Che cosa rischia davvero un poliziotto che commette abusi

Diversi esponenti del governo hanno chiesto una “pena doppia” per l’agente coinvolto nella vicenda di Rogoredo, ma l’hanno fatta troppo semplice
Ansa
Ansa
Negli ultimi giorni sta facendo discutere la morte di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel quartiere di Rogoredo, a Milano, dall’agente di polizia Carmelo Cinturrino, che in un primo momento aveva parlato di legittima difesa. Questa ricostruzione è stata poi messa in dubbio dagli sviluppi delle indagini e il 23 febbraio Cinturrino è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Inizialmente l’agente e altri colleghi avevano detto che Mansouri, noto alla polizia per vari precedenti penali, aveva puntato contro Cinturrino una pistola, poi rivelatasi a salve. Le indagini hanno poi messo in dubbio questa ricostruzione e la procura ha disposto il fermo di Cinturrino, perché ha accertato che Mansouri non aveva con sé un’arma al momento della morte, e che la pistola ritrovata vicino al suo cadavere sarebbe stata messa lì successivamente.

L’accusa nei confronti di Cinturrino è al momento un’ipotesi, che dovrà essere accertata a tutti gli effetti nel processo. In ogni caso, l’evoluzione della situazione su quanto avvenuto a Rogoredo ha cambiato l’atteggiamento di una parte della politica, che inizialmente si era espressa a sostegno di misure di maggiore protezione per gli agenti che usano la forza. Dopo la notizia dell’accusa di omicidio volontario nei confronti di Cinturino, diversi politici di destra hanno chiesto che sia fatta giustizia e che, nel caso di una condanna, il poliziotto venga punito con una non meglio precisata “doppia pena”. 

Per esempio, il 24 febbraio, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha auspicato (min. 6:20) una «pena doppia» poliziotto, se fosse vera l’accusa nei confronti. Il leader della Lega Matteo Salvini si è espresso in maniera simile. «Se uno su centomila commette un reato», ha detto Salvini riferendosi agli appartenenti alle forze dell’ordine, «per me paga, e paga anche il doppio».

La richiesta della “doppia pena”, automatica e generalizzata, per i reati commessi dalle forze dell’ordine è efficace dal punto di vista della propaganda politica. Ma, al di là delle legittime opinioni, non esiste al momento nessuna norma per cui un agente delle forze dell’ordine possa essere condannato a una “pena doppia” rispetto a quella già prevista, su cui tra l’altro potrebbero emergere problemi di legittimità costituzionale (su questo ci torneremo più avanti). Il codice penale prevede già alcune norme specifiche per punire con maggiore severità di chi, da pubblico ufficiale, commette un reato abusando del proprio ruolo. Queste aggravanti non scattano comunque in automatico, ma devono essere dimostrate nel corso di un processo. 

L’aggravante comune

Per i pubblici ufficiali accusati di aver commesso un reato nell’esercizio delle loro funzioni – come nel caso del poliziotto di Milano – è possibile che durante il processo il giudice stabilisca la presenza di una delle cosiddette “aggravanti comune”. Le aggravanti comuni, elencate all’articolo 61 del codice di procedura penale, sono condizioni specifiche sulla base delle quali il giudice può aumentare la pena per un determinato reato.  

Per quanto riguarda i pubblici ufficiali, e dunque i poliziotti, il giudice potrebbe decidere di aumentare la pena prevista per un reato se quest’ultimo è stato commesso abusando «dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio». In altre parole, se un pubblico ufficiale commette un reato sfruttando il potere connesso alla funzione pubblica o violando i doveri di quell’ufficio, il giudice può riconoscere l’aggravante, con conseguente inasprimento delle pene. 

L’applicazione di questa aggravante non è automatica, perché non basta essere un poliziotto affinché venga effettivamente applicata in caso di reato. L’aggravante può essere applicata solo se l’agente commette un reato strettamente collegato al proprio servizio. Proviamo a spiegare questo meccanismo con un esempio. Se un poliziotto ferma una persona per un controllo e invece di limitarsi agli atti dovuti in tale circostanza la colpisce senza che ci siano i presupposti di legge per usare la forza, l’agente commette un reato, ad esempio lesioni personali, sfruttando il ruolo e violando i doveri d’ufficio durante un’attività di servizio, quindi può essere applicata l’aggravante comune prevista dal codice penale. Se invece lo stesso soggetto, fuori servizio e per ragioni private, litiga in un bar e commette lo stesso reato senza avvalersi del proprio ruolo, la sola qualifica di poliziotto non è sufficiente da sola a far scattare l’aggravante. 

