, come paludi, lagune o stagni.

Per rispondere almeno in parte alle contestazioni, il testo aggiunge nuove regole per individuare le zone umide, con mappe e tabelle da elaborare nel rispetto del regolamento europeo che disciplina l’uso del piombo nelle munizioni. Il disegno di legge prevede la possibilità di usare strumenti per vedere e mirare meglio durante la caccia di selezione ad alcuni animali selvatici. Con un emendamento approvato il 18 giugno, però, questa possibilità è stata limitata: non varrà per alcune specie tutelate dalle regole europee, come il camoscio e lo stambecco.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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