Tornando al caso di Cinturrino, se – come suggeriscono le ricostruzioni della Procura – lo sparo è avvenuto durante un’attività di servizio e la versione della legittima difesa è stata costruita ex post (anche tramite elementi collocati dopo, come l’arma vicino al corpo di Mansouri), sembrerebbe che il fatto sia stato commesso sfruttando i poteri dell’ufficio e violando i doveri. In linea teorica, quindi, a Cinturrino potrebbero essere applicata anche l’aggravante comune, e dunque il giudice potrebbe aumentare la pena in caso di condanna del poliziotto rispetto a quella prevista per l’eventuale reato di omicidio volontario.

I reati specifici

Per alcune condotte commesse dai pubblici ufficiali il codice contempla anche dei reati specifici. 

Per esempio, l’articolo 375 del codice penale prevede il reato di “frode in processo penale e depistaggio”, che punisce con una pena da tre a otto anni il pubblico ufficiale che per ostacolare le indagini o un processo, altera il corpo del reato o la situazione in cui stato commesso. È questo il caso per esempio di un pubblico ufficiale che sposta o aggiunge un oggetto rilevante sulla scena, come un’arma o un telefono, oppure fa risultare una dinamica diversa da quella reale, con lo scopo di ostacolare o sviare l’indagine. Un altro esempio può essere quello di un pubblico ufficiale, sentito in un procedimento come persona informata sui fatti, che rende dichiarazioni consapevolmente false per indirizzare l’indagine in una direzione diversa. 

In base all’articolo 479 del codice penale, poi, il pubblico ufficiale accusato di aver redatto un atto nell’esercizio delle sue funzioni attestando il falso deve dimostrare il contrario, altrimenti rischia fino a sei anni di reclusione. E questo il caso per esempio dell’agente che prepara un verbale di servizio, affermando che una certa persona ha opposto resistenza o ha pronunciato una determinata frase alla sua presenza, quando in realtà quel fatto non è avvenuto. 

Altri reati specifici che si possono applicare ai poliziotti sono poi l’arresto illegale (articolo 606 del codice penale), che punisce il pubblico ufficiale che procede ad arresto abusando dei poteri inerenti alle funzioni; l’abuso di autorità contro gli arrestati o i detenuti (art. 608), che punisce per esempio chi commette violenze contro persone arrestate; e la perquisizione e l’ispezione personali arbitrarie (art. 609), che punisce invece chi compie una perquisizione non espressamente richiesta dall’autorità giudiziaria.

Al di là di queste fattispecie, il codice penale prevede pure sanzioni più dure per determinati reati se commessi da un pubblico ufficiale. Per esempio, il delitto di tortura, previsto dall’articolo 613-bis e introdotto nel 2017, prevede in generale una pena che va dai quattro ai dieci anni di carcere, che passano da cinque a dodici anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Insomma, il diritto penale italiano dispone di strumenti per punire più severamente reati commessi con abuso della funzione pubblica, anche da appartenenti alle forze dell’ordine. Non esiste invece, come regola generale vigente, una “doppia pena” automatica e generalizzata per i reati commessi dalle forze dell’ordine.

Questo perché una norma del genere potrebbe entrare in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione all’articolo 3, che prevede l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e all’articolo 27, secondo cui la responsabilità penale è personale e le pene hanno una finalità rieducativa. In pratica, un raddoppiamento fisso e automatico delle pene per i membri delle forze dell’ordine potrebbe entrare in conflitto con il principio di proporzionalità della pena espresso da questi due articoli: le pene infatti devono essere adeguate non in base a chi le compie, ma al reato commesso e al grado di colpevolezza del suo autore.
Newsletter

Politica di un certo genere

Ogni martedì
In questa newsletter proviamo a capire perché le questioni di genere sono anche una questione politica. Qui un esempio.

Ultimi articoli